Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2001 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2001, n. 423 |
Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, che prevede l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi intesi a riformare la disciplina in materia previdenziale ed assistenziale per particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; Sentite le parti sociali interessate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2001; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attivita' di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale: a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare; c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternita'; d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Il comma 3 dell'art. 4 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) e' il seguente: "3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa; b) gradualita', da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni; c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato".
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge n. 142 del 2001, si veda in nota al titolo. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1970, n. 209.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 con l'elenco delle attivita' lavorative richiamato all'ultimo comma, e' il seguente: "Art. 1. - Ai lavoratori soci di societa' cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attivita' indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attivita', costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle societa' cooperative, le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonche' secondo quanto disposto nei successivi articoli: assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro; assistenza dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani; provvidenze della gestione case per lavoratori. L'allegato elenco di attivita' lavorative potra' essere modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate. Elenco delle attivita' lavorative esercitate anche promiscuamente dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del presente decreto: 1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame), con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorita' marittima ai sensi del codice della navigazione; 2) trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo: a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri e simili); b) di merci per conto terzi [autotrasportatori, autosollevatori, carellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili]; 3) attivita' preliminari e complementari: a) del facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita, con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio, di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili; b) del trasporto: scavo e preparazione materiali da trasportare, guardianaggio e simili; 4) attivita' accessorie alle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili. 5) attivita' varie: servizi di guardia a terra, o a mare o campestre; polizia ed investigazioni private e simili; barbieri ed affini; guide turistiche e simili; pulitori, netturbini, spazzacamini e simili". - Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, reca: "Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonche' di inserimento nuove attivita' lavorative, per i lavoratori soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970".
|
| Art. 2. Omogeneizzazione della retribuzione imponibile 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'imponibile giornaliero per i lavoratori soci degli organismi associativi di cui all'articolo 1, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le forme assicurative ivi previste, non puo' essere inferiore all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 1, primo periodo, dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) ed il testo del comma 2, primo periodo, dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati): "1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato. 2. Con effetto dal 1 gennaio 1989 la percentuale di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' elevata a 40".
|
| Art. 3. Adeguamento della misura della contribuzione previdenziale 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per ciascun socio lavoratore, ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile giornaliero di cui all'articolo 2, comma 1, e' annualmente aumentato nelle seguenti misure percentuali calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto, per il medesimo anno, dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, o da quello del settore o della categoria affine: a) del 25 per cento per l'anno 2003; b) del 50 per cento per l'anno 2004; c) del 75 per cento per l'anno 2005; d) del 100 per cento per l'anno 2006. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale diversi da quelli dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile giornaliero di cui all'articolo 2, comma 1, e' annualmente aumentato, secondo le modalita' temporali e nelle percentuali di cui al comma 1, calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. 3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui il minimo contrattuale giornaliero di cui al com-ma 1 e' inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, e successive modificazioni. 4. A decorrere dal 1 gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989. 5. Gli organismi associativi di cui all'articolo 1 sono comunque responsabili del pagamento dei contributi anche per la quota a carico del lavoratore; qualunque patto contrario e' nullo. I predetti contributi sono dovuti agli Istituti interessati nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni per i diversi settori di attivita' lavorativa.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo del comma 1, secondo periodo, dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) ed il testo del comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati): "1. (Primo periodo - omissis;). A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. 2. (Primo periodo - omissis;). A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma e' fissata a 9,50". - Il comma 1 dell'art. 1 del gia' citato decreto-legge n. 338 del 1989, cosi' recita: "1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
|
| Art. 4. Norme transitorie 1. Sino al 31 dicembre 2006, il periodo di occupazione media mensile, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, e' confermato in 26 giornate lavorative. 2. Nei territori del Mezzogiorno e nelle regioni Basilicata e Campania, individuati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 31 maggio 1982, il periodo di occupazione media mensile e' elevato a 26 giornate lavorative secondo il seguente schema: a) 18 giornate nel 2002; b) 20 giornate nel 2003; c) 22 giornate nel 2004; d) 24 giornate nel 2005; e) 26 giornate nel 2006. 3. Sino al 31 dicembre 2006, ai soli fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, restano confermate le classi di contribuzione fissate con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, purche' di importo non inferiore all'imponibile determinato per ciascun anno, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1. 4. Sino al 31 dicembre 2006, gli organismi associativi di cui all'articolo 1 possono continuare ad optare per il versamento dei contributi dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sulle retribuzioni effettive, purche' non inferiori al maggior importo tra l'imponibile determinato, per ciascun anno, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, e la classe di contribuzione fissata con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni. L'opzione ha effetto dal primo periodo di paga successivo alla delibera assunta dai predetti organismi e non e' revocabile. 5. I contributi relativi alla forma di previdenza per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, versati su retribuzioni superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni, restano validi e le relative prestazioni sono commisurate all'entita' dei contributi versati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 novembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 4: - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 31 maggio 1982, reca: "Revisione triennale dei periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per i lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per le zone del Mezzogiorno". - L'art. 6 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, cosi' recita: "Art. 6. - In attuazione dell'art. 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto di cui al primo comma dell'art. 1, possono essere determinate, per provincia o per zona nonche' per settori di attivita' merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile, riferite alla vigente tabella delle classi di contribuzione ed alle successive variazioni della stessa. La classe iniziale di contribuzione, di cui al comma precedente, non puo' essere inferiore a quella corrispondente all'imponibile contributivo stabilito a norma del precedente art. 4 e si applica ai soci con anzianita' di servizio presso il medesimo organismo associativo od altro organismo associativo esercente una delle attivita' indicate nell'elenco allegato, inferiore ad otto anni. Per i soci con anzianita' di servizio rispettivamente compresa fra gli anni 8 e 16, 16 e 24, 24 e 32, ovvero eccedente gli anni 32, le classi di contribuzione sono quelle progressivamente successive alla classe stabilita nel decreto ministeriale di cui al primo comma del presente articolo e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono fissate aumentando le retribuzioni iniziali delle medesime classi in misura pari al 25% della differenza fra le retribuzioni iniziali e finali di ciascuna delle classi stesse. Nei confronti dei soci che vengono ammessi in organismi associativi gia' costituiti, l'anzianita' contributiva maturata in altri settori lavorativi e' assimilata all'anzianita' di servizio ai fini di cui al comma precedente. Salvo diverse disposizioni dello statuto o patto sociale, il maggior onere derivante dall'applicazione del disposto del precedente terzo comma e' a carico, per intero, dei lavoratori soci interessati. L'organismo associativo e' comunque responsabile del pagamento dei contributi anche per la quota interamente a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario e' nullo. Gli organismi associativi ancorche' appartenenti a categorie alle quali e' applicato il disposto del primo comma del presente articolo, possono versare i contributi base ed integrativi per l'assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti sulle retribuzioni effettive, purche' non inferiori alla retribuzione imponibile eventualmente stabilita ai sensi del medesimo primo comma. In tal caso non si applica il disposto dei precedenti terzo e quarto comma.".
|
|
|
|