Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 novembre 2001
Modifiche al decreto 16 novembre 2000 di abilitazione all'istituto "I.P.P. - Istituto di psicoterapia psicoanalitica" ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione
il coordinamento e gli affari economici

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stata adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto "I.PP. - Istituto di psicoterapia psicoanalitica" e' stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 15 unita';
Vista l'istanza in data 11 ottobre 2001 con la quale il predetto istituto chiede che il numero massimo degli allievi ammissibili sia aumentato da quindici a venti unita';
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 ottobre 2001;
Considerato che dalla documentazione trasmessa dall'istituto richiedente risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento cosi' come espresso nella valutazione del predetto Comitato nella riunione del 3 ottobre 2001 trasmessa con nota n. 1101 del 5 novembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. L'istituto "I.P.P. - Istituto di psicoterapia psicoanalitica", abilitato con decreto 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato ad ammettere allievi al primo anno di corso per un numero massimo di venti unita' e, per l'intero ciclo, di ottanta unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2001
Il capo del Dipartimento: D'Addona
 
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