Gazzetta n. 280 del 1 dicembre 2001 (vai al sommario)
LEGGE 29 novembre 2001, n. 419
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e di bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono introdotte, per l'anno finanziario 2001, le variazioni di cui alle annesse tabelle. Alla gestione delle somme iscritte negli stati di previsione medesimi si provvede secondo l'organizzazione del Governo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante: "Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e
bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, S.O.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, S.O.



 
Art. 2.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alla gestione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).
2. All'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, le parole: "Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto," sono sostituite dalle seguenti: "Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma PHARE dell'Unione europea iscritti,".
3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, e' sostituito dal seguente:
"4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 93.000 miliardi".
4. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, e' sostituito dal seguente:
"8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.469 miliardi, lire 1.000 miliardi, lire 2.195 miliardi e lire 22.687 miliardi".



Note all'art. 2:
- L'art. 2 della gia' citata legge 23 dicembre 2000, n.
389, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e
disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno
e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per l'anno
finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2001 e' confermata
la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono
gli stanziamenti concernenti la gestione delle spese
gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri; le competenze relative all'attivita' di
controllo della predetta gestione sono esercitate
dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del
tesoro, del bilancio della programmazione economica. A
decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica quanto disposto
dall'art. 42, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del
31 gennaio 2000, concernente disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabilita' della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Le disponibilita' impegnate ovvero non
utilizzate alla data del 31 dicembre 2000, relative ai
capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione
alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per la riassunzione dei
corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione
di competenza. In via transitoria, rimane ferma
l'operativita', a stralcio, e comunque non oltre il
30 maggio 2001, dell'Ufficio centrale del bilancio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
esclusivamente per la definizione degli adempimenti
amministrativi e contabili connessi alle operazioni di
chiusura dell'esercizio 2000 relativamente alla gestione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
dell'esercizio 2000 relativamente alla gestione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri non afferente al
bilancio autonomo della stessa Presidenza, avuto
riguardo alle esigenze di tempestiva determinazione del
rendiconto generale dello Stato per il predetto
esercizio.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con
propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie
Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da
ripartire di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario
2001: Fondo da ripartire per fronteggiare spese
derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di
servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei
contratti del personale delle Amministrazioni statali
anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per
oneri del personale gia' dipendente da istituti
finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni
pubbliche ed in enti pubblici non economici, Fondo da
ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per
le polizze assicurative degli incaricati della
progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire
per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare
iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Personale" nonche'
Fondo per la concessione di agevolazioni tariffarie per
viaggi in ferrovia degli appartenenti alle Forze armate
ed assimilati, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Ferrovie dello Stato" (oneri comuni); Fondo
occorrente per il funzionamento dei programmi di
infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di
comune difesa e Fondo da ripartire per la realizzazione
dei progetti di gemellaggio relativi al programma PHARE
dell'Unione europea iscritti, per competenza e cassa,
nell'ambito delle unita' previsionali di base "Accordi
ed organismi internazionali" (interventi); Fondo
occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale
delle regioni a statuto speciale iscritto, per
competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto
speciale" (interventi); Fondo da ripartire in favore dei
militari infortunati o caduti durante il periodo di
servizio e dei loro superstiti iscritto, per competenza
e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire
per l'attuazione degli schemi di cui all'art. 31 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e
cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Difesa del suolo" (investimenti). Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri
decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni
connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentiti i Ministri dei
trasporti e della navigazione e della difesa, e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento alle unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della difesa, per
l'anno finanziario 2001, dello specifico stanziamento
iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Ente nazionale di
assistenza al volo" (interventi) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, in relazione
all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento
dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale
di assistenza al volo", delle funzioni previste dagli
articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 1981 n. 145.
4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare
e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in
lire 93.000 miliardi.
5. I limiti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli
impegni assumibili dall'Istituto per i servizi
assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi
dell'art. 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e
superiori a tale durata, sono fissati per l'anno
finanziario 2001 in lire 10.000 miliardi ciascuno.
6. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno
finanziario 2001, a rilasciare garanzie entro una quota
massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati
al comma 5.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al trasferimento ad altre unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2001
delle somme iscritte, per competenza e cassa,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interessi
sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito
pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione
agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al
mercato.
8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,
9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, inseriti nelle unita'
previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e
"Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti
di spesa in conto capitale" (investimenti), di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti,
rispettivamente, in lire 4.469 miliardi, lire 1.000
miliardi, lire 2.195 miliardi e lire 22.687 miliardi.
9. Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge
5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese
obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n.
1, annesso allo stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
10. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanare in
applicazione del disposto dell'art. 12, commi primo e
secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unita'
previsionali di base di pertinenza dei centri di
responsabilita' delle amministrazioni interessate le
spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e
n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
11. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n.
4, annesso allo stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi
negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea
sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri
prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di
accertamento e controllo) dello stato di previsione
dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per
contributi da corrispondere all'Unione europea in
applicazione del regime delle "risorse proprie"
(decisione del Consiglio delle Comunita' europee del
21 aprile 1970) nonche' per importi di compensazione
monetaria, e' imputata nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Risorse proprie Unione europea"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario
2001, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del
tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
13. Gli importi di compensazione monetaria accertati
nei mesi di novembre e dicembre 2000 sono riferiti alla
competenza dell'anno 2001 ai fini della correlativa
spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale
di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei cui
al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad effettuare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio in termini di
residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le
Amministrazioni competenti del fondo iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Aree
depresse" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001.
15. Le somme di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, relative ai seguenti fondi da
ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per
l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Personale" (oneri
comuni); Fondo occorrente per l'attuazione
dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto
speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale
di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto
speciale" (interventi); Fondo da ripartire per
l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire
per le aree depresse, iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Aree depresse" (investimenti). Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti
unita' previsionali di base delle Amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate nel
conto dei residui dei predetti fondi.
16. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello
stanziamento dell'unita' previsionale di base "8 per
mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro
di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001 e' stabilita con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta
giorni dalla richiesta di parere alle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione all'unita'
previsionale di base "Interventi diversi" (interventi)
di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2001,
delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad
alimentare il fondo di cui all'art. 24 della legge
11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e', altresi',
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'art.
24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.
18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione all'unita'
previsionale di base "Acquedotti e fognature"
(investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare
il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della legge
5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e', altresi',
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del
medesimo art. 18 della citata legge n. 36 del 1994.
19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione all'unita'
previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato"
(Rimborso del debito pubblico) di pertinenza del centro
di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2001,
delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per
la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma
3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dei
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo
sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2001, delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad effettuare il
riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le
eventuali successive variazioni, dello specifico
stanziamento concernente la somma da ripartire tra le
Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai
minori finanziameriti decisi dalla Banca europea per gli
investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui all'art. 21 della legge 26 aprile
1983. n. 130, iscritto in termini di competenza e di
cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Progetti immediatamente eseguibili) (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di
sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
22. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 36
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa,
conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni
interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale
di base "Calamita' naturali e danni bellici"
(investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, in relazione
alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 2 maggio
1990, n. 102.
23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono
versate nell'ambito della unita' previsionale di base
"Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni;
rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del
centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)
dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per
essere correlativamente iscritte, in termini di
competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Imprese
radiofoniche ed editoriali" (investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilita' "Gestione transitoria
delle spese gia' attribuite alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Servizio per la gestione delle
spese residuali" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
24, Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti
per l'attuazione dell'art. 127 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti,
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309.
25. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre
1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, in termini di residui,
competenza e cassa, su altre unita' previsionali di base
delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli
interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito
dell'unita' provisionale di base "Fondo per Roma
capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Roma capitale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
26. In attuazione di quanto disposto dall'art. 19 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio
nazionale della protezione civile, le somme iscritte
nell'unita' previsionale di base "Fondo per la
protezione civile" (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Protezione civile" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, possono essere ripartite, in relazione
al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, tra altre unita' previsionali di base del
medesimo centro di responsabilita'.
27. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Presidenza del
Consiglio dei Ministri" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2001,
delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle
attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale
per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna
in accordo con l'Unione europea.
28. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
a ripartire, con propri decreti, su altre unita'
previsionali di base, le somme iscritte nell'unita'
previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture"
(oneri comuni) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Servizi tecnici nazionali" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
29. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche,
amministrative e del Parlamento europeo e per
l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di
base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2001, alle competenti unita'
previsionali di base degli stati di previsione del
medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dei Ministeri delle finanze,
della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per
lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese
relative a competenze ai componenti i seggi elettorali,
a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a
compensi per lavoro straordinario, a compensi agli
estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a
indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a
trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi
per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di
ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura
di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto
di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad
altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle
predette consultazioni elettorali.
30. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, alle variazioni di bilancio
nelle unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle Amministrazioni interessate occorrenti
per l'attuazione dell'art. 9 della legge 15 dicembre
1999, n. 482.
31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, a trasferire per l'anno 2001 alle
unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso
passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle
Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per
competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di
passivita'" di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
in relazione agli oneri connessi alle operazioni di
rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con
onere a totale o parziale carico dello Stato".
- L'art. 3 della gia' citata legge 389/2000 e' il
seguente:
"Art. 3 (Stato di previsione del Ministero delle
finanze e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle
finanze, per l'anno finanziario 2001, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n.
189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo
della Guardia di finanza da mantenere in servizio di
prima nomina, per l'anno finanziario 2001, e' stabilito
in 420.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione
del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per
le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario
2001, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui
all'art. 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n.
831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento)
di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di
finanza" del medesimo stato di previsione.
4. Per l'anno 2001 l'Amministrazione dei monopoli di
Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le
entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai
termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n.
2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474,
in conformita' degli stati di previsione annessi a
quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro delle
finanze, e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001,
occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel
capo II del titolo V del decreto le legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al
funzionamento delle Agenzie fiscali.
6. In relazione all'accertamento dei residui nella
gestione delle spese gia' attribuiti ai dipartimenti
interessati dalla istituzione delle Agenzie fiscali di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro delle finanze, e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni
compensative in termini di cassa dalle unita'
previsionali di base relative alle Agenzie fiscali
medesime alle competenti unita' previsionali di base
anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di
responsabilita' "Dipartimento politiche fiscali" dello
stato di previsione del Ministero delle finanze per
l'anno finanziario 2001".
- Per opportuna conoscenza si riporta il titolo della
legge 5 agosto 1978, n. 468:
"Riforma di alcune norme di contabilita' generale della
Stato in materia di bilancio".



 
Art. 3.
Riordino Ministeri
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19; 8 e 9; 13 e 15; 14; 16; 17; 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alle gestione delle somme iscritte negli stati di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (Tabella n. 6); del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 9); del Ministero delle attivita' produttive (Tabella n. 13); del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 14); del Ministero della salute (tabella n. 15); del Ministero per i beni e le attivita' culturali (Tabella n. 3); del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Tabella n. 8).



Note all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 9, 13, 14,
15, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 389/2000:
"Art. 6 (Stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione e disposizioni relative). - 1. Sono
autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della pubblica istruzione, per l'anno
finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, e' autorizzato a ripartire, con
propri decreti, le somme iscritte nell'unita'
previsionale di base "Fondo contratto per il comparto
scuola" di pertinenza del centro di responsabilita'
"Personale e affari generali ed amministrativi" dello
stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, dall'unita' previsionale di
base "Finanziamento enti locali" (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilita'
"Amministrazione civile" dello stato di previsione del
Ministero dell'interno alle unita' previsionali di base
"Strutture scolastiche" di pertinenza dei centri di
responsabilita' "Istruzione elementare", "Istruzione
classica, scientifica e magistrale" e "Istruzione
tecnica" dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione in applicazione dell'art. 8 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad effettuare
con propri decreti, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, tra le unita' previsionali di
base dello stato di previsione dei Ministero della
pubblica istruzione per l'anno finanziario 2001,
interessate dall'attuazione dell'art. 1, comma 14, della
legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, tra l'unita' previsionale di
base "Igiene e sicurezza sul lavoro" dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione ed
altre unita' previsionali di base, anche di nuova
istituzione, dello stesso stato di previsione, al fine
di provvedere alle spese relative all'igiene e alla
sicurezza sui luoghi di lavoro delle istituzioni
scolastiche".
"Art. 8 (Stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno finanziario 2001, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
8)".
"Art. 9 (Stato di previsione dei Ministero dei
trasporti e della navigazione e disposizioni relative).
- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dei trasporti e della navigazione,
per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 9).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro dei
trasporti e della navigazione, le variazioni di
competenza e di cassa nello stato di previsione
dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e
della navigazione occorrenti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, nonche' dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634,
concernente la disciplina dell'utenza del servizio di
informatica del centro elaborazione dati del
Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il
numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di
leva presso le Capitanerie di porto e' fissato, per
l'anno finanziario 2001, in 4.035 unita'.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di
complemento del Corpo delle capitanerie di porto da
mantenere in servizio a norma dell'art. 15 della legge
19 maggio 1986, n. 224, e dell'art. 5 della legge 7
giugno 1990, n. 144, e' stabilito, per l'anno
finanziario 2001, in 32 unita'.
5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo
delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza
dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, per l'anno finanziario 2001, e' fissato in 65
unita'.
6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari
volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per
l'anno finanziario 2001, nel numero di 500 unita'.
7. Il numero massimo degli allievi marescialli del
Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'art. 11
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e'
determinato, per l'anno finanziario 2001, in 120 unita'.
8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante
il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le
spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno
finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti
l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti
e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2
febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unita' previsionale
di base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo
stato di previsione.
9. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento per i servizi
di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto,
approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i
fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in
conto corrente postale dai funzionari delegati.
10. Le disposizioni legislative e regolamentari in
vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in
quanto compatibili, alla gestione dei fondi di
pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di
porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi
nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche,
materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi
tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui
all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi e
strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Capitanerie di porto", dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2001,
le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36
e nell'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita'
generale dello Stato.
11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno
finanziario 2001, le variazioni di bilancio, in termini
di residui, di competenza e di cassa, connesse con il
trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile
delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi
del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250".
"Art. 13 (Stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
diposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario
2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 13).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con
imputazione all'unita' previsionale di base "Rimborso di
anticipazioni e riscossione di crediti di pertinenza del
centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi
alle imprese dello stato di previsione dell'entrata sono
correlativamente iscritti in termini di competenza e di
cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, nello specifico fondo
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo
incentivi alle imprese (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi
alle imprese dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in
connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del
Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'art. 8 della legge 5 marzo
1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello
Stato ed allo stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
l'anno finanziario 2001.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle
somme affluite all'entrata in relazione alle spese da
sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992,
n. 166.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
l'anno finanziario 2001, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato in relazione
all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n.
421, nonche' all'art. 9, comma 5, della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni
legislative di cui all'art. 1 del decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge
10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi
siderurgica, resesi disponibili a seguito di
provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, allo stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai fini di cui al citato art. 1 del
decreto-legge n. 410 del 1993".
"Art. 14 (Stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e disposizioni relative). -
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".
"Art. 15 (Stato di previsione del Ministero del
commercio con l'estero e disposizioni relative). - 1.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno
finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 15)".
"Art. 16 (Stato di previsione del Ministero della
sanita' e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
sanita', per l'anno finanziario 2001, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
2. Alle spese di cui all'unita' previsionale di base
"Programma anti AIDS (interventi) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Prevenzione sanitaria dello
stato di previsione del Ministero della sanita' si
applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni
contenute nel secondo comma dell'art. 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente
unita' previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 2001,
delle somme versate in entrata dalle Federazioni
nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il
funzionamento della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della
sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti,
tra le pertinenti unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della sanita', per
l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento
delle attivita' di ricerca o sperimentazione, delle
unita' previsionali di base "Ricerca scientifica
(interventi e investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Organizzazione, bilancio e personale
dello stato di previsione del Ministero della sanita',
in relazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a riassegnare
per l'anno finanziario 2001, con propri decreti, le
entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge
29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della sanita' per le attivita' di controllo,
di programmazione, di informazione e di educazione
sanitaria del Ministero stesso, nonche' dell'Istituto
superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della
sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti,
tra le pertinenti unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della sanita', per
l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento
delle attivita' relative ai prelievi e trapianti di
organi e di tessuti, dell'unita' previsionale di base
"Prelievi e trapianti di organi e tessuti di pertinenza
del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio
e personale dello stato di previsione del Ministero
della sanita', in relazione a quanto disposto dalla
legge 1 aprile 1999, n. 91".
"Art. 17 (Stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e disposizioni relative). - 1.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per
l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 17)".
"Art. 18 (Stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e disposizioni relative). - 1. Sono
autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001 in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
18)".
"Art. 19 (Stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e disposizioni relative). - 1. Sono
autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, per l'anno finanziario 2001, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio
nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2001,
e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli
oneri destinati alla realizzazione dei programmi
finalizzati gia' approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), nonche' della somma di lire 5 miliardi a favore
dell'Istituto di biologia cellulare per attivita'
internazionale afferente all'area di Monterotondo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione all'unita'
previsionale di base "Ricerca scientifica (investimenti)
di pertinenza del centro di responsabilita'
"Programmazione, coordinamento e affari economici dello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato in
relazione all'art. 9 del decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per
le attivita' produttive.
4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata
del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei
mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni
alla ricerca nonche' di somme a vario titolo acquisibili
in relazione al funzionamento degli strumenti di
intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica nell'unita' previsionale
di base 2.2.1.6 "Ricerca applicata dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica".



 
Art. 4.
Disposizioni diverse
1. All'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, e' aggiunto il seguente comma:
"20-bis. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali".



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 22 della gia' citata legge n.
389/2000, cosi' come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 22 (Disposizioni diverse). - 1. Per l'anno
finanziario 2001, le spese considerate nelle unita'
previsionali di base dei singoli stati di previsione per
le quali il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni tra loro compensative,
rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle
indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2001, le spese delle unita'
previsionali di base del conto capitale dei singoli
stati di previsione alle quali si applicano le
disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma
dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono quelle indicate nella
tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata
e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di
previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle
unita' previsionali di base, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti
unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione,
con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza,
del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della
Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto,
del Corpo forestale dello Stato la composizione della
razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di
generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi
nonche' per il personale della Polizia di Stato in
speciali condizioni di servizio, sono determinate, per
l'anno finanziario 2001, in conformita' alle tabelle
allegate al decreto del Ministro della difesa adottato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ai sensi dell'art. 14,
comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a trasferire,
con propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa, dall'unita' previsionale di base "Fondo per i
programmi regionali di sviluppo (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di
sviluppo e di coesione dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno finanziario 2001,
alle pertinenti unita' prvisionali di base dei Ministeri
interessati, le quote da attribuire alle regioni a
statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'art.
126 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in termini di competenza e di cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per
l'attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
concernente disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria.
7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio
1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa
in relazione alla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta dei Ministri
interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di
competenza e di cassa, con propri decreti, le
disponibilita' esistenti su altre unita' previsionali di
base degli stati di previsione delle amministrazioni
competenti a favore di apposite unita' previsionali di
base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati
dalla Unione europea, nonche' di quelli connessi alla
realizzazione della rete unitaria della pubblica
amministrazione.
9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino,
anche in via sperimentale, delle amministrazioni
pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, comunicati alle Commissioni
parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in
termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese
l'individuazione dei centri di responsabilita'
amministrativa, l'istituzione, la modifica e la
soppressione di unita' previsionali di base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione della
spesa che nell'esercizio 2000 ed in quello in corso
siano stati interessati dai processi di ristrutturazione
di cui al comma 9, nonche' previsti da altre normative
vigenti, possono essere effettuate variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra
capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo
centro di responsabilita' amministrativa, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge,
nonche' tra capitoli di unita' previsionali di base
dello stesso stato di previsione limitatamente alle
spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di
personale e per quelli strettamente connessi con la
operativita' delle amministrazioni.
11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa tra le competenti unita'
previsionali di base e centri di responsabilita'
amministrativa delle amministrazioni interessate per le
spese concernenti la gestione e il funzionamento dei
sistemi informativi e le spese relative alla
costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione
dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, anche mediante riassegnazione
delle somme allo scopo versate in entrata dalle
amministrazioni interessate.
13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse
con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni
dello Stato, stipulati ai sensi dell'art. 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, per quanto concerne il trattamento economico
fondamentale ed accessorio del personale interessato.
14. Gli stanziameriti iscritti in bilancio per
l'esercizio 2001, per la corresponsione del trattamento
economico accessorio del personale civile dello Stato,
delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i
fondi destinati all'incentivazione del personale stesso,
non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono
conservati nel conto dei residui per essere utilizzati
nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti
fondi conservati.
15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione delle amministrazioni statali interessate,
delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione
europea per spese sostenute dalle amministrazioni
medesime a carico delle pertinenti unita' previsionali
di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al
fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate
all'entrata del bilancio dello Stato.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio
immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro interessato, e
autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni compensative dalle unita' previsionali
"Funzionamento , per le spese relative al fitto di
locali dei pertinenti centri di responsabilita' delle
amministrazioni medesime, alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili,
anche attraverso la locazione finanziaria. Per
l'acquisto di immobili all'estero di competenza del
Ministero degli affari esteri, anche attraverso la
locazione finanziaria, le variazioni compensative sono
operate con le predette modalita' tra le pertinenti
unita' previsionali di base dello stesso Ministero degli
affari esteri.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate,
occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'art. 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai decreti
legislativi concernenti il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del Capo I della medesima
legge 15 marzo 1997, n. 59.
18. In relazione al rinvio all'anno 2001, disposto
dall'art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, delle riassegnazioni alla spesa di somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle
vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a provvedere nell'anno 2001,
con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio nei capitoli delle pertinenti unita'
previsionali di base degli stati di previsione della
spesa delle amministrazioni interessate.
19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali
di base, anche di nuova istituzione, degli Stati di
previsione delle amministrazioni interessate, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
20. Per l'anno finanziario 2001, le unita' previsionali
di base e le funzioni obiettivo sono individuate,
rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla
presente legge.
20-bis. Al fine di apportare le occorrenti variazioni
di bilancio il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla
verifica delle risorse di cui all'art. 24, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
accertarne la congruenza con il trattamento economico
accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti
individuali.



 
Art. 5.
A l l e g a t i
1. Le modifiche alle unita' previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2001 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.
 
Art. 6. Modifiche alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 389
1. Nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono introdotte le modifiche riportate nell'allegato 3 alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 361):
Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Tremonti) il 28 giugno 2001.
Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede
referente, il 4 luglio 2001 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a,
Giunta per gli affari delle Comunita' europee e
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5a commissione il 18, 19 e 31 luglio
2001.
Esaminato in aula il 18 settembre 2001 e approvato il
19 settembre 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1598):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 24 settembre 2001 con pareri delle
commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla V commissione il 10, 11 e 16 ottobre
2001.
Esaminato in aula il 17 ottobre 2001 e approvato, con
modificazioni, il 18 ottobre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 361-B):
Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede
referente, il 23 ottobre 2001 con pareri delle
commissioni 1a, 6a e 7a.
Esaminato dalla 5a commissione il 20 novembre 2001.
Esaminato in aula il 30 ottobre 2001, il 9-21-22
novembre 2001 e approvato il 27 novembre 2001.
 
ALLEGATI 1 - 2 - 3

----> Vedere ALLEGATI da pag. 7 a pag. 104 del S.O. <----
----> Vedere ALLEGATI da pag. 105 a pag. 175 del S.O. <----
----> Vedere ALLEGATI da pag. 176 a pag. 224 del S.O. <----
 
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