Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 dicembre 2001
Abolizione dei limiti al potere liberatorio delle monete metalliche per il ritiro dalla circolazione delle monete in lire.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 27 giugno 1957, che limita il potere liberatorio delle monete da L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, rispettivamente in cinquanta pezzi per le L. 5, 10, 20 e in cento pezzi per le L. 50 e 100;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 1 ottobre 1977, che limita il potere liberatorio delle monete da L. 200 in cento pezzi;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1982, che limita il potere liberatorio delle monete da L. 500 in cento pezzi;
Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 28 agosto 1997, che limita il potere liberatorio delle monete da L. 1.000 in duecento pezzi;
Visto il paragrafo 2 dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge 139/l dell'11 maggio 1998, in base al quale ogni Stato membro deve adottare qualunque misura necessaria ad agevolare il ritiro delle monete metalliche denominate nella propria unita' monetaria nazionale;
Visto il primo comma dell'art. 155 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, che determina la cessazione del corso legale delle lire a decorrere dal 1 marzo 2002;
Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto opportuno, al fine di favorire il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche denominate in lire, eliminare gli attuali limiti al potere liberatorio delle stesse monete nelle operazioni di versamento in conto ed in quelle di cambio presso le banche, Poste Italiane S.p.a. e gli altri intermediari finanziari;
Considerato, comunque, necessario regolamentare le modalita' di ritiro delle monete metalliche denominate in lire, ivi comprese quelle relative alle quantita' ed al confezionamento, cui dovranno attenersi tutti coloro che intendono portare al cambio le monete metalliche;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, nelle operazioni di versamento in conto nonche' nelle operazioni di cambio presso le banche, le Poste Italiane S.p.a. e gli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria, non si applicano i limiti al potere liberatorio delle monete metalliche previsti dalle norme vigenti.
Con successivo provvedimento il Dipartimento del Tesoro, di intesa con la Banca d'Italia, indichera' le modalita' e le procedure che dovranno essere seguite per le suddette operazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2001
Il Ministro: Tremonti
 
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