Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 novembre 2001
Approvazione della deliberazione 2 ottobre 2001 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti concernente la misura del contributo dovuto dagli iscritti per l'anno 2002.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia

Esaminata la deliberazione in data 2 ottobre 2001 con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 2002 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento, nonche' quella del limite massimo delle quote annuali per il biennio 2002-2003 dovute ai rispettivi consigli regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e nell'elenco speciale;
Considerato che entrambe le misure possono ritenersi congrue;
Visto l'art. 20 (commi f e g) della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e gli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;
Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 2 ottobre 2001, con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in euro 50 (96.814) le quote annuali dovute per l'anno 2002 al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali; nonche' in euro 50 (96.814) il limite massimo delle quote annuali dovute, per il biennio 2002-2003, ai rispettivi consigli regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali; ed ha altresi' disposto che le quote suddette, a norma dell'art. 28 del regolamento, sono ridotte alla meta' per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidita' a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.
Inoltre sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno e' dovuta una indennita' per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).
Roma, 20 novembre 2001
Il capo del Dipartimento: Tatozzi
 
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