Gazzetta n. 280 del 1 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 novembre 2001
Riconoscimento alla sig.ra Brandisova Silvia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE delDipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e
l'organizzazione del Ministero - Direzione generale delle risorse
umane e delle professioni sanitarie

Vista la domanda con la quale la sig.ra Brandisova Silvia ha
chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito
nella Repubblica slovacca ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di infermiere;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti
temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte
dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il
riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione
sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei
cittadini non comunitari;
Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista
dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art.
14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24
ottobre 2001;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1991 dalla Scuola media
superiore per infermieri "MUDr Ivan Halek" di Bratislava (Rep.
Slovacca) alla sig.ra Brandisova Silvia, nata a Bratislava (Rep.
Slovacca) il giorno 13 aprile 1973, e' riconosciuto ai fini
dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
2. La sig.ra Brandisova Silvia e' autorizzata ad esercitare in
Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere,
previa iscrizione al collegio professionale territorialmente
competente ed accertamento da parte del collegio stesso della
conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle
quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il
periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o
carta di soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2001
Il direttore generale: Mastrocola
 
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