Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 novembre 2001, n. 429
Regolamento recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto in particolare l'articolo 127-bis, comma 8, del citato testo unico, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale prevede l'emanazione di disposizioni attuative con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Visto l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 342 del 2000, che prevede che con il predetto decreto sono altresi' stabiliti modalita' e termini per l'interpello da parte delle imprese gia' operanti nei Paesi con regime fiscale privilegiato;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al Ministero delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi all'adunanza del 22 ottobre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-13525 del 7 novembre 2001;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1. Presupposti di applicazione delle disposizioni concernenti
l'imputazione dei redditi di imprese estere partecipate
1. I redditi conseguiti da imprese, societa' o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, controllati, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, da persone fisiche o da soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche non titolari di reddito d'impresa, residenti in Italia, sono imputati ai soggetti partecipanti residenti, a norma dell'articolo 127-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi e delle disposizioni del presente decreto. Se il soggetto controllato non residente opera in detti Stati o territori per il tramite di stabili organizzazioni, tali disposizioni si applicano con riferimento ai redditi ad esse riferibili.
2. Si considerano residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, cosi' come individuati dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imprese, le societa' o gli enti ammessi comunque a fruire di tale regime.
3. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 1, si applicano, anche nei confronti dei soggetti diversi dalle societa' commerciali, i criteri indicati nell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile e rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, si sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 127-bis, comma 8, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e',
riportato nelle note all'art. 1.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell'art. 127-bis, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
riportato nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 2 (Ministeri). - 1. A decorrere dalla prossima
legislatura, i Ministeri sono i seguenti:
1. Ministero degli affari esteri;
2. Ministero dell'interno;
3. Ministero della giustizia;
4. Ministero della difesa;
5. Ministero dell'economia e delle finanze;
6. Ministero delle attivita' produttive;
7. Ministero delle politiche agricole e forestali;
8. Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
9. Ministero delle infrastrutture dei trasporti;
10. Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11. Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
12. Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri".
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 5, 87,
comma 1, 127-bis), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione
del testo unico sulle imposte dei redditi:
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49%
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.".
"Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato".
"Art. 127-bis (Disposizioni in materia di imprese
estere partecipate). - 1. Se un soggetto residente in
Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche
tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il
controllo di una impresa, di una societa' o di altro ente,
residente o localizzato in Stati o territori con regime
fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto
estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto
estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione
alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si
applicano anche per le partecipazioni in soggetti non
residenti relativamente ai redditi derivanti da loro
stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi
fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle
persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli
articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del
controllo di cui al comma 1, si applica l'art. 2359 del
codice civile, in materia di societa' controllate e
societa' collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di
Stati o territori individuati, con decreti del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in
ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a
quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni ovvero di altri criteri
equivalenti.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il
soggetto residente dimostra che la societa' o altro ente
non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o
commerciale, come sua principale attivita', nello Stato o
nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresi' che
dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare
i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a
regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini
di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare
preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
statuto dei diritti del contribuente.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai
sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata
con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del
soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per
cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96, 96-bis,
102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta
cosi' determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi
dell'art. 15, le imposte pagate all'estero a titolo
definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai
soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono
alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino
all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai
sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi
precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del
primo periodo del presente comma, sono ammesse in
detrazione, ai sensi dell'art. 15, fino a concorrenza delle
imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli
importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo
del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del
presente articolo.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2359 del
codice civile:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate)
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".



 
Art. 2.
Determinazione dei redditi
1. Per la determinazione dei redditi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del titolo I, capo VI, concernenti la determinazione del reddito d'impresa, ad eccezione di quelle degli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3, nonche' le disposizioni del titolo IV, contenente disposizioni comuni, applicabili ai fini della determinazione del predetto reddito e quelle degli articoli 96, 96-bis, 103, 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se risulta una perdita, questa e' computata in diminuzione dei redditi dell'impresa, societa' o ente, ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi.
2. I valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore a quello da cui si applicano le disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi o ne venga attestata la congruita' da uno o piu' soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero se eccedenti i limiti di deducibilita' ivi previsti.



Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 54,
comma 4, 67, comma 3, 96, 96-bis), 103 e 103-bis) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
recante approvazione del testo unico sulle imposte dei
redditi:
"Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 4. Le
plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2,
concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i
beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a
tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quarto. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, la disposizione del periodo precedente si
applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre
bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti
in data piu' recente".
"Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali). - 3. La
misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in
proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni
rispetto a quella normale del settore. La misura stessa
puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento
anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in
funzione per la prima volta e nei due successivi, a
condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non
sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata
accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali
costituisce parte integrante dell'ammortamento;
nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri
soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito
dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i
beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro
delle finanze, la indicata misura massima puo' essere
variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un
quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
in particolari processi produttivi. Le quote di
ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento
dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili
e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per
l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai
soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non
dedotte".
"Art. 96 (Dividendi esteri). - 1. Gli utili distribuiti
da societa' collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono
a formare il reddito per il 40 per cento del loro
ammontare. Tuttavia, la parte di detti utili che non
concorre a formare il reddito rileva agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi
di cui al numero 1 di tale comma. Le minusvalenze e gli
altri componenti negativi di reddito derivanti dalle
partecipazioni nelle societa' indicate nel periodo
precedente sono deducibili limitatamente, per ciascun
periodo d'imposta, all'ammontare che eccede quello dei
relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai
sensi del presente comma.
1-bis. - La disposizione di cui al comma 1 non si
applica agli utili distribuiti da societa' collegate
residenti in Paesi non appartenenti alla Comunita'
economica europea aventi un regime fiscale privilegiato
individuati con i decreti del Ministro delle finanze di cui
al comma 7-bis dell'art. 76.
1-ter. - Nel caso in cui abbia trovato applicazione
l'art. 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non
concorrono a formare il reddito per l'ammontare
corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi
non ammessi in deduzione".
"Art 96-bis (Dividendi distribuiti da societa' non
residenti). 1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa
dalla liquidazione, da societa' non residenti aventi i
requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione
diretta nel loro capitale e' non inferiore al 25 per cento
ed e' detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non
concorrono alla formazione del reddito della societa' o
dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare
e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al
comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1 di tale comma.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la
societa' non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato
alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio
1990;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro
della Comunita' europea;
c) e' soggetta nello Stato di residenza senza
possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad
una delle seguenti imposte:
impot des societes/vennootschapsbelasting in
Belgio;
selskabsskat in Danimarca;
korperschaftsteuer in Germania;
dorow eisodhmatow Nomikvn prosvpvn kerdoskopikoy'
xarakthra in Grecia;
impuesto sobre sociedades in Spagna;
impot sur les societes in Francia;
corporation tax in Irlanda;
impot sur le revenu des collectivites nel
Lussemburgo;
vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas
in Portogallo;
corporation tax nel Regno Unito;
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire
una delle imposte sopraindicate.
2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella
Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze
e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c)
del comma 2.
2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere
applicate anche per le partecipazioni in societa',
residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea,
soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in
ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo
a quello applicato in Italia nonche' di un adeguato scambio
di informazioni, da individuare con decreti del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i
medesimi decreti possono essere individuate modalita' e
condizioni per l'applicazione del presente comma.
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non
sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi
per effetto della distribuzione degli utili che non
concorrono a formare il reddito ai sensi del presente
articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113
le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili
solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati
nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter.
7. (Comma abrogato)".
"Art. 103 (Imprese di assicurazione). - 1. Nella
determinazione del reddito delle societa' e degli enti che
esercitano attivita' assicurative sono deducibili, oltre
quelli previsti nel capo 6 del titolo 1, gli accantonamenti
destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche
obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di
legge.
2. Le provvigioni relative all'acquisizione dei
contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati
nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti
nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i
contratti di assicurazione sulla vita possono essere
dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le
provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi
dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono
deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei
premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun
contratto e comunque non superiore a 10 anni.
3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai
fini del margine di solvibilita' obbligatorio per legge non
concorrono a formare il reddito fino a quando il relativo
fondo di integrazione non sia distribuito ai soci anche
mediante riduzione del capitale sociale; le quote di
ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in
deduzione per la parte riferibile al maggior valore ad essi
attribuito.
4. Alle societa' e agli enti di cui al presente
articolo che percepiscono proventi derivanti dalla
partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, e'
attribuito un credito di imposta pari a un decimo
dell'ammontare dei proventi stessi. Si applicano le
disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'art. 14.".
"Art. 103-bis (Enti creditizi e finanziari). - 1. Alla
formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari
indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi
che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori
bilancio , in corso alla data di chiusura dell'esercizio,
derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute
o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di
riferimento per la determinazione della prestazione la
quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un
indice su titoli, valute o tassi d'interesse.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata
secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1,
lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine
i componenti negativi non possono essere superiori alla
differenza tra il valore del contratto o della prestazione
alla data della stipula o a quella di chiusura
dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla
data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di
quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei
mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima
quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli, il
valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma
3 dell'art. 61;
c) per i contratti di compravendita di valute, il
valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma
2 dell'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato
secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4
dell'art. 9.
2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si
applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti
creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le
operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.
3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in
essere con finalita' di copertura dei rischi relativi ad
attivita' e passivita' produttive di interessi, i relativi
componenti positivi e negativi concorrono a formare il
reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli
interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di
rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero
secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno
finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di
attivita' e passivita'. A tal fine l'operazione si
considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di
ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di
singole attivita' e passivita' o di insiemi di attivita' e
passivita'".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante approvazione del testo unico sulle imposte
dei redditi:
"Art. 102 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di
un periodo di imposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito complessivo dei
periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per
l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo
di ciascuno di essi. La perdita e' diminuita dei proventi
esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che
eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta differenza potra'
tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al
reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti
di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al
precedente art. 94.
1-bis. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta possono, con le modalita' previste al comma 1,
essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei
periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione non si applica qualora:
a) le partecipazioni siano acquisite da societa'
controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto
che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il
controllante di questi;
b) le partecipazioni siano relative a societa' che
nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno
avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci
unita' e per le quali dal conto economico relativo
all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425,
lettera A), n. 1, del codice civile, e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'art. 2425, lettera B), n. 9),
lettere a) e b), del codice civile, superiore al 40 per
cento di quello risultante dalla media degli ultimi due
esercizi anteriori".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante norme
di attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili:
"Art. 11 (Prima formazione del registro). - 1. Entro un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero di grazia e giustizia, accertati i titoli dei
richiedenti, procede alla formazione del registro ed alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Sono iscritti nel registro, purche' presentino
domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, abbiano domicilio in Italia e non si
trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:
a) coloro che alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono iscritti o sono in possesso dei
requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'art.
12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, e'
ridotto a 5 anni;
b) coloro che sono iscritti o hanno acquisito il
diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti
commerciali alla medesima data o, successivamente, in base
ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto
attivita' di controllo legale dei conti per almeno un anno;
c) coloro che alla medesima data sono in possesso di
un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali
in amministrazione e controllo aziendale di durata
triennale e hanno svolto attivita' di controllo legale dei
conti per un anno;
d) coloro che alla medesima data hanno superato
l'esame gia' previsto dall'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
e) coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa il
giudizio di equipollenza o corrispondenza gia' previsto
dall'art. 8, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali
ai sensi dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in
un elenco allegato al registro e, successivamente, sono
iscritti nel registro dei revisori contabili, purche',
fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 2,
risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere
svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato
dall'art. 12, regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548,
o dalle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.
Le modalita' per l'iscrizione nell'elenco e,
successivamente, nel registro sono disciplinate dal
regolamento previsto dall'art. 14".



 
Art. 3.
Imputazione e tassazione dei redditi
1. I redditi determinati ai sensi dell'articolo 2, convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, societa' o ente non residente, sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo, anche ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta; tuttavia, in caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono ad essi imputati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
2. I redditi imputati ai sensi del comma 1 sono assoggettati a tassazione separata, da ciascun partecipante, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, societa' o ente non residente, con l'aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.
3. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 2 sono ammesse in detrazione le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dall'impresa, societa' o ente non residente.
4. Gli utili distribuiti dall'impresa, societa' o ente non residente non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata ai sensi del comma 2. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti, le disposizioni del precedente periodo si applicano agli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente partecipato; a questi effetti, detti utili si presumono prioritariamente formati con quelli conseguiti dall'impresa, societa' o ente residente o localizzato nello Stato o territorio con regime fiscale privilegiato che risultino precedentemente posti in distribuzione. Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante, riferibili agli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dei precedenti periodi, costituiscono credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, ridotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 3.
5. Il costo delle partecipazioni nell'impresa, societa' o ente non residente e' aumentato dei redditi imputati ai sensi del comma 1, e diminuito, fino a concorrenza di tali redditi, degli utili distribuiti.
6. In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, societa' o ente non residente.
7. Per i comportamenti posti in essere allo scopo del frazionamento del controllo o della perdita temporanea dello stesso ovvero della riduzione dei redditi imputabili, si applicano le disposizioni degli articoli 37, terzo comma, e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.



Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 37,
terzo comma, e 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi:
"Art. 37 (Controllo delle dichiarazioni). - Comma
terzo. In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio
sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono
titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla
base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli
ne e' l'effettivo possessore per interposta persona".
"Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in
base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni
volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da
voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con
utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per
l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e
scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le
valutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui
all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di
nullita', previa richiesta al contribuente anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42,
l'avviso d'accertamento deve essere specificamente
motivato, a pena di nullita', in relazione alle
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o
le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto
di quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono
iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente
il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in
pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi,
dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale,
istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei
limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente
riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalita' per
l'applicazione del presente comma".



 
Art. 4.
Dichiarazione e scritture contabili
1. Il soggetto controllante residente deve dichiarare i redditi dell'impresa, societa' o ente non residente in apposito prospetto allegato alla propria dichiarazione dei redditi, agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, il bilancio ovvero altro documento riepilogativo della contabilita' di esercizio redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui risiede o e' localizzata l'impresa, la societa' o l'ente non residente costituisce parte integrante del prospetto di cui al comma 1.
3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano se il soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile o i soggetti da esso partecipati non possiedono partecipazioni agli utili.
4. Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, il soggetto controllante deve fornire, entro trenta giorni, idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attivita' esercitata nonche' delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, compresi i compensi di cui all'articolo 3, comma 6.
5. In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una societa' o un ente residente, le disposizioni del presente articolo si applicano a quest'ultimo soggetto.



Nota all'art. 4:
- Per il riferimento all'art. 2359 del codice civile si
veda la nota all'art. 1.



 
Art. 5.
Interpello
1. Ai fini del comma 5 dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'interpello, corredato degli elementi necessari ai fini della disapplicazione della norma di cui al citato articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' rivolto alla Agenzia delle entrate - Direzione centrale per la normativa e il contenzioso, per il tramite della Direzione regionale per le entrate competente per territorio.
2. La risposta e' resa con atto espresso, entro centoventi giorni, ovvero per le imprese gia' operanti nei Paesi di cui al citato articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 entro centottanta giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio. Decorso il termine senza un atto espresso, la risposta si intende comunque resa positivamente nel senso della non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al caso che forma oggetto dell'interpello.
3. Ai fini della risposta positiva rileva in particolare, nei riguardi del soggetto controllante autore dell'interpello, il fatto che l'impresa, la societa' o l'ente non residente svolge effettivamente un'attivita' commerciale, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, come sua principale attivita' nello Stato o nel territorio con regime fiscale privilegiato nel quale ha sede, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attivita' oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione, ovvero il fatto che i redditi conseguiti da tali soggetti sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in altri Stati o territori diversi da quelli di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. Ai fini della medesima risposta positiva, nel caso di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del presente regolamento, rileva anche il fatto che i redditi della stabile organizzazione risultano sottoposti integralmente a tassazione ordinaria nello Stato o territorio in cui ha sede l'impresa, la societa' o l'ente partecipato.
4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applica il decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, recante regolamento concernente l'esercizio dell'interpello e l'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.



Note all'art. 5:
- Per il riferimento all'art. 127-bis del testo unico
delle imposte sui redditi si veda la nota all'art. 1.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2195 del
codice civile:
"Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). -
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione
di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o
per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano".
- Il decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, reca
il regolamento concernente la determinazione degli organi,
delle procedure e delle modalita' di esercizio
dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte
dell'amministrazione finanziaria, di cui all'art. 11, comma
5, della legge n. 212 del 2000.



 
Art. 6.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai redditi conseguiti dall'impresa, societa' o ente non residente dall'esercizio o periodo di gestione che inizia successivamente alla stessa data.



Nota all'art. 6:
- Per il riferimento all'art. 127-bis, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi si veda la nota
all'art. 1.



 
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 novembre 2001
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 207
 
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