Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2001, n. 423
Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, che prevede l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi intesi a riformare la disciplina in materia previdenziale ed assistenziale per particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
Sentite le parti sociali interessate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attivita' di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale:
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare;
c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternita';
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il comma 3 dell'art. 4 della legge 3 aprile 2001, n.
142 (Revisione della legislazione cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore) e' il seguente:
"3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate,
e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri
e principi direttivi:
a) equiparazione della contribuzione previdenziale e
assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella
dei lavoratori dipendenti da impresa;
b) gradualita', da attuarsi anche tenendo conto delle
differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di
cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque
anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato".

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge n.
142 del 2001, si veda in nota al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di
particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di
enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro
attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1970, n. 209.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del gia' citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 con l'elenco
delle attivita' lavorative richiamato all'ultimo comma, e'
il seguente:
"Art. 1. - Ai lavoratori soci di societa' cooperative
di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del
codice civile e dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali
svolgono le attivita' indicate nell'allegato elenco ed ai
lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le
medesime attivita', costituiti per il conseguimento degli
scopi mutualistici propri delle societa' cooperative, le
seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si
applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalita'
stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette
forme, nonche' secondo quanto disposto nei successivi
articoli:
assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni
familiari, gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
assicurazione contro le malattie e per la tutela
delle lavoratrici madri, gestita dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, gestita dall'Istituto nazionale
contro gli infortuni sul lavoro;
assistenza dell'Ente nazionale assistenza orfani
lavoratori italiani;
provvidenze della gestione case per lavoratori.
L'allegato elenco di attivita' lavorative potra' essere
modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
interessate.
Elenco delle attivita' lavorative esercitate anche
promiscuamente dagli organismi associativi cui si applicano
le disposizioni del presente decreto:
1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi
meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei
mercati generali cui si applicano o meno disposizioni
speciali di legge, facchini degli scali ferroviari,
facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di
bestiame), con esclusione degli appartenenti alle compagnie
e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorita'
marittima ai sensi del codice della navigazione;
2) trasporto, il cui esercizio sia effettuato
personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:
a) di persone (tassisti, autonoleggiatori,
vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri e simili);
b) di merci per conto terzi [autotrasportatori,
autosollevatori, carellisti, gruisti, trattoristi (non
agricoli), escavatoristi e simili, trasportatori mediante
animali e veicoli a trazione animale trasportatori
fluviali, lacuali, lagunari e simili];
3) attivita' preliminari e complementari:
a) del facchinaggio: insacco, pesatura, legatura,
accatastamento e disaccatastamento, pressatura,
imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e
bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e
cernita, con o senza incestamento, insaccamento od
imballaggio, di prodotti ortofrutticoli, carta da macero,
piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura,
abbattimento di piante destinate alla trasformazione in
cellulosa o carta e simili;
b) del trasporto: scavo e preparazione materiali da
trasportare, guardianaggio e simili;
4) attivita' accessorie alle precedenti:
addetti al posteggio dei veicoli, pesatori,
misuratori e simili.
5) attivita' varie:
servizi di guardia a terra, o a mare o campestre;
polizia ed investigazioni private e simili; barbieri ed
affini; guide turistiche e simili; pulitori, netturbini,
spazzacamini e simili".
- Il decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, reca:
"Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei
periodi di occupazione media mensile, nonche' di
inserimento nuove attivita' lavorative, per i lavoratori
soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, cui
si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602/1970".



 
Art. 2.
Omogeneizzazione della retribuzione imponibile
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'imponibile giornaliero per i lavoratori soci degli organismi associativi di cui all'articolo 1, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le forme assicurative ivi previste, non puo' essere inferiore all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 1, primo periodo,
dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini) ed il testo
del comma 2, primo periodo, dell'art. 1 del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti
in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione
degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno
e di finanziamento dei patronati):
"1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare
ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai
fini delle prestazioni pensionistiche a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni
anno solare successivo al 1983 e' pari a quello delle
settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in
base alle norme che disciplinano l'accreditamento
figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o
accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane
una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio
dell'anno considerato.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1989 la percentuale di cui
all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' elevata a 40".



 
Art. 3.
Adeguamento della misura della contribuzione previdenziale
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per ciascun socio lavoratore, ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile giornaliero di cui all'articolo 2, comma 1, e' annualmente aumentato nelle seguenti misure percentuali calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto, per il medesimo anno, dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, o da quello del settore o della categoria affine:
a) del 25 per cento per l'anno 2003;
b) del 50 per cento per l'anno 2004;
c) del 75 per cento per l'anno 2005;
d) del 100 per cento per l'anno 2006.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale diversi da quelli dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile giornaliero di cui all'articolo 2, comma 1, e' annualmente aumentato, secondo le modalita' temporali e nelle percentuali di cui al comma 1, calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui il minimo contrattuale giornaliero di cui al com-ma 1 e' inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, e successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989.
5. Gli organismi associativi di cui all'articolo 1 sono comunque responsabili del pagamento dei contributi anche per la quota a carico del lavoratore; qualunque patto contrario e' nullo. I predetti contributi sono dovuti agli Istituti interessati nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni per i diversi settori di attivita' lavorativa.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 1, secondo periodo,
dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini) ed il testo
del comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti
in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione
degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno
e di finanziamento dei patronati):
"1. (Primo periodo - omissis;). A decorrere dal periodo
di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il limite
minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura
minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte
le contribuzioni dovute in materia di previdenza e
assistenza sociale non puo' essere inferiore al 7,50%
dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore
al 1 gennaio di ciascun anno.
2. (Primo periodo - omissis;). A decorrere dal periodo
di paga in corso alla data del 1 gennaio 1989, la
percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma e'
fissata a 9,50".
- Il comma 1 dell'art. 1 del gia' citato decreto-legge
n. 338 del 1989, cosi' recita:
"1. La retribuzione da assumere come base per il
calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale non puo' essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal
contratto collettivo".



 
Art. 4.
Norme transitorie
1. Sino al 31 dicembre 2006, il periodo di occupazione media mensile, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, e' confermato in 26 giornate lavorative.
2. Nei territori del Mezzogiorno e nelle regioni Basilicata e Campania, individuati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 31 maggio 1982, il periodo di occupazione media mensile e' elevato a 26 giornate lavorative secondo il seguente schema:
a) 18 giornate nel 2002;
b) 20 giornate nel 2003;
c) 22 giornate nel 2004;
d) 24 giornate nel 2005;
e) 26 giornate nel 2006.
3. Sino al 31 dicembre 2006, ai soli fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, restano confermate le classi di contribuzione fissate con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, purche' di importo non inferiore all'imponibile determinato per ciascun anno, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Sino al 31 dicembre 2006, gli organismi associativi di cui all'articolo 1 possono continuare ad optare per il versamento dei contributi dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sulle retribuzioni effettive, purche' non inferiori al maggior importo tra l'imponibile determinato, per ciascun anno, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, e la classe di contribuzione fissata con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni. L'opzione ha effetto dal primo periodo di paga successivo alla delibera assunta dai predetti organismi e non e' revocabile.
5. I contributi relativi alla forma di previdenza per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, versati su retribuzioni superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni, restano validi e le relative prestazioni sono commisurate all'entita' dei contributi versati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 4:
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in data 27 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 31 maggio 1982, reca: "Revisione
triennale dei periodi di occupazione mensile, ai fini del
calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale, per i lavoratori soci di societa' e di enti
cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 602, per le zone del Mezzogiorno".
- L'art. 6 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1970, cosi' recita:
"Art. 6. - In attuazione dell'art. 35 della legge
21 luglio 1965, n. 903, ai fini dell'applicazione dei
contributi base ed integrativi per l'assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i
lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di
fatto di cui al primo comma dell'art. 1, possono essere
determinate, per provincia o per zona nonche' per settori
di attivita' merceologiche, con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali interessate, la classe iniziale di contribuzione
e la corrispondente retribuzione imponibile, riferite alla
vigente tabella delle classi di contribuzione ed alle
successive variazioni della stessa.
La classe iniziale di contribuzione, di cui al comma
precedente, non puo' essere inferiore a quella
corrispondente all'imponibile contributivo stabilito a
norma del precedente art. 4 e si applica ai soci con
anzianita' di servizio presso il medesimo organismo
associativo od altro organismo associativo esercente una
delle attivita' indicate nell'elenco allegato, inferiore ad
otto anni.
Per i soci con anzianita' di servizio rispettivamente
compresa fra gli anni 8 e 16, 16 e 24, 24 e 32, ovvero
eccedente gli anni 32, le classi di contribuzione sono
quelle progressivamente successive alla classe stabilita
nel decreto ministeriale di cui al primo comma del presente
articolo e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono
fissate aumentando le retribuzioni iniziali delle medesime
classi in misura pari al 25% della differenza fra le
retribuzioni iniziali e finali di ciascuna delle classi
stesse.
Nei confronti dei soci che vengono ammessi in organismi
associativi gia' costituiti, l'anzianita' contributiva
maturata in altri settori lavorativi e' assimilata
all'anzianita' di servizio ai fini di cui al comma
precedente.
Salvo diverse disposizioni dello statuto o patto
sociale, il maggior onere derivante dall'applicazione del
disposto del precedente terzo comma e' a carico, per
intero, dei lavoratori soci interessati.
L'organismo associativo e' comunque responsabile del
pagamento dei contributi anche per la quota interamente a
carico del lavoratore; qualunque patto in contrario e'
nullo.
Gli organismi associativi ancorche' appartenenti a
categorie alle quali e' applicato il disposto del primo
comma del presente articolo, possono versare i contributi
base ed integrativi per l'assicurazione di invalidita',
vecchiaia e superstiti sulle retribuzioni effettive,
purche' non inferiori alla retribuzione imponibile
eventualmente stabilita ai sensi del medesimo primo comma.
In tal caso non si applica il disposto dei precedenti terzo
e quarto comma.".



 
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