Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2001 (vai al sommario)
LEGGE 3 dicembre 2001, n. 428
Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, in materia di prelievo delle acque di falda nel litorale di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Per l'esecuzione delle opere e degli impianti necessari per il controllo della falda acquifera di Milano e' autorizzata la spesa, a favore della regione Lombardia, di lire 10.000 milioni per l'anno 2001, di lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2003.
2. Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga foranea del porto di Molfetta e' autorizzata la spesa, a favore della regione Puglia, di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
3. All'articolo 3, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004, e comunque fino al momento della effettiva disponibilita' di acqua per il tramite di acquedotti rurali".
4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 13.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per il 2001 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 477):
Presentato dal sen. Travaglia ed altri il 17 luglio
2001.
Assegnato alla 13a commissione (Territorio, ambiente,
beni ambientali), in sede deliberante, il 26 luglio 2001
con pareri delle commissioni 1a, 5a e 8a.
Esaminato dalla 13a commissione il 31 luglio ed
approvato il 1 agosto 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1477):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e
lavori pubblici), in sede referente, il 7 settembre 2001
con pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
24 ottobre 2001; 6, 7, 8 e 14 novembre 2001.
Assegnato nuovamente alla VIII commissione (Ambiente,
territorio e lavori pubblici), in sede legislativa, il 14
novembre 2001 con il parere delle commissioni I e V.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa,
ed approvato il 14 novembre 2001.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n.
171, e' riportato nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n.
171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. - Il piano comprensoriale stabilisce le
direttive da osservare nel territorio del comprensorio per
la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.
Tali direttive riguardano:
a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli
insediamenti abitativi, produttivi e terziari;
b) le zone da riservare a speciali destinazioni e
quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni,
con particolare riferimento alle localita' di interesse
paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale
ed ambientale;
c) le limitazioni specificamente preordinate alla
tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della
unita' ecologica e fisica della laguna, alla preservazione
delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di
imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico
ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti
industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle
acque sopra e sotto suolo;
d) l'apertura delle valli da pesca ai fini della
libera espansione della marea;
e) il sistema delle infrastrutture e delle principali
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere
portuali.
E' consentito sino al 31 dicembre 2004, e comunque fino
al momento della effettiva disponibilita' di acqua per il
tramite di acquedotti rurali il prelievo delle acque di
falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni
di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di
Sant'Erasmo.".



 
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