Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CAGLIARI
DECRETO RETTORALE 5 novembre 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE VISTA la legge 9 maggio 1989, no 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed in particolare gli artt. 6 e 16; VISTO il decreto rettorale 18 febbraio 1992, no 927, costitutivo del Senato Accademico Integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti; VISTO lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Cagliari emanato con D.R. no 501 del 18/12/1995 e successive modificazioni; VISTE le delibere del Senato Accademico in composizione allargata del 26 febbraio 2001 e del 19/03/2001 che ha approvato alcune modifiche dello Statuto dell'Universita' degli Studi di Cagliari; VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 14/03/2001 e del 17/07/2001 che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche; VISTA la nota rettorale no 6451 del 1 agosto 2001 con la quale sono state trasmesse al M.I.U.R., per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, no 168, le modifiche dello Statuto di Ateneo; VISTA la nota ministeriale no 2423 del 12 settembre 2001, con la quale il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, esercitato il succitato controllo di legittimita' e di merito, comunica che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;
D E C R E T A
ART. 1 i sottoelencati articoli dello Statuto dell'Universita' degli Studi di Cagliari sono modificati cosi' come indicato nel prospetto sottoriportato: * Sono approvate le modifiche dei commi 1, 9, 10 e 11 dell'art. 6, nonche' la cassazione del comma 4 dello stesso articolo che, pertanto, viene riformulato come segue:
Art. 6 - Istruzione e formazione 1. L'Universita' provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia, ai sensi dell'art.3 del Regolamento n.509 del 3 novembre 1999, i seguenti titoli di primo e secondo livello: - Laurea (L) - Laurea specialistica (LS) L'Universita' rilascia altresi' il Diploma di Specializzazione (DS), il Dottorato di Ricerca (DR), il Master universitario di primo e secondo livello; rilascia, inoltre, gli altri titoli previsti, anche sotto forma di sperimentazione, dalla normativa vigente o dal Regolamento Didattico. 2. L'Universita' favorisce e organizza le attivita' di tutorato, cosi' come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. 3. Gestisce corsi di orientamento degli studenti, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'art. 4 della L. 9.5.1989, n. 168 per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea. 4. Puo' attivare, su proposta delle strutture didattiche, corsi intensivi. 5. Cura il costante accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale tecnico e amministrativo, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento. 6. Puo' attivare, su proposta delle strutture didattiche, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, corsi di educazione ed attivita' culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonche' quelli per la formazione permanente, ricorrente e per lavoratori. 7. Istituisce, nei limiti del bilancio, a favore di giovani laureati, contratti di formazione e borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento anche all'estero. Istituisce le borse di studio necessarie per i corsi di dottorato. 8. Puo' partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di altri servizi culturali e formativi sul territorio. 9. Rilascia attestati sulle attivita' dei corsi previsti ai commi 3, 5 e 6 del presente articolo. 10. I criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e delle attivita' formative, ad eccezione di quelle previste al comma 5, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo. 11. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai Corsi di studio, l'Universita' puo' stipulare, nei limiti di un apposito stanziamento di bilancio, contratti di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione professionale o scientifica, non dipendenti di Universita' italiane, anche di cittadinanza straniera. Per gli insegnamenti ufficiali si puo' ricorrere ai contratti suddetti, limitandone il ricorso solo ai casi di assenza di personale docente del settore scientifico-disciplinare nell'Ateneo o di comprovato sovraccarico didattico degli stessi e prevedendo, comunque, un limite massimo di contratti per Corso di studio non superiore al 20% del numero di professori di 1^ e 2^ fascia in ruolo, superabile per i singoli Corsi di studio di nuova istituzione e nelle more dell'espletamento di concorsi, nonche', fino all'anno accademico 2002/2003, relativamente ai Diplomi Universitari gia' attivati. La disciplina sulla finalita' dei contratti e sui criteri e modalita' della loro stipula sara' adottata dal Senato Accademico, in conformita' alla normativa vigente. Il rinnovo dei contratti e' subordinato alla valutazione dell'attivita' del professore da parte degli organi accademici competenti. 12. Ove nel Consiglio di Facolta' manchino professori del settore scientifico-disciplinare di afferenza o di settori affini alla disciplina del contratto da attribuire, il Preside formula la proposta al Consiglio sentiti tre professori di altre Facolta' che abbiano la competenza a valutare i titoli dell'aspirante. * E' approvata la modifica dell'art, 13, comma 4, lett. d), m), o), p), q), r), u), che viene riformulato come segue:
Art. 13 - Senato Accademico 4. Il Senato Accademico:
OMISSIS d) approva i Regolamenti di cui agli artt. 63 e 64, sentito il Consiglio di Amministrazione, sugli aspetti di sua competenza;
O M I S S I S m) detta criteri sulle politiche di finanziamento alla ricerca, ripartisce i fondi ad essa destinati e, sulla base della relazione istruttoria della commissione scientifica di cui al successivo art. 35, comma 2, lett. a), li assegna ai richiedenti;
O M I S S I S o) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione e la disattivazione di Dipartimenti e di altre strutture di interesse generale dell'Ateneo, sentite le strutture interessate; p) delibera, sentiti le Facolta', il Consiglio di Amministrazione e, ove lo ritenga opportuno, le Aree interessate, l'istituzione di nuove Facolta' secondo le norme legislative vigenti; q) delibera, su richiesta delle Facolta' e/o delle strutture interessate, sentito il Consiglio di Amministrazione, l'istituzione di Corsi di studio, di Scuole di specializzazione, di Master universitari di primo e secondo livello, di Dottorati di ricerca e di Centri interdipartimentali di ricerca; r) valuta l'efficacia delle attivita' didattiche e formative, anche sulla base della relazione dell'Osservatorio sull'attivita' didattica, di cui al successivo art. 33;
O M I S S I S u) designa, su proposta del Rettore, i membri del Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 15, comma 3, lett. d); * E' approvata la modifica dell'art. 14, comma 3, lett. h), che viene riformulato come segue:
Art. 14 - Consiglio di Amministrazione 3. Il Consiglio di Amministrazione:
OMISSIS h) delibera, su proposta del Senato Accademico, la attivazione e la disattivazione di Dipartimenti e di altre strutture di interesse generale dell'Ateneo; * E' approvata la modifica dell'art. 15, comma 4, che viene cosi' riformulato:
Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti 4. Il Rettore nomina, con proprio decreto, su designazione del Senato Accademico, i componenti del Collegio di cui alla precedente lettera d). * E' approvata la modifica dell'art. 18, comma 3, lett. c), che, con la nuova numerazione, conseguente allo spostamento dell'art. 58, "Nucleo di valutazione" dal titolo V al titolo II dello Statuto, viene cosi' riformulato:
Art. 19 - Comitato per lo sport universitario 3. Il Comitato e' composto:
OMISSIS c) da due studenti eletti in occasione delle elezioni per il rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalita' stabilite nel Regolamento degli studenti; * E' approvata la modifica dell'art. 19, comma 6, che, con la nuova numerazione, viene cosi' riformulato:
Art. 20 - Consiglio degli studenti 6. Il Consiglio e' costituito con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni e puo' eleggere, al proprio interno, un presidente ed una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento. * E' approvata la modifica dell'art. 20, comma 1, che, con la nuova numerazione, viene cosi' riformulato:
Art. 21 - Strutture didattiche e di ricerca 1. Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attivita' didattiche e di ricerca, l'Ateneo si articola in: a) Facolta' b) Classi di corso di studio c) Corsi di studio d) Aree scientifico-disciplinari e) Dipartimenti f) Centri di ricerca e di servizio g) Altre strutture previste dal presente Statuto. * E' approvata la modifica dell'art. 21, commi 1, 4, 5, 6, 7 ed 8 che, con la nuova numerazione, viene cosi' riformulato:
Art. 22 - Facolta' 1. Le Facolta' sono le strutture primarie per il coordinamento e l'organizzazione dell'attivita' didattica delle Classi e dei Corsi di studio ad esse afferenti. 4. Nelle Facolta' comprendenti piu' Classi possono essere istituiti i Consigli di Classe. 5. Nelle Facolta' comprendenti una sola Classe il Consiglio di Facolta' di cui al successivo art. 23 puo' assumere anche le competenze del Consiglio di Classe. 6. Presso una o piu' Facolta' possono essere istituite Scuole di specializzazione e Master universitari di primo e secondo livello. 7. Quando piu' Facolta' concorrano alla costituzione di un Corso di studio, il Regolamento didattico di Ateneo definisce le competenze delle Facolta' interessate, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo Statuto al Consiglio di Classe interfacolta'. 8. Al fine di gestire le risorse destinate all'attivita' didattica le Facolta' possono costituire un centro di servizi di Facolta', che disponga di locali, beni e personale, secondo quanto previsto dal successivo art. 44. * Sono approvate le modifiche dell'art. 22, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g), i), m), o) nonche' l'integrazione dello stesso comma 2 che, pertanto, con la nuova numerazione, viene cosi' riformulato:
Art. 23 - Consiglio di Facolta' 2. Il Consiglio di Facolta' a) formula il piano pluriennale di sviluppo della Facolta', valutate le proposte dei Consigli di Classe per gli aspetti didattici, e sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di Dipartimento e i Consigli di Area interessati; b) propone al Senato Accademico, per quanto di propria competenza, modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, anche sulla base delle proposte dei Consigli di Classe interessati, e comunque acquisito il loro parere; c) procede alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore e sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di Classe e di Dipartimento cui le discipline afferiscono;
O M I S S I S e) effettua le chiamate dei professori vincitori di concorso, secondo le norme vigenti e sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di Dipartimento, di Classe e di Area scientifico-disciplinare interessati; f) coordina e presenta al Senato Accademico le proposte di copertura degli insegnamenti vacanti formulate dai Consigli di Classe, sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di Area interessati; g) approva il piano predisposto dal Preside per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Facolta', anche attribuendoli alle diverse Classi e/o a idonee strutture abilitate alla spesa;
O M I S S I S i) approva la relazione annuale sull'attivita' didattica della Facolta' predisposta dal Preside sulla base delle relazioni dei Consigli di Classe;
O M I S S I S m) esamina le proposte della Commissione paritetica di cui al successivo art. 32;
O M I S S I S o) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di Facolta', di cui al successivo art. 64, secondo le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo;
O M I S S I S Il Consiglio di Facolta' esercita, inoltre, le competenze ad esso assegnate dal Regolamento didattico di Ateneo. * E' approvata la modifica dell'art. 22, comma 4, che, con la nuova numerazione, viene cosi' riformulato:
Art. 23 - Consiglio di Facolta' 4. Il Consiglio di Facolta' puo' delegare ai Consigli di Classe la competenza su alcune materie. * E' approvata la modifica dell'art. 24 che con differenti denominazione e numerazione, viene cosi' riformulato:
Art. 25 - Classi di corso di studio 1. I Corsi di studio dello stesso livello aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono raggruppati nelle Classi di appartenenza, individuate dalla normativa statale. 2. I Titoli conseguiti al termine dei Corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa Classe, hanno identico valore legale. 3. Sono organi delle Classi di Corso di studio: - il Consiglio di Classe; - il Presidente. * E' approvata la modifica dell'art. 25 che, con differenti denominazione e numerazione, viene cosi' riformulato:
Art. 26 - Consiglio di classe 1. Il Consiglio di Classe e' composto a) dai professori e dai ricercatori che svolgono attivita' didattica nell'ambito dei Corsi di studio afferenti alla Classe, compresi i titolari di contratti sostitutivi; b) da un rappresentante del personale dell'area tecnica o delle biblioteche eletto secondo norme contenute nel Regolamento Generale di Ateneo; c) da un rappresentante degli studenti per ogni anno di corso e, in ogni caso, da un numero di studenti pari almeno al 15%, approssimato per eccesso, del totale delle altre componenti. 2. Il Consiglio di classe a) stabilisce i contenuti minimi dei Corsi di studio e li ripartisce fra i singoli corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro; b) adotta nuove modalita' didattiche, anche mediante l'utilizzazione di docenti per insegnamenti diversi da quelli di cui sono titolari, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; c) propone al Consiglio di Facolta' l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori in modo da ripartire equamente il carico didattico, fatti salvi i diritti dei professori e dei ricercatori previsti dalla legislazione vigente; puo' servirsi a tal fine anche della collaborazione dei Consigli di Area, in modo da coordinare eventuali compiti di professori e ricercatori presso altri Corsi di studio; d) predispone e presenta al Consiglio di Facolta' il piano di copertura degli insegnamenti vacanti, nonche' le richieste di professori a contratto; e) propone al Consiglio di Facolta' il conferimento di supplenze per la copertura degli insegnamenti privi di titolare e necessari per il corretto funzionamento dei Corsi di studio; a tal fine puo' servirsi della collaborazione dei Consigli di Area; f) presenta al Consiglio di Facolta' richieste in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riferimento al personale docente e ricercatore, nonche' richieste per l'attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento didattico di Ateneo; g) formula richieste di finanziamento per l'attivita' didattica, compresi i viaggi di istruzione e le escursioni; h) predispone e presenta al Consiglio di Facolta' proposte di modifica allo Statuto, al Regolamento Generale d'Ateneo e al Regolamento didattico, per quanto di competenza; i) predispone per il Consiglio di Facolta' le relazioni sull'attivita' didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti alla attivita' valutativa; l) formula al Consiglio di Facolta' e agli altri organi di governo proposte e pareri in merito a tutto quanto attiene ai Corsi di studio; m) delibera in merito ai piani di studio, ai trasferimenti, ai passaggi, alla convalida di esami e su eventuali domande degli studenti attinenti il curriculum degli studi; n) organizza l'attivita' di tutorato per gli studenti iscritti al corso; o) esamina le proposte della Commissione paritetica di cui all'art. 32 del presente Statuto; p) formula proposte per l'istituzione di borse di studio; q) elegge il Presidente del Consiglio di Classe; r) delibera un proprio Regolamento secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Consiglio di Classe esercita, inoltre, le competenze ad esso assegnate dal Regolamento Didattico di Ateneo. 3. Le Classi di Corsi di studio, individuabili come appartenenti ad una comune area scientifico-culturale, possono essere rette da un unico Consiglio. Tale raggruppamento, deliberato dal Consiglio di Facolta' anche in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo, e' approvato dal Senato Accademico. Qualora in una Facolta' sia contemplato un numero ridotto di classi, anche in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo, la Facolta', previa deliberazione del Senato Accademico, puo' deliberare che i Consigli delle Classi coincidano con il Consiglio di Facolta'. Quando il Consiglio di Facolta' esercita competenze assegnate dal presente Statuto al Consiglio di Classe e' integrato ai sensi della lettera a) del precedente comma 1. 4. Su alcune materie il Consiglio di classe delibera in composizione ristretta, o con voto limitato ad alcune categorie. In particolare, fermo restando la composizione allargata, sui punti b), c), d), e), f) del comma 2 hanno diritto di voto i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori; su tutte le questioni attinenti alle singole persone il Consiglio delibera nella composizione limitata alla categoria corrispondente e a quelle superiori. I Professori a contratto non partecipano alla discussione ed alla votazione relativa ai punti g) ed i). * Sono approvate la modifica e l'integrazione dell'art. 26 che, con differenti denominazione e numerazione, viene cosi' riformulato:
Art. 27 - Presidente del Consiglio di Classe 1. Il Presidente del Consiglio di Classe e' eletto dal Consiglio, nella sua composizione piu' ampia, tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti, dura in carica tre anni accademici e non puo' essere eletto per piu' di due mandati consecutivi. Per l'elezione del Presidente il Consiglio e' convocato dal Decano dei professori ordinari afferenti alla Classe. 2. Il Presidente del Consiglio di Classe a) convoca e presiede il Consiglio di Classe; b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio; c) nomina le commissioni per gli esami di profitto relativi ad insegnamenti attribuiti ai professori afferenti alla Classe e le commissioni per gli esami di laurea, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e sulla base di criteri definiti dal Consiglio; d) provvede alla organizzazione dell'attivita' didattica sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Classe, coordinandosi con il Preside della Facolta'; e) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che si svolgono nei Corsi di studio afferenti alla Classe, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza; f) rende pubblici l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami. * E' approvato l'inserimento di un nuovo articolo che, con conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene cosi' formulato:
Art. 28 - Corsi di studio 1. In ciascuna Classe sono attivati uno o piu' Corsi di studio, in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 2. I Corsi di studio, al termine dei quali, previo superamento dell'esame finale, vengono rilasciati i titoli di studio di cui all'art.6, raggruppati in Classi di appartenenza, in base alle definizioni stabilite dai Decreti ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali. Tali denominazioni sono deliberate, su proposta del Consiglio di Facolta', dal Senato Accademico in conformita' alla vigente disciplina statale. 3. I Corsi di studio sono istituiti, su proposta della Facolta', con Decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. 4. In caso di comprovate esigenze di organizzazione della didattica, nelle Facolta' indicate dal Regolamento didattico di Ateneo, secondo le procedure e alle condizioni da questo previste, in sostituzione dei Consigli di Classe possono essere attivati Consigli di Corso di studio. Nelle Facolta' dove vengono istituiti i Consigli di Corsi di studio, non possono essere istituiti i Consigli di Classe. 5. Ai Consigli di Corso di studio si applicano le normative previste dal presente Statuto per i Consigli di Classe. * E' approvato l'inserimento di un nuovo articolo che, con conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene cosi' formulato:
Art. 30 - Master universitari 1. L'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello. 2. I Master di primo e secondo livello sono istituiti, in conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facolta' o dei Dipartimenti interessati, con decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, e svolgono la loro attivita' con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto. 3. Le modalita' per il funzionamento dei Master universitari sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel Regolamento didattico di Ateneo. 4. I Master vengono affidati, di norma, al Dipartimento cui afferisce la maggior parte dei docenti. * E' approvata la modifica dell'art. 29, comma 1, che, con la nuova numerazione (art. 31), e' cosi' riformulato:
Art. 31 - Dottorati di ricerca 1. L'Universita' istituisce ed organizza i corsi di Dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con apposito regolamento. * E' approvata la modifica dell'art. 32, comma 3, che, con la nuova numerazione, viene cosi' riformulato:
Art. 34 - Aree scientifico-disciplinari 3. Le aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono indicate nella Tabella E allegata al presente Statuto. * E' approvata la modifica dell'art. 33, comma 2, che, con la nuova numerazione, viene cosi' riformulato:
Art. 35 - Consiglio di Area scientifico-disciplinare 2. Il Consiglio di Area a) Elegge la Commissione scientifica, composta da professori di prima fascia, di seconda fascia e da ricercatori, per formulare la relazione istruttoria di cui all'art. 13, comma 4, lett. m). b) Puo' elaborare proposte di sviluppo globale dei settori e delle discipline afferenti all'Area e propone agli organi accademici di governo le iniziative organizzative e finanziarie per realizzarle; c) puo' predisporre annualmente un consuntivo globale delle ricerche svolte nel suo ambito; d) puo' esprimere alle Facolta' ed agli organi di governo le esigenze di posti di ruolo relativi a discipline dell'Area, posti da attribuirsi alle Facolta', ma necessari per lo sviluppo scientifico e per l'espletamento della didattica relativa a settori scientifico-disciplinari afferenti all'Area; e) puo' esprimere pareri, su richiesta delle Facolta', relativamente alla destinazione dei posti di ruolo, alla richiesta di bando di concorso e alle chiamate per discipline dell'Area; f) puo' esprimere pareri, su richiesta delle Facolta' o dei Consigli di Classe, relativamente all'attribuzione di supplenze e affidamenti a docenti dell'Area; g) su richiesta del Senato Accademico puo' predisporre un piano di utilizzo di tutto il personale docente afferente all'Area, inteso all'ottimizzazione del carico didattico nei diversi Corsi di studio che abbiano insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari rientranti fra quelli dell'Area stessa. Il piano puo' prevedere l'utilizzo di docenti in Facolta' diverse da quella di nomina, fermi restando i diritti garantiti dalle norme vigenti. Le deliberazioni relative all'attribuzione dei carichi didattici ai singoli docenti sono assunte dalle Facolta' di appartenenza; h) elegge tra i componenti dell'Area un Coordinatore. * E' approvata la modifica dell'art. 35, commi 6, secondo capoverso e 9 che, pertanto, con la nuova numerazione, viene cosi' riformulato:
Art. 37 - Dipartimenti 6. O M I S S I S Un Dipartimento deve essere disattivato, con decreto del Rettore, quando il numero dei professori e dei ricercatori scenda al di sotto di 12 per tre anni accademici consecutivi, salvo il caso in cui, a parere del Senato Accademico, la disattivazione possa dar luogo ad un detrimento della ricerca in settori ritenuti strategici.
O M I S S I S 9. Sono organi del Dipartimento: a) il Consiglio b) il Direttore d) la Giunta, se istituita con deliberazione del Consiglio. * E' approvata l'integrazione dell'art. 39, comma 2, che, con la nuova numerazione (art. 41, comma 2), viene riformulato come segue:
Art. 41 - Centri interdipartimentali di ricerca 2. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse di personale, finanziarie e di spazio per il suo funzionamento. In casi eccezionali, per comprovati motivi di funzionalita', l'Universita' puo' concorrere alla erogazione di tali risorse. * E' approvata la modifica dell'art. 40 che, con la nuova numerazione, viene riformulato come segue:
Art. 42 - Centri e Consorzi interuniversitari 1. Per lo svolgimento di attivita' formative e di ricerca di comune interesse, il Senato Accademico, su proposta delle strutture interessate e sentito il Consiglio di Amministrazione, puo' costituire con piu' Universita', anche straniere, centri e consorzi interuniversitari. * E' approvata la modifica dell'art. 41, comma 2, nonche' la cassazione del comma 7 che, pertanto, con la nuova numerazione, viene riformulato come segue:
Art. 43 - Centri interdipartimentali di servizio 2. Il Centro interdipartimentale di servizio (nel resto dell'articolo denominato "Centro") e' istituito su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, con Decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
O M I S S I S 7. CASSATO * E' approvata la modifica dell'art. 43, comma 2, che, con la nuova numerazione, viene riformulato come segue:
Art. 45 - Centri di servizio di Ateneo 2. Il Centro di servizio di Ateneo, nel resto dell'articolo denominato Centro, e' istituito, con Decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. * E' approvata la cassazione dei commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11 dell'art. 45 nonche' la modifica del comma 4 dello stesso articolo che, pertanto, con la nuova numerazione (art. 47), viene riformulato come segue:
Art. 47 - Sistema bibliotecario di Ateneo 1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche, gli archivi e i centri di documentazione dell'Universita', ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione. 2. Al sistema e' preposta una "Commissione di Ateneo per i servizi bibliotecari e documentari" (CAB) con compiti di coordinamento e indirizzo, composta dal Presidente (Rettore o suo delegato), dai rappresentanti delle Facolta' nominati tra i professori di ruolo e ricercatori, dai coordinatori di biblioteca e da una rappresentanza degli studenti nominata dal Consiglio degli studenti. Il coordinamento dei servizi bibliotecari e' affidato a un ufficio centrale di Ateneo. 3. Il Regolamento Generale di Ateneo definisce le caratteristiche minime delle biblioteche, i servizi che devono erogare e l'ulteriore normativa relativa al sistema bibliotecario di Ateneo. * E' approvata l'integrazione dell'art. 55 con un nuovo comma (4) che, con la nuova numerazione (art. 57, comma 4), viene formulato come segue:
Art. 57 - Funzioni dirigenziali 4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore e del Direttore amministrativo, puo' conferire con contratto di lavoro a tempo determinato, a personale di comprovata qualificazione professionale, interno ed esterno all'Ateneo, incarichi dirigenziali cui e' corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo, che puo' essere integrato da una indennita' che tenga conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, nonche' degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti, annualmente verificati. * E' approvata la modifica dell'art. 66, comma 3, che, con la nuova numerazione, viene riformulato come segue:
Art. 67 - Designazioni elettive 3. La votazione e' valida se vi abbia preso parte piu' di un terzo degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, per le quali non e' richiesto alcun quorum partecipativo. In caso di non validita' delle votazioni per l'elezione dei rappresentanti nei diversi organi, le votazioni sono ripetute entro sessanta giorni. La seconda votazione e' valida indipendentemente dal numero degli aventi diritto che hanno esercitato il diritto di voto. * E' approvata l'integrazione dell'art. 75 con un nuovo comma (3) che, con la nuova numerazione, viene formulato come segue:
Art. 76 - Tabelle allegate al presente Statuto 3. Le modifiche dell'ordinamento didattico comportano l'automatico adeguamento delle tabelle dello Statuto. * E' approvata la cassazione dell'art. 78.
Art. 78 - Scuole dirette a fini speciali
(CASSATO) * E' approvata la modifica dell'art. 84 che viene riformulato come segue:
Art. 84 - Modifiche dello Statuto 1. Il presente Statuto puo' essere modificato, con le stesse procedure adottate per la sua approvazione, ai sensi del precedente art. 13, comma 5. * E' approvata la modifica dell'art. 85, comma 1, nonche' la cassazione del 2o comma dello stesso articolo che, con differente denominazione, viene riformulato come segue:
Art. 85 - Regolamenti 1. In caso di modifica del presente Statuto, i Regolamenti gia' in vigore dovranno essere adeguati alla nuova normativa statutaria entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore. * E' approvata la modifica dell'art. 93, comma 2, che viene riformulato come segue:
Art. 93 - Direttore Generale 2. Il rapporto di lavoro e' a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata triennale e non puo' comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di eta'. La nomina del Direttore Generale deve essere effettuata, di norma, nell'ultimo semestre di valenza del contratto del Direttore in carica e, comunque, non oltre i 120 giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Durante tale periodo, nonche' nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo ovvero dal Direttore Sanitario su nomina del Rettore. Ove l'assenza si protragga oltre 180 giorni si procede alla sostituzione. * E' approvato l'inserimento di un nuovo articolo che, con conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene cosi' formulato:
Art. 103 - Assistente religioso 1. Ai sensi della normativa vigente e' istituito, presso l'Azienda Policlinico, il servizio di assistenza religiosa agli infermi.
 
ART. 2 Il presente decreto sara' inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo integrale dello Statuto viene allegato al presente decreto. Cagliari, 5 novembre 2001
Il rettore: Mistretta
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalita' istituzionali ed autonomia 1. L'Universita' degli Studi di Cagliari, di seguito denominata "Universita'" o "Ateneo", e' un'istituzione pubblica, dotata di personalita' giuridica, con piena capacita' di diritto pubblico e privato, che esercita autonomamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali. 2. L'Universita' e' sede primaria dell'elaborazione, della trasmissione e dello sviluppo del sapere: promuove ed organizza la ricerca scientifica, provvede alla formazione culturale e professionale degli studenti, cura la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento e concorre allo sviluppo complessivo della societa'; assicura l'efficacia del processo formativo ed il suo adeguamento all'evolversi delle conoscenze attraverso uno stretto collegamento tra l'attivita' didattica e la ricerca scientifica. 3. L'Universita', tramite apposite strutture, svolge attivita' assistenziale e di tutela e promozione della salute individuale e collettiva. 4. L'Universita', nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' pubbliche di didattica e di ricerca, puo' sviluppare attivita' di servizio. 5. L'Universita' opera per il raggiungimento delle proprie finalita' con il concorso responsabile della comunita' dei docenti, dirigenti, personale tecnico-amministrativo e studenti. 6. L'Universita' persegue le proprie finalita' istituzionali senza condizionamenti ideologici, economici e religiosi, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, in conformita' e in attuazione dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e in adesione ai principi della Magna Charta delle Universita' europee. 7. L'Universita' realizza la propria autonomia secondo le modalita' previste dal presente Statuto, adottato ai sensi degli artt. 6 e 16 della L. 9.5.1989, n. 168. 8. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo, nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nel Regolamento didattico di Ateneo, nel Regolamento di attuazione della L. 7.8.1990, n. 241 nonche' in quelli di ciascuna struttura didattica, di ricerca e di servizio, secondo quanto disposto dal successivo Titolo VI. 9. L'autonomia dell'Universita', nei limiti previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, si ispira a criteri di democraticita', di competenza, di individuazione di responsabilita', di efficienza, di efficacia e di trasparenza. 10. L'organizzazione dell'Universita', ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, e' regolata dal principio della separazione tra funzioni e responsabilita' degli organi di governo, ai quali compete l'elaborazione delle linee di indirizzo della politica universitaria, la definizione dei programmi e il controllo della loro attuazione, e funzioni e responsabilita' della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, che compete ai dirigenti. Le scelte attinenti alla ricerca e all'insegnamento sono prerogativa esclusiva degli organi collegiali, degli organi monocratici o dei singoli professori e ricercatori, nell'ambito delle rispettive competenze, sia per quanto riguarda i contenuti che per le modalita' di esplicazione. 11. Per la realizzazione delle finalita' istituzionali e per garantire un armonico ed equilibrato sviluppo delle conoscenze nelle diverse aree della ricerca e della didattica l'Universita' utilizza le proprie risorse in base a programmi periodici di attivita' e di intervento. 12. L'Universita' puo' attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, forme di sperimentazione didattica, organizzativa e gestionale, avvalendosi a tal fine anche delle disposizioni del M.U.R.S.T. e delle indicazioni della conferenza dei Rettori. La sperimentazione puo' estendersi anche alla formazione sanitaria in collaborazione con il Servizio sanitario regionale.
Art. 2
Rapporti con l'esterno 1. L'Universita' promuove intese con le Universita' degli Studi della Sardegna ai fini di uno sviluppo equilibrato del sistema universitario e della cultura regionali e opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla collocazione insulare degli Atenei sardi. 2. L'Universita' collabora con le istituzioni pubbliche, in particolare con la Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) e con altri Enti territoriali, nella impostazione e nella realizzazione di programmi di sviluppo culturale, sociale ed economico. 3. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali l'Universita' promuove e stabilisce rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, comunitari, esteri e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con soggetti e/o istituzioni pubbliche e private. 4. Nell'ambito dei programmi di cooperazione nazionali ed internazionali e nei limiti del proprio bilancio, l'Universita' predispone strutture logistiche idonee ad ospitare studiosi, studenti e personale provenienti da altre sedi.
Art. 3
Liberta' e diritti fondamentali 1. Lo svolgimento dell'attivita' didattica e l'organizzazione delle relative strutture avvengono nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti e delle leggi vigenti sugli ordinamenti didattici. 2. Lo svolgimento dell'attivita' scientifica e l'organizzazione delle relative strutture avvengono nel rispetto della liberta' di ricerca dei professori e dei ricercatori. 3. L'Universita' in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di diritto agli studi universitari riconosce e concorre a garantire il diritto di accesso ai massimi livelli di istruzione agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; promuove congiuntamente con gli altri enti istituzionalmente a cio' preposti le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio; opera con ogni mezzo a sua disposizione per assicurare agli studenti una preparazione scientifica e culturale tale da soddisfare le esigenze formative richieste dalla societa' contemporanea. 4. L'Universita' garantisce al personale ed agli studenti la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto. 5. L'Universita' riconosce agli studenti l'esercizio del diritto di assemblea secondo la normativa vigente. 6. L'Universita' favorisce le attivita' culturali, ricreative, sportive e sociali, anche autogestite, di tutte le componenti universitarie. 7. L'Universita' favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, garantisce la diffusione delle informazioni all'interno e all'esterno dell'Ateneo e assicura il diritto di accesso ai documenti, secondo il Regolamento di cui al successivo art. 65.
Art. 4
Doveri e responsabilita' 1. L'Universita' garantisce e controlla l'osservanza della normativa vigente sullo stato giuridico del personale. 2. Tutti i soggetti operanti nell'Universita' devono assicurare adeguato impegno per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali, sia per quanto riguarda l'espletamento dell'attivita' didattica e di ricerca o di quella amministrativa, sia per quanto riguarda la partecipazione agli organi collegiali, alle commissioni ed ai comitati previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art. 5
Ricerca scientifica 1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati, ai sensi dell'art. 6 della L. 9.5.1989, n. 168 l'accesso ai fondi destinati alla ricerca universitaria e la partecipazione a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative. 2. Ai professori e ai ricercatori e' assicurata l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonche' la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca anche presso centri di ricerca italiani, comunitari, esteri ed internazionali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. 3. L'Universita' promuove la ricerca di base con adeguati specifici finanziamenti. 4. L'Universita', anche tramite le sue strutture periferiche, puo' stipulare contratti e convenzioni, ricevere finanziamenti e contributi, accettare donazioni a titolo di liberalita' per attivita' di ricerca (anche finalizzata); puo' inoltre ricevere somme corrisposte per l'erogazione di servizi a favore dello Stato, della R.A.S., di altri Enti pubblici e di soggetti privati. 5. L'Universita', nel riconoscere l'importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinche' gli stessi siano coerenti e compatibili con i propri fini istituzionali. 6. Ogni valutazione sull'attivita' di ricerca e' riservata esclusivamente ad organi scientifici competenti.
Art. 6
Istruzione e formazione 1. L'Universita' provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n.509 del 3 novembre 1999, i seguenti titoli di primo e secondo livello: - Laurea (L) - Laurea specialistica (LS) L'Universita' rilascia altresi' il Diploma di Specializzazione (DS), il Dottorato di Ricerca (DR), il Master universitario di primo e secondo livello; rilascia, inoltre, gli altri titoli previsti, anche sotto forma di sperimentazione, dalla normativa vigente o dal Regolamento Didattico. 2. L'Universita' favorisce e organizza le attivita' di tutorato, cosi' come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. 3. Gestisce corsi di orientamento degli studenti, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'art. 4 della L. 9.5.1989, n. 168 per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea. 4. Puo' attivare, su proposta delle strutture didattiche, corsi intensivi. 5. Cura il costante accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale tecnico e amministrativo, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento. 6. Puo' attivare, su proposta delle strutture didattiche, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, corsi di educazione ed attivita' culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonche' quelli per la formazione permanente, ricorrente e per lavoratori. 7. Istituisce, nei limiti del bilancio, a favore di giovani laureati, contratti di formazione e borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento anche all'estero. Istituisce le borse di studio necessarie per i corsi di dottorato. 8. Puo' partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di altri servizi culturali e formativi sul territorio. 9. Rilascia attestati sulle attivita' dei corsi previsti ai commi 3, 5 e 6 del presente articolo. 10. I criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e delle attivita' formative, ad eccezione di quelle previste al comma 5, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo. 11. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai Corsi di studio, l'Universita' puo' stipulare, nei limiti di un apposito stanziamento di bilancio, contratti di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione professionale o scientifica, non dipendenti di Universita' italiane, anche di cittadinanza straniera. Per gli insegnamenti ufficiali si puo' ricorrere ai contratti suddetti, limitandone il ricorso solo ai casi di assenza di personale docente del settore scientifico-disciplinare nell'Ateneo o di comprovato sovraccarico didattico degli stessi e prevedendo, comunque, un limite massimo di contratti per Corso di studio non superiore al 20% del numero di professori di 1^ e 2^ fascia in ruolo, superabile per i singoli Corsi di studio di nuova istituzione e nelle more dell'espletamento di concorsi, nonche', fino all'anno accademico 2002/2003, relativamente ai Diplomi Universitari gia' attivati. La disciplina sulla finalita' dei contratti e sui criteri e modalita' della loro stipula sara' adottata dal Senato Accademico, in conformita' alla normativa vigente. Il rinnovo dei contratti e' subordinato alla valutazione dell'attivita' del professore da parte degli organi accademici competenti. 12. Ove nel Consiglio di Facolta' manchino professori del settore scientifico-disciplinare di afferenza o di settori affini alla disciplina del contratto da attribuire, il Preside formula la proposta al Consiglio sentiti tre professori di altre Facolta' che abbiano la competenza a valutare i titoli dell'aspirante.
Art. 7
Diritto allo studio 1. L'Universita' organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. 2. L'Universita' si impegna a garantire spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione dell'attivita' didattica universitaria da parte degli studenti. 3. L'Universita' favorisce la partecipazione dei portatori di handicap alle attivita' culturali, didattiche e di ricerca adeguando a tal fine le proprie strutture architettoniche e l'organizzazione della didattica e della ricerca. 4. Ai fini dell'attuazione del diritto allo studio e per la realizzazione di specifiche attivita' l'Universita' stipula accordi e convenzioni con la R.A.S. e con altri Enti e Istituzioni. 5. L'Universita' puo' concorrere a interventi per il diritto allo studio con oneri a carico del proprio bilancio.
Art. 8
Servizi ed attrezzature 1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' pubbliche di didattica e di ricerca l'Universita' puo' sviluppare attivita' di servizio e di consulenza. 2. Per l'erogazione dei servizi e per l'attivita' di consulenza l'Universita' utilizza le proprie strutture didattiche e scientifiche e puo' costituire appositi centri, secondo quanto previsto dai successivi artt. 41 - 47.
Art. 9
Patrimonio dell'Universita' 1. L'Universita' utilizza per le sue attivita' istituzionali i beni immobili a sua disposizione e ne assicura la migliore gestione. Cura la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'ampliamento del suo patrimonio edilizio, con particolare riguardo per gli edifici di interesse storico ed artistico. 2. L'Universita' riserva analoga cura ai propri beni mobili ed in particolare alle attrezzature tecniche, alle collezioni scientifiche, al patrimonio librario, storico-scientifico e storico-artistico di sua proprieta' o a sua disposizione, sia direttamente, sia attraverso le strutture che ne abbiano la gestione.
Art. 10
Risorse finanziarie 1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie. 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni. 3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono individuati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', in modo da assicurare la copertura dei costi. 4. Per le spese di investimento l'Universita' puo' ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio anche su scala pluriennale. 5. Nel rispetto delle finalita' istituzionali di cui all'art. 1 il finanziamento per l'assistenza sanitaria e' garantito dai proventi delle prestazioni assistenziali effettuate dal personale universitario sia nelle proprie strutture sia nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale.
TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'
Art. 11
Organi di Governo 1. Sono organi di governo dell'Universita' il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.
Art. 12
Rettore 1. Il Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge. 2. Il Rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici e non e' eleggibile per piu' di due mandati consecutivi. 3. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta: a) ai professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai ricercatori; c) a rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nell'ambito della stessa categoria in numero corrispondente al dieci per cento dei componenti delle categorie di cui alle lettere a) e b); d) agli studenti eletti come rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Facolta'. 4. Le elezioni del Rettore sono indette dal decano dei professori di ruolo di prima fascia, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato. 5. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. 6. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal decano e nominato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 7. Il Rettore a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle loro delibere; b) emana lo Statuto e i Regolamenti; c) predispone, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, il bilancio di previsione corredato della specifica relazione, tenuto conto degli orientamenti generali espressi dal Senato Accademico, dell'andamento della gestione in corso e degli orientamenti ufficiali del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (M.U.R.S.T.), e lo presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; d) presenta al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione il rendiconto predisposto dal Direttore Amministrativo; e) vigila, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Universita'; f) esercita l'autorita' disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge; g) stipula contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del Direttore Amministrativo, dei Direttori dei Dipartimenti e dei Direttori degli altri centri di spesa ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; h) predispone, tenuto conto delle proposte avanzate dalle strutture dell'Universita', le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attivita' dell'Ateneo e li presenta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione; 8. In caso di necessita' e comprovata urgenza il Rettore puo' assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva. In mancanza di ratifica il provvedimento perde ogni efficacia e non puo' essere reiterato. 9. Il Rettore nomina, tra i professori di ruolo di prima fascia, un Prorettore che in caso di impedimento o di assenza lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
Art. 13
Senato Accademico 1. Il Senato Accademico determina la politica culturale dell'Universita', esercita compiti di programmazione e di governo, coordina le attivita' universitarie e ne valuta l'efficacia. 2. Il Senato Accademico e' composto: a) dal Rettore; b) dai Presidi di Facolta'; c) da un rappresentante per ognuna delle sei seguenti aggregazioni di aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo: - scienze matematiche, scienze fisiche e scienze della terra - scienze chimiche e scienze biologiche - scienze mediche - ingegneria civile e architettura, ingegneria industriale e ingegneria dell'informazione; - scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche, scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche; - scienze giuridiche, scienze economiche e scienze politiche e sociali; d) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; e) da rappresentanti degli studenti in numero pari al quindici per cento, approssimato per eccesso, del numero complessivo delle altre componenti. I componenti del Senato Accademico sono nominati con Decreto del Rettore. 3. Partecipano alle riunioni del Senato Accademico il Prorettore e il Direttore Amministrativo con voto consultivo, ed un funzionario verbalizzante. 4. Il Senato Accademico a) elabora, sulla base delle linee fondamentali proposte dal Rettore e tenuto conto delle proposte formulate dalle strutture didattiche e scientifiche, il piano pluriennale di sviluppo, e lo approva; b) delibera il Regolamento Generale di Ateneo; c) delibera le modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione; d) approva i Regolamenti di cui agli artt. 63 e 64, sentito il Consiglio di Amministrazione, sugli aspetti di sua competenza; e) esprime orientamenti generali sul bilancio; f) determina, sulla base del piano pluriennale di sviluppo, gli organici del personale docente nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dal Consiglio di Amministrazione nel bilancio dell'Ateneo. Ripartisce fra le Facolta' i posti di professore e di ricercatore disponibili, attribuendoli ai settori scientifico-disciplinari, sulla base delle indicazioni programmatiche formulate dalle Facolta'; g) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore secondo quanto richiesto dalle Facolta' e nei limiti degli stanziamenti di bilancio; h) ripartisce tra le diverse strutture le risorse per il funzionamento ordinario e per le attivita' didattiche, tenuto conto dei programmi elaborati dalle singole strutture; i) approva i piani di copertura degli insegnamenti vacanti formulati dai Consigli di Facolta' e propone l'assegnazione di retribuzione per supplenze e contratti, sulla base delle risorse disponibili; l) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sulle politiche edilizie di Ateneo; m) detta criteri sulle politiche di finanziamento alla ricerca, ripartisce i fondi ad essa destinati e, sulla base della relazione istruttoria della commissione scientifica di cui al successivo art. 35, comma 2, lett. a) li assegna ai richiedenti; n) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla definizione della pianta organica del personale tecnico-amministrativo ed alla destinazione dei posti alle strutture didattiche e di ricerca; o) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione e la disattivazione di Dipartimenti e di altre strutture di interesse generale dell'Ateneo, sentite le strutture interessate; p) delibera, sentiti le Facolta', il Consiglio di Amministrazione e, ove lo ritenga opportuno, le Aree interessate, l'istituzione di nuove Facolta' secondo le norme legislative vigenti; q) delibera, su richiesta delle Facolta' e/o delle strutture interessate, sentito il Consiglio di Amministrazione, l'istituzione di Corsi di studio, di Scuole di specializzazione, di Master universitari di primo e secondo livello, di Dottorati di ricerca e di Centri interdipartimentali di ricerca; r) valuta l'efficacia delle attivita' didattiche e formative, anche sulla base della relazione dell'Osservatorio sull'attivita' didattica, di cui al successivo art. 33; s) valuta i consuntivi dell'attivita' di ricerca presentati dalle strutture periferiche; t) esprime parere su contratti e convenzioni di interesse generale dell'Ateneo; u) designa, su proposta del Rettore, i membri del Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 15, comma 3, lett. d); v) ove la legislazione di specie lo consenta, delibera sull'attuazione del numero programmato sulla base delle proposte formulate dai Consigli di Facolta', valutando gli aspetti didattici e formativi, nel quadro di una programmazione equilibrata tra le diverse Facolta' e gli obiettivi dello sviluppo sociale ed economico della Sardegna; le proposte di Facolta' devono essere approvate dai 3/5 dei presenti; 5. Per quanto previsto ai punti b) e c) del comma 4 il Senato Accademico delibera in composizione allargata, integrato da 5 rappresentanti, eletti secondo modalita' stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo, per ciascuna delle categorie seguenti: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti.
Art. 14
Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di governo dell'Ateneo in materia amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale. 2. Il Consiglio di Amministrazione e' composto: a) dal Rettore; b) dal Prorettore; c) dal Direttore Amministrativo con voto consultivo; d) da tre rappresentanti, eletti secondo modalita' stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, per ciascuna delle categorie seguenti: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori, personale tecnico-amministrativo; e) da cinque rappresentanti degli studenti; f) dal rappresentante del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; g) dal rappresentante del Presidente della Giunta della R.A.S; h) dal Direttore regionale delle entrate per la Sardegna o da un suo rappresentante; i) da un rappresentante nominato di concerto tra tutti gli enti finanziatori. I rappresentanti di cui alle lettere f), g) , h) e i) non possono essere docenti universitari o dipendenti dell'Universita'. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto del Rettore. 3. Il Consiglio di Amministrazione: a) predispone ed approva, sentito il Senato Accademico, il bilancio di previsione; b) approva il bilancio consuntivo; c) definisce il piano edilizio di Ateneo e destina ad esso risorse finanziarie, sulla base di un programma pluriennale di sviluppo; d) definisce la pianta organica del personale tecnico-amministrativo e provvede alle assegnazioni dei posti di personale alle strutture centrali e periferiche, in base alle effettive esigenze; e) approva contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del Direttore Amministrativo, dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori degli altri Centri di spesa ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; f) approva, per quanto di sua competenza, il piano pluriennale di sviluppo elaborato dal Senato Accademico; g) conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo; h) delibera, su proposta del Senato Accademico, la attivazione e la disattivazione di Dipartimenti e di altre strutture di interesse generale dell'Ateneo; i) autorizza la stipula di contratti collettivi decentrati; l) assegna le risorse alle associazioni degli studenti per lo svolgimento di attivita' culturali, ricreative e sportive; m) delibera relativamente all'indennita' di carica del Rettore, del Pro Rettore e dei Presidi e ai gettoni di presenza dei componenti gli organi di governo e di controllo dell'Ateneo.
Art. 15
Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa dell'Universita'. 2. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Il Collegio e' composto da: a) un magistrato della Corte dei Conti, con grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza; b) un dirigente o funzionario del Ministero del Tesoro; c) un dirigente o funzionario del M.U.R.S.T.; d) due revisori contabili iscritti nel relativo registro. 4. Il Rettore nomina, con proprio decreto, su designazione del Senato Accademico, i componenti del Collegio di cui alla precedente lettera d). 5. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.
Art. 16
Nucleo di valutazione 1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' l'organo consultivo e propositivo degli organi di governo in materia di valutazione della didattica, della ricerca, della gestione amministrativa, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e di tutte le attivita' previste dalla legge. 2. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Rettore. 3. Il Nucleo, tenuto conto degli obiettivi che gli organi di governo dichiarano di voler raggiungere: 1. definisce i criteri e parametri di riferimento della valutazione in conformita' a quanto previsto dal Sistema di Valutazione Nazionale; 2. valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e supporta l'organo d'indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti di massimo livello; 3. verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'amministrazione centrale e degli altri centri di spesa. 4. Il Nucleo e' composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri nominati tra studiosi ed esperti in materia di valutazione, fra i quali 2 scelti anche in ambito non accademico. Il Nucleo e' nominato dal Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, ed e' rinnovato ogni tre anni. 5. Il numero dei componenti del Nucleo e le norme relative al suo funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 17
Comitato per le pari opportunita' 1.L'Ateneo istituisce un Comitato per dare concreta attuazione ai principi di parita' di trattamento e uguaglianza di opportunita' tra lavoratrici e lavoratori. 2. Il Comitato ha lo scopo di: a) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; b) promuovere l'inserimento delle donne nelle attivita', nei settori professionali e nelle qualifiche nelle quali esse sono sottorappresentate; c) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro (condizioni e tempo), l'equilibrio tra responsabilita' familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilita' tra i due sessi. 3. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 18
Difensore civico 1. L'Ateneo istituisce l'ufficio del difensore civico al fine di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi di organi, uffici o singoli soggetti dell'Universita' di Cagliari. 2. Il difensore civico e' un magistrato o un avvocato a riposo, nominato dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, su una terna predisposta dal Presidente del Tribunale di Cagliari. 3. Il difensore civico dura in carica quattro anni e non e' immediatamente riconfermabile. Puo' essere revocato, con provvedimento del Rettore, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, per motivi di inadempienza o irregolarita' nell'esercizio delle sue funzioni. 4. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del difensore civico. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo. 5. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce le disposizioni per l'organizzazione dell'Ufficio del difensore civico, nonche' le modalita' per la richiesta del suo intervento. 6. Il difensore civico esercita le sue funzioni d'ufficio o su istanza di studenti presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono nelle forme prescritte. 7. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano col difensore civico, fornendogli informazioni e copia dei provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, ai sensi della L. 241/90. 8. Il difensore civico invia annualmente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione sull'attivita' svolta, eventualmente corredata da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che possono discuterla in seduta separata o congiunta.
Art. 19
Comitato per lo sport universitario 1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti la comunita' universitaria. 2. Il Comitato: a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attivita' sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata; b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione; c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attivita' sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilita' dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche da parte di coloro che non svolgono attivita' agonistica; d) propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi e i programmi di edilizia sportiva; e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio; f) redige una relazione annuale sull'attivita' svolta, e la trasmette al Consiglio di Amministrazione; g) provvede alla diffusione dell'informazione su quanto di propria competenza. 3. Il Comitato e' composto: a) dal Rettore dell'Universita', o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente; b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale; c) da due studenti eletti in occasione delle elezioni per il rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalita' stabilite nel Regolamento degli studenti; d) dal Direttore Amministrativo dell'Universita' o da un suo delegato, anche in qualita' di segretario. Il Comitato dura in carica un biennio accademico. 4. Alle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.U.R.S.T., secondo quanto previsto dalla legge, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o da altri enti.
Art. 20
Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo. 2. Il Consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia di: a) attivita' e servizi didattici b) diritto allo studio c) attivita' formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero 3. Il Consiglio esprime parere obbligatorio su: a) piano di sviluppo universitario b) bilancio di Ateneo c) determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti d) forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse all'erogazione di servizi. 4. Qualora le proposte e i pareri del Consiglio degli studenti non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate. 5. Il Consiglio e' composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nell'Ente regionale per il diritto allo studio e da uno studente per ogni corso di laurea, nominato dagli eletti fra i rappresentanti presenti in ogni corso di laurea. Almeno due volte all'anno, e comunque quando un terzo dei componenti lo richieda, il Consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti. 6. Il Consiglio e' costituito con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni e puo' eleggere, al proprio interno, un presidente ed una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento. 7. L'attivita' del Consiglio e' disciplinata da un apposito regolamento approvato dai due terzi dei suoi membri, sottoposto al controllo di legittimita' da parte del Consiglio di Amministrazione, ed emanato dal Rettore, sentito il Senato Accademico. 8. L'Amministrazione garantisce al Consiglio degli studenti le strutture necessarie all'espletamento dei suoi compiti.
TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E LORO ORGANI
Art. 21
Strutture didattiche e di ricerca 1. Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attivita' didattiche e di ricerca, l'Ateneo si articola in: a) Facolta' b) Classi di corso di studio c) Corsi di studio d) Aree scientifico-disciplinari e) Dipartimenti f) Centri di ricerca e di servizio g) Altre strutture previste dal presente Statuto.
Art. 22
Facolta' 1. Le Facolta' sono le strutture primarie per il coordinamento e l'organizzazione dell'attivita' didattica delle Classi e dei Corsi di studio ad esse afferenti. 2. Le Facolta' sono le strutture di appartenenza per i professori e per i ricercatori. 3. Le Facolta' dell'Universita' sono indicate nella Tabella A allegata al presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo. 4. Nelle Facolta' comprendenti piu' Classi possono essere istituiti i Consigli di Classe. 5. Nelle Facolta' comprendenti una sola Classe il Consiglio di Facolta' di cui al successivo art. 23 puo' assumere anche le competenze del Consiglio di Classe. 6. Presso una o piu' Facolta' possono essere istituite Scuole di specializzazione e Master universitari di primo e secondo livello. 7. Quando piu' Facolta' concorrano alla costituzione di un Corso di studio, il Regolamento didattico di Ateneo definisce le competenze delle Facolta' interessate, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo Statuto al Consiglio di Classe interfacolta'. 8. Al fine di gestire le risorse destinate all'attivita' didattica le Facolta' possono costituire un centro di servizi di Facolta', che disponga di locali, beni e personale, secondo quanto previsto dal successivo art. 44. 9. Sono organi necessari della Facolta': - il Consiglio di Facolta' - il Preside. 10. Al fine di rendere piu' funzionale ed aumentare l'efficienza del Consiglio, nel regolamento di Facolta' puo' essere prevista la costituzione di un comitato di presidenza, composto da personale docente facente parte del Consiglio di Facolta', con compiti di coordinamento e di istruttoria degli argomenti da discutere. Il Consiglio di Facolta', con maggioranza assoluta dei suoi membri, e con voto limitato, puo' delegare a tale comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le modalita' di esercizio della delega. La delega concessa perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato del Preside.
Art. 23
Consiglio di Facolta' 1. Il Consiglio di Facolta' e' composto a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori della Facolta'; b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti secondo modalita' stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo; c) da almeno due rappresentanti degli studenti per ogni anno di corso o per ogni corso di laurea, e comunque in misura non inferiore al 15% delle altre componenti, prevalendo la situazione piu' favorevole, eletti secondo modalita' stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. 2. Il Consiglio di Facolta' a) formula il piano pluriennale di sviluppo della Facolta', valutate le proposte dei Consigli di Classe per gli aspetti didattici, e sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di Dipartimento e i Consigli di Area interessati; b) propone al Senato Accademico, per quanto di propria competenza, modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, anche sulla base delle proposte dei Consigli di Classe interessati, e comunque acquisito il loro parere; c) procede alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore e sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di Classe e di Dipartimento cui le discipline afferiscono; d) procede alla destinazione di posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore e formula la richiesta di messa a concorso; e) effettua le chiamate dei professori vincitori di concorso, secondo le norme vigenti e sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di Dipartimento, di Classe e di Area scientifico-disciplinare interessati; f) coordina e presenta al Senato Accademico le proposte di copertura degli insegnamenti vacanti formulate dai Consigli di Classe, sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di Area interessati; g) approva il piano predisposto dal Preside per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Facolta', anche attribuendoli alle diverse Classi e/o a idonee strutture abilitate alla spesa; h) attiva gli opportuni rapporti con i Dipartimenti che forniscono il supporto scientifico e organizzativo alle attivita' dei corsi di studio; i) approva la relazione annuale sull'attivita' didattica della Facolta' predisposta dal Preside sulla base delle relazioni dei Consigli di Classe; l) verifica il buon andamento delle attivita' didattiche; m) esamina le proposte della Commissione paritetica di cui al successivo art. 32; n) esprime pareri su tutti gli argomenti che gli organi di governo centrali ritengano opportuno sottoporgli; o) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di Facolta', di cui al successivo art. 64, secondo le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo; p) elegge il Preside di Facolta'. Il Consiglio di Facolta' esercita, inoltre, le competenze ad esso assegnate dal Regolamento Didattico di Ateneo. 3. Su alcune materie il Consiglio di Facolta' delibera in composizione ristretta. In particolare sugli argomenti di cui alle lettere d) e e) del comma 2 e su tutte le questioni attinenti alle singole persone delibera nella composizione limitata alla categoria corrispondente e a quelle superiori. Per quanto riguarda le questioni di cui alla lettera f) delibera nella composizione limitata alle categorie degli aventi titolo. Ai fini del computo del numero legale, i professori fuori ruolo, i ricercatori non confermati e le rappresentanze sono computati solo se presenti. 4. Il Consiglio di Facolta' puo' delegare ai Consigli di Classe la competenza su alcune materie.
Art. 24
Preside di Facolta' 1. Il Preside di Facolta' e' eletto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive, dal Consiglio di Facolta' nella sua composizione piu' ampia tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. E' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non e' eleggibile per piu' di due mandati consecutivi. 2. Per l'elezione del Preside il Consiglio di Facolta' e' convocato e presieduto dal decano dei professori ordinari. 3. Il Preside rappresenta la Facolta' ed e' membro di diritto del Senato Accademico. 4. Il Preside a) convoca e presiede il Consiglio di Facolta'; b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Facolta'; c) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che si svolgono nella Facolta', esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza; d) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di Facolta' il piano di utilizzo dei fondi assegnati alla Facolta'; e) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di Facolta' la relazione annuale sulle attivita' didattiche di cui al precedente articolo; f) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalle vigenti disposizioni di legge che non siano in contrasto con quanto espressamente stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti. 5. Il Preside puo' designare tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un preside vicario che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il preside vicario e' nominato dal Rettore.
Art. 25
Classi di corso di studio 1. I Corsi di studio dello stesso livello aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono raggruppati nelle Classi di appartenenza, individuate dalla normativa statale. 2. I Titoli conseguiti al termine dei Corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa Classe, hanno identico valore legale. 3. Sono organi delle Classi di Corso di studio: - il Consiglio di Classe; - il Presidente.
Art. 26
Consiglio di classe 1. Il Consiglio di Classe e' composto a) dai professori e dai ricercatori che svolgono attivita' didattica nell'ambito dei Corsi di studio afferenti alla Classe, compresi i titolari di contratti sostitutivi; b) da un rappresentante del personale dell'area tecnica o delle biblioteche eletto secondo norme contenute nel Regolamento Generale di Ateneo; c) da un rappresentante degli studenti per ogni anno di corso e, in ogni caso, da un numero di studenti pari almeno al 15%, approssimato per eccesso, del totale delle altre componenti. 2. Il Consiglio di classe a) stabilisce i contenuti minimi dei Corsi di studio e li ripartisce fra i singoli corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro; b) adotta nuove modalita' didattiche, anche mediante l'utilizzazione di docenti per insegnamenti diversi da quelli di cui sono titolari, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; c) propone al Consiglio di Facolta' l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori in modo da ripartire equamente il carico didattico, fatti salvi i diritti dei professori e dei ricercatori previsti dalla legislazione vigente; puo' servirsi a tal fine anche della collaborazione dei Consigli di Area, in modo da coordinare eventuali compiti di professori e ricercatori presso altri Corsi di studio; d) predispone e presenta al Consiglio di Facolta' il piano di copertura degli insegnamenti vacanti, nonche' le richieste di professori a contratto; e) propone al Consiglio di Facolta' il conferimento di supplenze per la copertura degli insegnamenti privi di titolare e necessari per il corretto funzionamento dei Corsi di studio; a tal fine puo' servirsi della collaborazione dei Consigli di Area; f) presenta al Consiglio di Facolta' richieste in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riferimento al personale docente e ricercatore, nonche' richieste per l'attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento didattico di Ateneo; g) formula richieste di finanziamento per l'attivita' didattica, compresi i viaggi di istruzione e le escursioni; h) predispone e presenta al Consiglio di Facolta' proposte di modifica allo Statuto, al Regolamento Generale d'Ateneo e al Regolamento didattico, per quanto di competenza; i) predispone per il Consiglio di Facolta' le relazioni sull'attivita' didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti alla attivita' valutativa; l) formula al Consiglio di Facolta' e agli altri organi di governo proposte e pareri in merito a tutto quanto attiene ai Corsi di studio; m) delibera in merito ai piani di studio, ai trasferimenti, ai passaggi, alla convalida di esami e su eventuali domande degli studenti attinenti il curriculum degli studi; n) organizza l'attivita' di tutorato per gli studenti iscritti al corso; o) esamina le proposte della Commissione paritetica di cui all'art. 32 del presente Statuto; p) formula proposte per l'istituzione di borse di studio; q) elegge il Presidente del Consiglio di Classe; r) delibera un proprio Regolamento secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Consiglio di Classe esercita, inoltre, le competenze ad esso assegnate dal Regolamento Didattico di Ateneo. 3. Le Classi di Corsi di studio, individuabili come appartenenti ad una comune area scientifico-culturale, possono essere rette da un unico Consiglio. Tale raggruppamento, deliberato dal Consiglio di Facolta' anche in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo, e' approvato dal Senato Accademico. Qualora in una Facolta' sia contemplato un numero ridotto di classi, anche in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo, la Facolta', previa deliberazione del Senato Accademico, puo' deliberare che i Consigli delle Classi coincidano con il Consiglio di Facolta'. Quando il Consiglio di Facolta' esercita competenze assegnate dal presente Statuto al Consiglio di Classe e' integrato ai sensi della lettera a) del precedente comma 1. 4. Su alcune materie il Consiglio di classe delibera in composizione ristretta, o con voto limitato ad alcune categorie. In particolare, fermo restando la composizione allargata, sui punti b), c), d), e), f) del comma 2 hanno diritto di voto i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori; su tutte le questioni attinenti alle singole persone il Consiglio delibera nella composizione limitata alla categoria corrispondente e a quelle superiori. I Professori a contratto non partecipano alla discussione ed alla votazione relativa ai punti g) ed i).
Art. 27
Presidente del Consiglio di Classe 1. Il Presidente del Consiglio di Classe e' eletto dal Consiglio, nella sua composizione piu' ampia, tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti, dura in carica tre anni accademici e non puo' essere eletto per piu' di due mandati consecutivi. Per l'elezione del Presidente il Consiglio e' convocato dal Decano dei professori ordinari afferenti alla Classe. 2. Il Presidente del Consiglio di Classe a) convoca e presiede il Consiglio di Classe; b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio; c) nomina le commissioni per gli esami di profitto relativi ad insegnamenti attribuiti ai professori afferenti alla Classe e le commissioni per gli esami di laurea, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e sulla base di criteri definiti dal Consiglio; d) provvede alla organizzazione dell'attivita' didattica sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Classe, coordinandosi con il Preside della Facolta'; e) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che si svolgono nei Corsi di studio afferenti alla Classe, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza; f) rende pubblici l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami.
Art. 28
Corsi di studio 1. In ciascuna Classe sono attivati uno o piu' Corsi di studio, in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 2. I Corsi di studio, al termine dei quali, previo superamento dell'esame finale, vengono rilasciati i titoli di studio di cui all'art.6, raggruppati in Classi di appartenenza, in base alle definizioni stabilite dai Decreti ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali. Tali denominazioni sono deliberate, su proposta del Consiglio di Facolta', dal Senato Accademico in conformita' alla vigente disciplina statale. 3. I Corsi di studio sono istituiti, su proposta della Facolta', con Decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. 4. In caso di comprovate esigenze di organizzazione della didattica, nelle Facolta' indicate dal Regolamento didattico di Ateneo, secondo le procedure e alle condizioni da questo previste, in sostituzione dei Consigli di Classe possono essere attivati Consigli di Corso di studio. Nelle Facolta' dove vengono istituiti i Consigli di Corsi di studio, non possono essere istituiti i Consigli di Classe. 5. Ai Consigli di Corso di studio si applicano le normative previste dal presente Statuto per i Consigli di Classe.
Art. 29
Scuole di specializzazione 1. Presso una o piu' Facolta' o presso uno o piu' Dipartimenti possono essere istituite Scuole di specializzazione. 2. L'attivita' di specializzazione finalizzata al conseguimento del titolo di Diploma di specializzazione (DS) e' compito esclusivo dell'Universita'. 3. Le Scuole di specializzazione dell'Universita' sono indicate nella Tabella B allegata al presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo. 4. Le Scuole di specializzazione sono istituite, in conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facolta' o dei Dipartimenti interessati, con decreto del Rettore, in conformita' al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo previsto dall'art. 13, comma 4, lettera a) del presente Statuto, previa delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. Le Scuole di specializzazione svolgono la loro attivita' con autonomia didattica e organizzativa nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto. 5. Sono organi della Scuola di specializzazione il Direttore e il Consiglio. 6. Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola. E' eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 7. Il Consiglio della Scuola di specializzazione e' composto da tutti i professori incaricati di insegnamento (per affidamento o per contratto) e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalita' definiti nel Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 30
Master universitari 1. L'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello. 2. I Master di primo e secondo livello sono istituiti, in conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facolta' o dei Dipartimenti interessati, con decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, e svolgono la loro attivita' con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto. 3. Le modalita' per il funzionamento dei Master universitari sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel Regolamento didattico di Ateneo. 4. I Master vengono affidati, di norma, al Dipartimento cui afferisce la maggior parte dei docenti.
Art. 31
Dottorati di ricerca 1. L'Universita' istituisce ed organizza i corsi di Dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con apposito regolamento. 2. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del corso di dottorato sono assegnate al Dipartimento presso cui viene svolta l'attivita' dei dottorandi. 3. I Dottorati di ricerca dell'Universita' sono indicati nella Tabella C allegata al presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo.
Art. 32
Commissione paritetica per la valutazione della didattica 1. Presso ciascuna Facolta' e' istituita una commissione paritetica con il compito di valutare l'efficacia della organizzazione didattica, anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi Corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra Facolta' e servizi centrali, nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato. 2. La commissione paritetica e' presieduta dal Preside o da un suo delegato ed e' composta per meta' da professori e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facolta'. La composizione e il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Facolta', di cui al successivo art. 64. 3. La Commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attivita' didattica e formula proposte idonee a superare eventuali difficolta'. La relazione, comprensiva di tutti gli orientamenti emersi, deve essere presentata al Preside e obbligatoriamente discussa dal Consiglio di Facolta' prima dell'inizio dell'anno accademico successivo. 4. Analoghe Commissioni possono essere istituite dai Consigli di Corso di studio.
Art. 33
Osservatorio sull'attivita' didattica 1. L'Osservatorio per la didattica e' diretta emanazione delle Commissioni paritetiche costituite all'interno delle Facolta' ed e' formato da un docente e da uno studente per ogni Facolta' dell'Ateneo, eletti dai rispettivi Consigli di Facolta' tra i propri componenti facenti parte delle Commissioni paritetiche. L'Osservatorio elegge al suo interno un coordinatore. 2. L'Osservatorio valuta l'efficacia dell'azione didattica dei Corsi di studio e della sua organizzazione. Identifica eventuali problemi di coordinamento e fruizione dei servizi offerti agli studenti, e li segnala agli organismi competenti. 3. L'Osservatorio ha altresi' compiti propositivi nei confronti delle strutture didattiche e degli organi di governo dell'Ateneo ivi compresi l'orientamento e il tutorato. 4. L'Osservatorio cura inoltre, per la parte di propria competenza, i rapporti con gli enti preposti all'attuazione del diritto allo studio. 5. L'Osservatorio presenta annualmente al Senato Accademico la relazione sullo stato dell'attivita' didattica.
Art. 34
Aree scientifico-disciplinari 1. L'Area scientifico-disciplinare (di seguito denominata anche Area) ha il compito di provvedere al coordinamento scientifico e di riunire in uno stesso ambito le competenze necessarie per l'attivita' didattica di discipline afferenti a settori affini o contigui. 2. Ciascun professore o ricercatore, sulla base del settore scientifico-disciplinare di inquadramento o della disciplina di nomina, afferisce all'Area scientifico-disciplinare in cui il settore o la disciplina sono compresi. 3. Le aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono indicate nella Tabella E allegata al presente Statuto. 4. Sono organi dell'Area scientifico-disciplinare: - il Consiglio di Area - il Coordinatore.
Art. 35
Consiglio di Area scientifico-disciplinare 1. Il Consiglio di Area e' un organo consultivo e propositivo costituito da tutti i professori e i ricercatori afferenti all'Area. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Area il rappresentante in Senato Accademico dell'aggregazione di cui l'Area fa parte. Il rappresentante in Senato Accademico e' tenuto ad acquisire il parere dei Consigli di Area sulle questioni di rilevanza per tali Aree. 2. Il Consiglio di Area a) elegge la Commissione scientifica, composta da professori di prima fascia, di seconda fascia e da ricercatori, per formulare la relazione istruttoria di cui all'art. 13, comma 4, lett. m). b) puo' elaborare proposte di sviluppo globale dei settori e delle discipline afferenti all'Area e proporre agli organi accademici di governo le iniziative organizzative e finanziarie per realizzarle; c) puo' predisporre annualmente un consuntivo globale delle ricerche svolte nel suo ambito; d) puo' esprimere alle Facolta' ed agli organi di governo le esigenze di posti di ruolo relativi a discipline dell'Area, posti da attribuirsi alle Facolta', ma necessari per lo sviluppo scientifico e per l'espletamento della didattica relativa a settori scientifico-disciplinari afferenti all'Area; e) puo' esprimere pareri, su richiesta delle Facolta', relativamente alla destinazione dei posti di ruolo, alla richiesta di bando di concorso e alle chiamate per discipline dell'Area; f) puo' esprime pareri, su richiesta delle Facolta' o dei Consigli di Classe, relativamente all'attribuzione di supplenze e affidamenti a docenti dell'Area; g) su richiesta del Senato Accademico puo' predisporre un piano di utilizzo di tutto il personale docente afferente all'Area, inteso all'ottimizzazione del carico didattico nei diversi Corsi di studio che abbiano insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari rientranti fra quelli dell'Area stessa. Il piano puo' prevedere l'utilizzo di docenti in Facolta' diverse da quella di nomina, fermi restando i diritti garantiti dalle norme vigenti. Le deliberazioni relative all'attribuzione dei carichi didattici ai singoli docenti sono assunte dalle Facolta' di appartenenza. h) elegge tra i componenti dell'Area un Coordinatore.
Art. 36
Coordinatore di Area scientifico-disciplinare 1. Il Coordinatore di Area rappresenta l'Area nell'Ateneo, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Area e cura l'attuazione delle delibere. Il Coordinatore e' tenuto a convocare l'Area, quando cio' venga richiesto dal rappresentante in Senato Accademico. 2. Il Coordinatore e' eletto dal Consiglio di Area tra i suoi componenti, dura in carica tre anni accademici e non e' eleggibile per piu' di due mandati consecutivi.
Art. 37
Dipartimenti 1. I Dipartimenti sono strutture organizzative di uno o piu' settori scientifico-disciplinari omogenei per finalita' o per metodi di ricerca. 2. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e i ricercatori, secondo le modalita' previste dal Regolamento Generale di Ateneo. 3. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone del personale tecnico-amministrativo occorrente per il suo funzionamento, assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione. 4. Al Dipartimento e' assegnato un segretario amministrativo. L'incarico di segretario amministrativo e' attribuito dal Direttore Amministrativo 5. Il Dipartimento: a) promuove e coordina le attivita' di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni; b) collabora con le Facolta' ed i Corsi di studio per l'espletamento dell'attivita' didattica dei docenti e ricercatori afferenti, mettendo a disposizione, quando previsto, mezzi, strutture e personale; c) organizza e mette a disposizione dei docenti e ricercatori servizi e strutture comuni per il migliore espletamento dell'attivita' didattica e di ricerca; d) gestisce, per gli aspetti amministrativi e contabili, tutti i fondi assegnati al Dipartimento o, a qualunque titolo, a singoli o a gruppi di docenti afferenti; e) promuove l'istituzione di dottorati di ricerca e ne assicura il funzionamento anche per gli aspetti amministrativi; f) e' sede di espletamento di attivita' di consulenza, di ricerca e di servizio su convenzioni e contratti; g) puo' promuovere, anche in collaborazione con altre strutture, la costituzione di centri di servizio alla cui gestione contribuisce fornendo di norma personale e mezzi; h) puo' proporre al Senato Accademico l'attivazione di assegni per collaborazione alla ricerca scientifica; i) delibera l'attivazione di contratti di diritto privato per attivita' di ricerca su fondi a cio' finalizzati amministrati dal Dipartimento stesso: la stipula dei contratti e' rimessa al Direttore del Dipartimento. 6. Per l'attivazione di un Dipartimento occorre un numero di professori e di ricercatori non inferiore a 20, secondo le norme specificate nel Regolamento Generale di Ateneo. Per particolari esigenze di organizzazione della ricerca il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, puo' consentire la costituzione di Dipartimenti con un numero di unita' anche inferiore a 20, ma comunque non al di sotto di 12. In tali situazioni l'Ufficio di Segreteria di Dipartimento puo' essere comune a piu' Dipartimenti. Un Dipartimento deve essere disattivato, con decreto del Rettore, quando il numero dei professori e dei ricercatori scenda al di sotto di 12 per tre anni accademici consecutivi, salvo il caso in cui, a parere del Senato Accademico, la disattivazione possa dar luogo ad un detrimento della ricerca in settori ritenuti strategici. 7. Il Dipartimento puo' articolarsi in sezioni secondo modalita' previste dal Regolamento Generale di Ateneo, che ne indichera' i possibili livelli di autonomia in rapporto agli altri organi del Dipartimento, ferma restando la garanzia del funzionamento dei servizi generali. 8. I Dipartimenti dell'Ateneo sono indicati nella Tabella D allegata al presente Statuto. 9. Sono organi del Dipartimento: a) il Consiglio b) il Direttore c) la Giunta, se istituita con deliberazione del Consiglio.
Art. 38
Consiglio di Dipartimento 1. Il Consiglio e' composto: a) da tutti i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento; b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari a un terzo del personale stesso, fino ad un massimo del dieci per cento del personale docente e ricercatore; c) da un rappresentante degli studenti iscritti a dottorati di ricerca e da un rappresentante degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione le cui attivita' si svolgano presso il Dipartimento. Il segretario amministrativo partecipa alle sedute con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 2. Le modalita' di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di competenza del Consiglio saranno stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo. 3. Il Consiglio: a)approva il piano annuale e la relazione consuntiva delle ricerche del Dipartimento; b)stabilisce le norme generali per la gestione e l'utilizzazione delle strutture, dei servizi e dei fondi comuni, e per l'attribuzione dei compiti al personale tecnico e ausiliario assegnato al Dipartimento; c)approva i bilanci preventivi, consuntivi e le relative variazioni; d)delibera l'autorizzazione all'acquisto di apparecchiature e servizi impegnativi per la gestione e/o di notevole importo finanziario, secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; e)approva la stipula di convenzioni e contratti; f)puo' istituire al proprio interno centri di studio; g)formula agli organi competenti richieste di personale, di fondi e di locali; h)delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento del Dipartimento di cui al successivo art. 64, secondo le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo; i)puo' deliberare l'attribuzione di un'indennita' di carica per il Direttore, sul bilancio del Dipartimento, secondo norme generali stabilite dal consiglio di Amministrazione. l)esercita ogni altra attribuzione demandatagli da disposizioni di legge che non siano in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti. 4. Il Consiglio puo' delegare a favore della Giunta alcune delle proprie competenze.
Art. 39
Direttore di Dipartimento 1. Il Direttore di Dipartimento e' un professore di ruolo a tempo pieno, eletto dal Consiglio nella composizione piu' allargata, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive. E' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non e' eleggibile per piu' di due mandati consecutivi. 2. Il Direttore e' l'organo esecutivo del Dipartimento e lo rappresenta nei confronti degli altri organi dell'Ateneo e dell'esterno. 3. Il Direttore: a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; b) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature assegnati al Dipartimento per le esigenze dell'attivita' didattica; c) provvede, nell'ambito delle direttive generali di spesa impartite dal Consiglio, all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Dipartimento, fatta salva l'autonomia dei docenti nella gestione dei fondi di ricerca e autorizza i pagamenti sui fondi gestiti dal Dipartimento. d) vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi e dei regolamenti; e) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dalle leggi. 4. Il Direttore provvede autonomamente, senza l'approvazione del Consiglio, a tutte le spese al di sotto del limite stabilito, per ogni singola spesa, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 5. Il direttore designa tra i professori di ruolo un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicedirettore e' nominato con Decreto del Rettore.
Art. 40
Giunta di Dipartimento 1. La Giunta e' composta dal Direttore e da rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce i limiti di variabilita' delle dimensioni della Giunta anche in relazione alla consistenza numerica del Dipartimento, fermo restando che le quattro categorie suddette devono essere rappresentate. Partecipa alle riunioni della giunta, senza diritto di voto, il segretario amministrativo, con compiti di segretario verbalizzante. 2. La Giunta: a) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di personale tecnico-amministrativo necessari per lo svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca nell'ambito del Dipartimento e le sottopone all'approvazione del Consiglio; b) presenta al Consiglio il piano annuale delle ricerche del Dipartimento; c) puo' deliberare spese di interesse generale e di importo rilevante, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nel rispetto del bilancio approvato dal Consiglio.
Art. 41
Centri interdipartimentali di ricerca 1. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' Dipartimenti, il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Consiglio di Amministrazione, puo' deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca. 2. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse di personale, finanziarie e di spazio per il suo funzionamento. In casi eccezionali, per comprovati motivi di funzionalita', l'Universita' puo' concorrere alla erogazione di tali risorse. 3. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo. 4. Le norme del presente Statuto relative ai Dipartimenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai Centri interdipartimentali di ricerca. 5. L'elenco dei Centri interdipartimentali di ricerca e' riportato nella Tabella F allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 42
Centri e Consorzi interuniversitari 1. Per lo svolgimento di attivita' formative e di ricerca di comune interesse, il Senato Accademico, su proposta delle strutture interessate e sentito il Consiglio di Amministrazione, puo' costituire con piu' Universita', anche straniere, centri e consorzi interuniversitari.
Art. 43
Centri interdipartimentali di servizio 1. Il Centro interdipartimentale di servizio e' una struttura destinata alla gestione di apparecchiature complesse o di servizi di interesse di piu' Dipartimenti. 2. Il Centro interdipartimentale di servizio (nel resto dell'articolo denominato "Centro") e' istituito su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, con Decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. 3. Il Centro usufruisce delle risorse finanziarie e utilizza il personale, i mezzi e i locali messi a disposizione dai Dipartimenti cui serve. Per l'espletamento delle pratiche amministrative il Centro utilizza uno dei Dipartimenti partecipanti; tale Dipartimento deve essere individuato nella delibera istitutiva del Centro e deve rendersi disponibile a tal fine al momento della costituzione del Centro. 4. Sono organi del Centro: a) il Comitato tecnico-scientifico b) il Presidente c) il Direttore 5. Il Comitato tecnico-scientifico, costituito dai professori e dai ricercatori designati dalle strutture partecipanti al Centro, ha i compiti seguenti: a) stabilisce le norme generali per la gestione e l'utilizzazione delle strutture, dei servizi e dei fondi comuni, e per l'attribuzione dei compiti al personale tecnico e ausiliario assegnato; b) approva il piano di attivita' del Centro; c) approva il piano di utilizzazione dei fondi; d) predispone le richieste di fondi e personale ai Dipartimenti cui fa capo. 6. Il Presidente e' un professore di ruolo a tempo pieno eletto dal Comitato tecnico-scientifico al proprio interno e dura in carica 3 anni.
Art. 44
Centri di servizio di Facolta' 1. Il Centro di servizio di Facolta' e' una struttura per la gestione dei fondi assegnati ad una Facolta'. 2. Il Centro di servizio di Facolta' (nel resto dell'articolo denominato Centro di Facolta), e' istituito su proposta del Consiglio di Facolta', con Decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. 3. Sono organi del Centro: a) il Consiglio di Facolta', e, ove previsto in base all'art. 22, comma 10, il Comitato di Presidenza della Facolta'; b) il Presidente, che si identifica nel Preside di Facolta' o in un suo delegato. 4. Il Centro usufruisce delle risorse finanziarie ad esso destinate e utilizza il personale, i mezzi ed i locali, messi a disposizione dalla Facolta'. 5. Il Centro gode di autonomia amministrativa e finanziaria.
Art. 45
Centri di servizio di Ateneo 1. Il Centro di servizio di Ateneo e' una struttura destinata alla gestione di servizi di interesse generale dell' Ateneo, dotata di autonomia finanziaria-contabile. 2. Il Centro di servizio di Ateneo, nel resto dell'articolo denominato Centro, e' istituito, con Decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. 3. Nella delibera di istituzione devono essere definiti gli organi di gestione prevedendo in particolare un organo rappresentativo delle strutture didattiche e scientifiche interessate con compiti di programmazione, di indirizzo e di coordinamento. Nell'atto costitutivo dovranno altresi' essere indicate modalita' di elezione e compiti delle cariche elettive. 4. Il Centro utilizza risorse finanziarie assegnate dal Senato Accademico nell'ambito delle disponibilita' di bilancio d'Ateneo. Dispone altresi' di personale tecnico-amministrativo assegnato su delibera del Consiglio di Amministrazione. 5. Il Centro presenta annualmente un programma dettagliato a giustificazione delle richieste finanziarie e di personale.
Art. 46
Orto Botanico, musei ed archivi 1. L'Orto Botanico provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio vegetale dell'Universita' necessario per la ricerca e la didattica e suscettibile di fruizione pubblica. 2. L'Orto Botanico e' annesso al Dipartimento cui afferisce la maggior parte del personale docente dei settori scientifico-disciplinari della botanica. 3. L'Universita' assicura per la gestione dell'Orto Botanico, compatibilmente con le proprie disponibilita', personale, finanziamenti e strutture adeguati allo svolgimento dei compiti istituzionali e promuove, di concerto con le strutture didattiche e scientifiche interessate, l'arricchimento del suo patrimonio. 4. L'Universita' promuove la valorizzazione del patrimonio di interesse storico presente nei Dipartimenti e raccolto in musei, in collezioni scientifiche ed archivi, assicurando finanziamenti e personale compatibilmente con le proprie disponibilita' ed in funzione del valore della struttura e della fruibilita' pubblica. 5. Per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico, dei musei, delle collezioni e degli archivi di cui al presente articolo, l'Universita' puo' stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni locali e con Enti pubblici. 6. Per l'eventuale costituzione di Centri di servizio riguardanti le strutture di cui al presente articolo si dovra' far riferimento agli articoli 43 e 45 di questo Statuto.
Art. 47
Sistema bibliotecario di Ateneo 1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche, gli archivi e i centri di documentazione dell'Universita', ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione. 2. Al sistema e' preposta una "Commissione di Ateneo per i servizi bibliotecari e documentari" (CAB) con compiti di coordinamento e indirizzo, composta dal Presidente (Rettore o suo delegato), dai rappresentanti delle Facolta' nominati tra i professori di ruolo e ricercatori, dai coordinatori di biblioteca e da una rappresentanza degli studenti nominata dal Consiglio degli studenti. Il coordinamento dei servizi bibliotecari e' affidato a un ufficio centrale di Ateneo. 3. Il Regolamento Generale di Ateneo definisce le caratteristiche minime delle biblioteche, i servizi che devono erogare e l'ulteriore normativa relativa al sistema bibliotecario di Ateneo.
Art. 48
Autonomia delle strutture didattiche e di ricerca 1. Tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e contabile relativi a fondi destinati alla ricerca ed alla didattica sono effettuati nell'ambito dei Dipartimenti e degli altri centri autonomi di spesa che forniscono supporto alla ricerca ed alla didattica. 2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' stabilisce le norme per l'amministrazione nell'ambito dei centri di spesa in accordo con le norme contenute nel presente Statuto e nel D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, escludendo in ogni caso l'estensione delle attribuzioni della dirigenza alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 3. L'organizzazione del lavoro del personale tecnico e amministrativo che collabora alla ricerca ed all'insegnamento dovra' essere coerente con il rispetto dell'autonomia didattica e scientifica delle strutture e con la liberta' di ricerca e di insegnamento dei docenti e ricercatori, escludendosi anche in quest'ambito l'estensione delle attribuzioni della dirigenza alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
TITOLO IV
RAPPORTI CON L'ESTERNO E RISORSE
Art. 49
Rapporti con l'esterno 1. I rapporti dell'Universita' con l'esterno, ivi comprese le prestazioni a pagamento per conto terzi, sono disciplinati e posti in essere in base al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 2. I contratti e le convenzioni previsti dal Regolamento devono riguardare attivita' coerenti e compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali di ricerca e di didattica. 3. Per le prestazioni socio-sanitarie l'Universita' stipula apposite convenzioni con enti pubblici e privati, ai sensi della normativa vigente. 4. L'Universita' identifica, e preferenzialmente utilizza, modelli gestionali, amministrativi e sanitari che consentano prestazioni altamente qualificate e coerenti con le proprie funzioni istituzionali.
Art. 50
Comitato Risorse di Ateneo (CRA) 1. Al fine di promuovere e programmare l'acquisizione di risorse finanziarie derivanti dallo svolgimento di attivita' di ricerca, didattiche, professionali e di consulenza da parte dell'Universita', e' costituito il Comitato Risorse di Ateneo (CRA). 2. Il Comitato Risorse di Ateneo: a) acquisisce e divulga informazioni sulle attivita' svolte da tutto l'Ateneo, anche al fine di valorizzare i risultati; b) coordina le prestazioni che possono essere rese per l'esterno dalle strutture dell'Ateneo; c) svolge attivita' promozionali per tali prestazioni; d) fornisce supporto e consulenza alle strutture che operano in collaborazione con Enti pubblici e privati. 3. Il Comitato, a cui partecipa il responsabile dell'Area Finanze, e' costituito dai Coordinatori delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 36, ed e' presieduto dal Rettore o da un suo delegato. 4. Il Comitato presenta annualmente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione la relazione sulle attivita' di ricerca e di consulenza da esso coordinate.
Art. 51
Consorzi e Societa' 1. L'Universita' puo' costituire e partecipare a societa' o altre forme associative di diritto pubblico e di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca, anche rientranti nei piani di sviluppo internazionali, nazionali e locali, e comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. La delibera di approvazione, di competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, deve conformarsi ai seguenti criteri: a) previsione di un comitato scientifico che attesti il livello universitario delle attivita'; b) disponibilita' delle risorse finanziarie e organizzative richieste; c) apporto di capitali, di norma entro il limite massimo di 1 miliardo e, comunque, da reperire tra i fondi a destinazione non obbligatoria; d) impiego per finalita' istituzionali dell'Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo; e)previsione di espresse clausole di salvaguardia per l'Universita' in occasione di aumenti di capitale; f)limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; 3. La collaborazione dell'Universita' puo' realizzarsi anche mediante il comodato di beni, mezzi o strutture e con oneri a carico del comodatario. 4. Degli organismi pubblici o privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco, consulatabile da chiunque ne abbia interesse.
Art. 52
Azienda speciale 1. L'azienda speciale e' un ente strumentale dell'Universita', costituito per l'esercizio e/o la gestione, in forma imprenditoriale, di attivita' di ricerca, didattiche o di servizi, aventi particolare rilevanza istituzionale. 2. L'Azienda speciale opera con autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Nella gestione ha l'obbligo del rispetto del principio di equilibrio economico fra i costi ed i ricavi dell'esercizio, compresi i trasferimenti. 3. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
Art. 53
Policlinico Universitario 1. Il Policlinico Universitario e' azienda dell'Universita' ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D. Lgs. No 502 del 30.12.92 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, no 421". 2. Lo statuto del Policlinico Universitario, predisposto ai sensi della normativa riportata nel Decreto Legislativo succitato su proposta della Facolta' di Medicina e Chirurgia ed approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sara' inserito nel presente Statuto come Titolo IX.
TITOLO V
UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 54
Amministrazione 1. Fermo restando il principio previsto all'art. 1 punto 1, l'Universita' informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative a criteri di economicita', di efficacia e di semplificazione. 2. L'Ateneo ha una gestione finanziaria unitaria, articolata nell'ambito di centri di spesa. 3. L'Amministrazione centrale e' costituita in centro di gestione autonoma, sotto la responsabilita' del Direttore Amministrativo. 4. Hanno piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio i Dipartimenti, i Centri di Servizio di Ateneo, i centri di servizio delle Facolta' e le Biblioteche di area: il bilancio di queste strutture fa parte integrante del bilancio consolidato dell'Ateneo. 5. Hanno autonomia di spesa i Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Servizio. Il loro bilancio si allega a quello del Dipartimento cui e' affidata la loro gestione.
Art. 55
Ordinamento dell'Amministrazione Centrale 1. L'Amministrazione centrale e' ordinata secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore d'intesa con il Direttore Amministrativo, sentito il Senato Accademico. 2. Il regolamento, nel definire le strutture operative, compresi gli uffici di livello dirigenziale ed i relativi compiti, si uniforma ai principi del presente Statuto ed al D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 56
Direttore Amministrativo 1. Il Direttore Amministrativo e' responsabile dell'amministrazione centrale ed esplica attivita' di indirizzo, di gestione, di direzione e di coordinamento del personale tecnico-amministrativo, nei limiti di cui all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni. 2. Il Direttore Amministrativo e' responsabile della legittimita', dell'imparzialita' e del buon andamento dell'attivita' amministrativa dell'Ateneo. 3. L'incarico di Direttore Amministrativo e' conferito dal Rettore conformemente a delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alla normativa vigente. 4. L'incarico puo' essere revocato, su proposta del Rettore, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarita' e/o inefficienza nell'attivita' amministrativa. 5. Spettano, in particolare, al Direttore Amministrativo le seguenti funzioni: a) stipulare i contratti e sottoscrivere le convenzioni non compresi tra quelli attribuiti al Rettore, ai Direttori di Dipartimento o ai responsabili degli altri Centri di spesa ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; b) curare l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo anche sulla base di specifici progetti; c) organizzare gli uffici dell'amministrazione centrale e assumere gli atti di gestione finanziaria; d) adottare gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, compresa la mobilita' interna sulla base dei carichi di lavoro e degli obiettivi fissati dagli organi di governo e provvedere all'attribuzione al personale dei trattamenti economici accessori, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi; e) promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere, sulla base degli indirizzi e deliberati del Consiglio di Amministrazione; f) coordinare le attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla L. 7.8.1990, n. 241; g) verificare e controllare le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; h) richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; i) esercitare inoltre tutte le competenze a lui attribuite dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 6. Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Rettore e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo.
Art. 57
Funzioni dirigenziali 1. I dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo nell'osservanza delle rispettive competenze ed organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture di cui sono responsabili, sulla base di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni. 2. Gli uffici di livello dirigenziale o di coordinamento generale sono individuati con apposito provvedimento del Rettore, rispettivamente: -per la dirigenza in conformita' al Regolamento predisposto dall'Amministrazione Centrale di cui al precedente art. 55; -per le funzioni di coordinamento generale dell'amministrazione centrale, su proposta del Direttore Amministrativo sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione; - per le funzioni di coordinamento generale delle attivita' tecniche connesse con la ricerca e l'insegnamento, dal Rettore con ratifica del Senato Accademico, sentiti il Direttore Amministrativo e il Consiglio di Amministrazione. 3. L'Universita' di Cagliari riconosce il diritto dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo ad un trattamento economico accessorio in relazione a responsabilita', funzioni e condizioni di lavoro particolari, preventivamente definite dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle norme vigenti. L'attribuzione dei trattamenti economici accessori, per quanto riguarda il Direttore Amministrativo e gli altri dirigenti, e' competenza del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilita' finanziarie e nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi e dalla normativa vigente. 4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore e del Direttore amministrativo, puo' conferire con contratto di lavoro a tempo determinato, a personale di comprovata qualificazione professionale, interno ed esterno all'Ateneo, incarichi dirigenziali cui e' corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo, che puo' essere integrato da una indennita' che tenga conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, nonche' degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti, annualmente verificati.
Art. 58
Pianta organica del personale dirigente
e tecnico-amministrativo 1. L'Universita', nell'ambito della sua autonomia, adotta la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, con Decreto del Rettore e su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. 2. La pianta organica, redatta tenendo conto delle esigenze di tutte le strutture dell'Ateneo e sulla base degli effettivi carichi di lavoro, e' soggetta a revisione periodica, con cadenza al massimo triennale, secondo le modalita' indicate nel comma 1 del presente articolo.
Art. 59
Accesso alle qualifiche del personale tecnico,
amministrativo e dirigente 1. I procedimenti per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico e amministrativo, compreso quello dirigente, avvengono sulla base di appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
TITOLO VI
REGOLAMENTI
Art. 60
Autonomia Regolamentare 1. Le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita', al funzionamento delle strutture e dei servizi, anche per quanto concerne gli aspetti amministrativi, finanziari e di gestione, sono fissate dai Regolamenti di cui ai successivi artt. 61-65 adottati nel rispetto della normativa vigente. 2. L'Ateneo puo' inoltre stabilire, su argomenti specifici, regolamenti di Ateneo che sono emanati dal Rettore a seguito di delibera da parte dell'Organo di Governo competente per materia.
Art. 61
Regolamento Generale di Ateneo 1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita'. 2. Nel Regolamento Generale di Ateneo sono definiti, in particolare: a) le modalita' per la elezione delle cariche elettive; b) le modalita' per la elezione delle rappresentanze negli organi collegiali; c) le norme relative alle modalita' di convocazione, alla validita' delle riunioni e delle delibere degli organi collegiali; d) le norme relative alla decadenza dei rappresentanti eletti negli organi accademici; e) le modalita' di votazione negli organi collegiali; f) le modalita' di pubblicizzazione e di consultazione delle delibere degli organi collegiali; g) i criteri per l'attribuzione dell'autonomia amministrativa e contabile ai centri di cui agli artt. 41 - 47. h) le norme quadro relative alla istituzione, all'attivazione e alla disattivazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio; i) le norme quadro relative ai Regolamenti delle strutture periferiche di cui al successivo art. 64; k) le modalita' per l'istituzione di Scuole di specializzazione, di Corsi di perfezionamento post-laurea e di Dottorati di ricerca; l) le modalita' di intervento del Difensore civico e le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del suo ufficio; m) la composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato per le pari opportunita'; n) le norme relative all'attribuzione delle aree scientifico-disciplinari alle aggregazioni di cui al precedente art. 13; o) le norme di adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti di tutto il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo; p) le modalita' delle forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse all'erogazione dei servizi; q) le modalita' di revisione delle Aree scientifico-disciplinari; r) le norme di funzionamento del Nucleo di valutazione; s) la disciplina delle deleghe. 3. Il Regolamento Generale di Ateneo e' deliberato, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dal Senato Accademico in composizione allargata, secondo quanto previsto dal precedente art. 13, comma 5. 4. Il Regolamento e' emanato dal Rettore ai sensi dell'art. 6 della L. 9.5.1989, n. 168 ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del M.U.R.S.T.
Art. 62
Regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita' 1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nel rispetto dei principi enunciati nel presente Statuto, contiene tutte le norme previste dall'art. 7, comma 8, della L. 9.5.1989, n. 168. 2. Il Regolamento si ispira ai seguenti principi: a) pubblicita' degli atti; b) annualita', unita', universalita', integrita' e specificazione dei bilanci; c) equilibrio tra le entrate e le spese; d) utilizzazione degli stanziamenti finalizzati nel rispetto del vincolo di destinazione; e) piena autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali dell'Universita'; f) preferenza per la scelta concorrenziale del contraente; g) controllo sull'efficienza e sui risultati di gestione. 3. Il Regolamento e' emanato, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico, le Facolta' e i Dipartimenti, ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del M.U.R.S.T. 4. Il Regolamento prevede le norme per l'adozione di sistemi di amministrazione telematica.
Art. 63
Regolamento didattico di Ateneo 1. In conformita' dell'art. 11 della L. 19.11.1990, n. 341, il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi di cui al precedente art. 6, commi 1, 3, 4 e 6 ed emana direttive in merito a tutti gli argomenti che possono essere oggetto dei regolamenti delle strutture didattiche. 2. Il Regolamento e' deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento Generale di Ateneo dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al M.U.R.S.T. per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il Regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il Regolamento si intende approvato ed e' emanato con Decreto del Rettore.
Art. 64
Regolamenti delle strutture periferiche 1. I Consigli delle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio deliberano propri regolamenti, a maggioranza assoluta dei componenti ed in conformita' al presente Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo e al Regolamento didattico di Ateneo. 2. Tali Regolamenti sono sottoposti al controllo di merito da parte del Senato Accademico e al controllo di legittimita' da parte del Consiglio di Amministrazione. Il controllo e' esercitato, nel termine perentorio di sessanta giorni, nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i Regolamenti sono emanati con Decreto del Rettore. 3. In conformita' a quanto previsto dall'art. 11 della L. 19.11.1990, n. 341 i Regolamenti delle strutture didattiche determinano l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d) della L. 19.11.1990, n. 341.
Art. 65
Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 1. Il Regolamento di attuazione della L. 7.8.1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' emanato dal Rettore previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del M.U.R.S.T.
Art. 66
Entrata in vigore e modifica dei Regolamenti 1. Tutti i Regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Universita', a meno che non sia diversamente disposto dal decreto di emanazione. 2. La modifica dei Regolamenti avviene secondo le norme e le procedure previste per la loro adozione.
TITOLO VII
NORME COMUNI
Art. 67
Designazioni elettive 1. Le designazioni elettive previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare. 2. Le votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie. 3. La votazione e' valida se vi abbia preso parte piu' di un terzo degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, per le quali non e' richiesto alcun quorum partecipativo. In caso di non validita' delle votazioni per l'elezione dei rappresentanti nei diversi organi, le votazioni sono ripetute entro sessanta giorni. La seconda votazione e' valida indipendentemente dal numero degli aventi diritto che hanno esercitato il diritto di voto. 4. I rappresentanti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nonche' i Presidi e i Presidi Vicari di Facolta', i Direttori e i Vicedirettori di Dipartimento e i Coordinatori di Area sono nominati con Decreto del Rettore.
Art. 68
Durata delle cariche elettive 1. Le cariche elettive previste dal presente Statuto hanno durata triennale e non possono essere rinnovate consecutivamente per piu' di una volta. 2. Il divieto di cui al comma 1 ha efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.
Art. 69
Cariche elettive e tempo pieno 1. L'elettorato passivo per l'assunzione di cariche riservate a professori e ricercatori che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno e' esteso anche a coloro che abbiano presentato prima della votazione una dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.
Art. 70
Rappresentanze 1. Negli organi che prevedono componenti elettive la mancata designazione di una o piu' rappresentanze non pregiudica la validita' della costituzione dell'organo stesso. 2. Nella definizione del numero dei rappresentanti previsti nei vari organi dal presente Statuto l'arrotondamento viene sempre calcolato per eccesso.
Art. 71
Durata in carica dei rappresentanti negli organi collegiali 1. I rappresentanti dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, eletti come membri degli organi centrali e periferici, durano in carica tre anni accademici. 2. Il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno 30 gg. prima della scadenza dei mandati.
Art. 72
Sostituzioni in corso di mandato 1. Qualora il Rettore cessi dall'incarico nel corso del mandato, viene sostituito dal Prorettore. Il Decano di professori ordinari dell'Ateneo attiva entro 20 giorni la procedura per le elezioni del nuovo Rettore, che debbono essere svolte entro due mesi. Il Rettore assume le proprie funzioni anche in corso d'anno, immediatamente dopo la nomina ministeriale. Ai fini della durata della carica, il periodo superiore ai sei mesi viene considerato pari ad un anno accademico. 2. Qualora un Preside, un Direttore, un Presidente o un Coordinatore delle strutture scientifiche, didattiche o di servizio, cessi dall'incarico nel corso del mandato, il Decano indice entro 20 giorni le elezioni che debbono essere svolte entro i successivi 30 giorni. Il neoeletto prende servizio anche in corso d'anno, immediatamente dopo la nomina. Ai fini della durata della carica, il periodo superiore ai sei mesi viene considerato pari ad un anno accademico. La norma si applica anche a chi sia stato eletto in base ad una precedente e diversa norma. 3. Durante il periodo di vacanza il Preside viene sostituito dal Preside vicario, se nominato, o dal Decano dei professori ordinari; il Direttore del Dipartimento o del Centro interdipartimentale viene sostituito dal Vice-Direttore; il Presidente o il Coordinatore della struttura scientifica, didattica o di servizio viene sostituito dal Decano della stessa. 4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, ove non sia diversamente disposto, il responsabile della struttura viene sostituito dal Decano della stessa.
Art. 73
Funzionamento degli organi collegiali 1. Per la validita' delle adunanze degli organi collegiali e' necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel computo per determinare tale maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato la loro assenza. 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo i casi per cui sia diversamente previsto dal Regolamento Generale di Ateneo. 4. Nessuno dei partecipanti alle adunanze puo' prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino in quanto persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado. 5. Su determinate materie gli organi collegiali possono deliberare in composizione limitata ad alcune categorie, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti. 6. La materia della verbalizzazione delle sedute e' rinviata al Regolamento Generale di Ateneo. 7. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.
Art. 74
Pareri 1. I pareri richiesti ai sensi del presente Statuto agli organi universitari devono essere resi nei termini regolamentari, oltre i quali l'organo che li ha richiesti puo' prescinderne, salvo che si tratti di questioni per le quali le norme prevedono espressamente un modo diverso. 2. Nel caso il termine non sia apposto, s'intende di trenta giorni.
Art. 75
Personale docente e tecnico-amministrativo 1. Con la dizione personale docente, ove non diversamente specificato, si intendono i professori straordinari, ordinari, associati, del ruolo e fuori ruolo, gli assistenti di ruolo ad esaurimento, gli incaricati stabilizzati e i ricercatori. 2. Con la dizione personale tecnico-amministrativo, ove non diversamente specificato, si intendono i dirigenti e tutte le qualifiche del personale non docente.
Art. 76
Tabelle allegate al presente Statuto 1. Le tabelle allegate al presente Statuto, nelle quali sono riportati gli elenchi delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio esistenti nell'Ateneo o istituite al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, non fanno parte integrante dello Statuto. 2. Le modalita' per la richiesta di istituzione di nuove strutture sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo. 3. Le modifiche dell'ordinamento didattico comportano l'automatico adeguamento delle tabelle dello Statuto.
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 77
Istituti 1. Gli Istituti attualmente esistenti presso l'Ateneo saranno soppressi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto. 2. Dall'entrata in vigore dello Statuto non sara' possibile per docenti o ricercatori afferire ad Istituti ne' sara' possibile assegnare a tali strutture personale tecnico, ausiliario o amministrativo. 3. Entro il termine indicato nel comma 1 i professori e i ricercatori afferenti agli attuali Istituti dovranno esprimere dichiarazione di opzione per l'affererenza ad uno dei Dipartimenti gia' costituiti o proporre, qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente art. 37, comma 6 e dal Regolamento Generale di Ateneo, la costituzione di un nuovo Dipartimento, secondo le modalita' previste dal Regolamento Generale di Ateneo. 4. Nel caso in cui il professore o il ricercatore non abbia optato per l'afferenza a un Dipartimento, il Senato Accademico, sentito l'interessato, individua la struttura di riferimento. 5. Gli attuali Dipartimenti che all'entrata in vigore dello Statuto si trovino al di fuori delle condizioni stabilite all'art. 37 dovranno adeguarsi entro tre anni.
Art. 78
Collegio dei Dipartimenti 1. Il Collegio dei Dipartimenti, composto dai Direttori e dai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti, continua ad operare per un anno dalla costituzione del Senato Accademico. 2. Il Collegio dei Dipartimenti ha compiti propositivi, nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo, ai fini di una piu' funzionale organizzazione dipartimentale.
Art. 79
Centri 1. I Centri comunque denominati, attualmente esistenti presso l'Ateneo, saranno soppressi entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto o riconfermati con adeguamento a quanto previsto dai precedenti articoli 38 e 41-47 e dal Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 80
Professori incaricati stabilizzati 1. Ai fini della partecipazione agli organi collegiali i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori associati. 2. I professori incaricati stabilizzati godono dell'elettorato attivo e passivo previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti per i professori associati.
Art. 81
Assistenti del ruolo ad esaurimento 1. Ai fini della partecipazione agli organi collegiali gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. 2. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento godono dell'elettorato attivo e passivo previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti per i ricercatori confermati.
Art. 82
Scadenze temporali ed elezioni 1. I mandati elettivi in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto (8 gennaio 1996) e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, non sono computati ai fini della rieleggibilita'. 2. La scadenza del mandato dei rappresentanti degli studenti in carica nei vari organi collegiali al momento dell'entrata in vigore della presente norma e' prorogata di un anno.
Art. 83
Entrata in vigore dello Statuto 1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 84
Modifiche dello Statuto 1. Il presente Statuto puo' essere modificato, con le stesse procedure adottate per la sua approvazione, ai sensi del precedente art. 13, comma 5.
Art. 85
Regolamenti 1. In caso di modifica del presente Statuto, i Regolamenti gia' in vigore dovranno essere adeguati alla nuova normativa statutaria entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.
TITOLO IX
POLICLINICO UNIVERSITARIO
Art. 86
Principi generali 1. Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs. no 502/92 e successive modificazioni e integrazioni recante il riordino della disciplina in materia sanitaria l'Universita' degli Studi di Cagliari, in stretta connessione con l'attivita' istituzionale di didattica e ricerca persegue, attraverso il Policlinico Universitario e per il tramite della Facolta' di Medicina e Chirurgia, gli obiettivi della promozione, del mantenimento e del recupero della salute fisica e psichica del cittadino. 2. Il Policlinico e' un'azienda dell'Universita' dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. 3. La rappresentanza legale del Policlinico Universitario spetta al Rettore che delega al Direttore Generale, per tutta la durata del suo mandato, il compito degli atti di rappresentanza e di gestione concernenti le materie elencate nel presente titolo.
Art. 87
Presidi Il Policlinico dell'Universita' degli Studi di Cagliari e' articolato in piu' presidi. 1. In prima applicazione, secondo quanto disposto con D.R. 2637 del 18.07.94, fanno parte del 1o Presidio gli attuali Istituti di Medicina Interna, Clinica Medica, Medicina del Lavoro, Medicina Legale e Cardiologia, Il Dipartimento di Igiene e Medicina Preventiva, i Servizi di Clinica Odontoiatrica (Istituto di Discipline Odontostomatologiche e Chirurgia Maxillo-Facciale), Ortognatodonzia (Istituto di Stomatologia), Diagnostica per immagini (Radiodiagnostica e Medicina Nucleare) e Farmacia, la Direzione Sanitaria, i Servizi Amministrativi Generali e di Assistenza Religiosa. 2. Altre strutture sanitarie universitarie e prioritariamente: Complesso di Monserrato, Complesso Pediatrico, Anatomia Patologica e Clinica OTRL, faranno parte del Policlinico Universitario previo decreto rettorale su delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 88
Rapporti con l'Ateneo 1. L'Universita' degli Studi di Cagliari opera affinche' ogni forma di assistenza espletata nell'Ateneo venga ricondotta al Policlinico interagendo, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 89 del presente statuto, nel quadro della programmazione sanitaria con la Re\gione Autonoma Sardegna.
Art. 89
Protocollo d'intesa 1. Al fine di attuare gli obiettivi di cui all'art. 86 del presente statuto, l'Universita' degli Studi di Cagliari stipula con la Regione Autonoma Sardegna, previo parere della Facolta' di Medicina e Chirurgia, il protocollo d'intesa per definire i criteri generali e le specifiche attinenti ai seguenti argomenti riportanti nella Legge Regionale no 5/95 di riforma del servizio sanitario: a) modalita' di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria (art. 3); b) soggetti della programmazione sanitaria regionale (art. 39); c) piano sanitario regionale (art. 40); d) formazione del piano sanitario regionale (art. 41); e) norme finali e transitorie (artt. 61-62-63).
Art. 90
Gestione economica 1. Le risorse del Policlinico, oltre le dotazioni iniziali assicurate dall'Universita' degli Studi di Cagliari, i capitali, i beni e i successivi apporti di strutture, sono individuate in conformita' al disposto dell'art. 4 comma 7 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 10 comma 5 del presente statuto. 2. La gestione del Policlinico e' informata al principio dell'autonomia economico finanziaria finalizzata all'equilibrio economico e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate. 3. Il Policlinico deve chiudere il proprio preventivo economico annuale in pareggio. Il Direttore Generale propone al Consiglio di Consulenza e di indirizzo la destinazione dell'eventuale utile di esercizio; il Consiglio, fatta salva la prioritaria copertura di eventuali perdite di esercizi precedenti, delibera la destinazione dell'utile per investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente inerenti anche l'attivita' istituzionale della Facolta' di Medicina e Chirurgia che abbiano una ricaduta diretta sull'attivita' assistenziale e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione nel rispetto della normativa vigente.
Art. 91
Documenti economici 1. I documenti economici di programmazione economico annuale e pluriennale con i relativi consuntivi e quelli relativi ai flussi finanziari, redatti ai redatti ai sensi del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che dovranno anche tener conto di quanto disposto dall'art. 104 del presente Statuto, nonche' quelli di verifica dei risultati raggiunti, sono proposti dal Direttore Generale al Consiglio di Consulenza e di indirizzo per la loro approvazione.
Art. 92
Regolamento organizzazione gestione finanza e contabilita' 1. Le modalita' organizzative, di gestione, di finanza e contabilita' vengono disciplinate da apposito regolamento proposto dal Direttore Generale e approvato dal Consiglio di Consulenza e di indirizzo, nel rispetto della normativa vigente e dal presente statuto.
Art. 93
Direttore Generale 1. Il Direttore Generale e' un organo del Policlinico ed e' nominato per un triennio tra aventi titolo con delibera del Consiglio di Amministrazione su una terna proposta dal Rettore, sentita la Facolta' di Medicina e Chirurgia. Il Direttore Generale deve essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Non possono essere nominati coloro che si trovano in alcuna delle condizioni di cui all'art. 3 commi 9 e 11 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Il rapporto di lavoro e' a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata triennale e non puo' comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di eta'. La nomina del Direttore Generale deve essere effettuata, di norma, nell'ultimo semestre di valenza del contratto del Direttore in carica e, comunque, non oltre i 120 giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Durante tale periodo, nonche' nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo ovvero dal Direttore Sanitario su nomina del Rettore. Ove l'assenza si protragga oltre 180 giorni si procede alla sostituzione. 3. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, qualificato tale quando esso superi del cinque per cento il valore della spesa corrente del bilancio di previsione il Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Cagliari, puo' risolvere il contratto e prevede alla sostituzione del Direttore Generale. 4. Nel caso di violazione delle leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione il Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Cagliari, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del Direttore Generale. 5. Al Direttore Generale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 94
Consiglio di Consulenza e di indirizzo 1. Il Consiglio di Consulenza e di indirizzo e' un organo elettivo del Policlinico e dura in carica un triennio. E' presieduto dal Rettore ed e' cosi' composto: 1) dal Preside della Facolta' di Medicina e Chirurgia; 2) da due componenti del Consiglio di Amministrazione; 3) da due rappresentanti, eletti dal Consiglio di Facolta' di Medicina e Chirurgia per ciascuna delle categorie seguenti: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento; 4) da un rappresentante del personale laureato non docente, dei ruoli assistenziali od equiparati della Facolta' di Medicina e Chirurgia; 5) da un rappresentante del personale non docente dei ruoli tecnico scientifico ausiliario e amministrativo della Facolta' di Medicina e Chirurgia; 6) da un rappresentante del personale non docente del ruolo socio sanitario della Facolta' di Medicina e Chirurgia; 7) da un rappresentante dei medici specializzandi della Facolta' di Medicina e Chirurgia; 8) da un rappresentante degli studenti della Facolta' di Medicina e Chirurgia. 2. Il Consiglio di Consulenza e di Indirizzo: - formula i criteri generali sul piano di sviluppo e di adeguamento dei servizi proposto dal Direttore Generale, con particolare riferimento alla stipula di contratti annuali e pluriennali di imposto superiore ai 1.500 milioni, alla contrattazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento previste dall'art. 3 comma 5 lett.f) del D.Lgs. no 502-92 e successive modificazioni ed integrazioni; - esprime pareri sulle attivita' tecnico-amministrative, sugli investimenti e su tutti gli argomenti sui quali il Direttore Generale ritiene opportuno sentirne il parere; - esprime pareri sul regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio della Sanita' e per eventuali convenzioni di cui all'art. 96, comma 5. 3. Il Consiglio di Consulenza e di indirizzo approva i documenti economici di cui all'art. 91 e il regolamento di cui all'art. 92, delibera, inoltre, la destinazione di eventuali utili di cui all'art. 90.
Art. 95
Collegio dei Revisori Contabili 1. Il Collegio dei Revisori Contabili e' un organo del Policlinico e dura in carica tre anni; e' composto da tre membri nominati dal Rettore sentito il Consiglio di Amministrazione e prescelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 27.01.92 no 88. 2. Il Collegio svolge i compiti previsti dall'art. 3 comma 13 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; le modalita' di funzionamento sono disciplinate con apposito regolamento.
Art. 96
Funzioni del Direttore Generale 1. Al Direttore Generale spetta il compimento degli atti di rappresentanza e di gestione di cui all'art. 86 comma 3 del presente statuto. 2. Il Direttore Generale e' coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Consiglio della Sanita' ed e' tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformita' dal parere reso dagli stessi. 3. Al Direttore Generale compete, in particolare, anche attraverso l'ausilio del nucleo di cui all'art. 101 del presente statuto, la verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonche' l'imparzialita', il buon andamento e la legittimita' dell'azione amministrativa. 4. Il Direttore Generale propone al Consiglio di Consulenza e di Indirizzo: - la destinazione dell'eventuale utile d'esercizio (art. 90); - i documenti economici per la loro approvazione (art. 91); - il regolamento di organizzazione, gestione, finanza e contabilita' (art. 92). Propone inoltre al Rettore gli aggiornamenti degli organici di cui all'art. 102 e l'aggiornamento annuale del patrimonio di cui all'art. 105. 5. Per comprovate necessita' il Direttore Generale puo', sentito il parere del Consiglio di Consulenza e di indirizzo, stipulare convenzioni per servizi complementari con strutture pubbliche e private di comprovata capacita' professionale. 6. Il Direttore Generale, sentite le Organizzazioni Sindacali piu' rappresentative del personale medico e non medico che opera nel Policlinico, definisce le forme di incentivazione al personale basate sul concorso individuale alla produttivita' delle strutture secondo la normativa vigente.
Art. 97
Direttore Amministrativo 1. Il Direttore Amministrativo e' nominato dal Direttore Generale con provvedimento motivato; i requisiti richiesti per la nomina sono: laurea in discipline giuridiche od economiche, non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Non possono essere nominati coloro che si trovano in alcuna delle condizioni di cui all'art. 3 comma 11 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e' a tempo pieno ed e' regolato da contratto di diritto privato di durata triennale. Il Direttore Amministrativo dura in carica quanto il Direttore Generale e decade dall'ufficio con la nomina del nuovo Direttore Generale. 3. Il Direttore Amministrativo puo' essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore Generale con provvedimento motivato per gravi motivi, o nel caso di violazione delle leggi o dei principi di buon andamento o di imparzialita' dell'amministrazione. 4. Al Direttore Amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di sua competenza. E' responsabile della legittimita' degli atti, dell'imparzialita' e del buon andamento dell'attivita' amministrativa del Policlinico. 6. Il Direttore Amministrativo e' responsabile dell'amministrazione ed esplica attivita' di indirizzo, direzione e coordinamento del personale amministrativo contabile del Policlinico, nei limiti di quanto disposto dall'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 29/93.
Art. 98
Direttore Sanitario 1. Il Direttore Sanitario e' nominato dal Direttore Generale con provvedimento motivato; i requisiti richiesti per la nomina sono: possesso della idoneita' nazionale ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 502/92, non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnico sanitaria. Non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 11 del D.Lgs. 502/62 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il rapporto di lavoro e' a tempo pieno ed e' regolato da contratto di diritto privato di durata triennale. 3. Il Direttore Sanitario puo' essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore Generale con provvedimento motivato per gravi motivi, o nel caso di violazione delle leggi o dei principi di buon andamento o di imparzialita' dell'amministrazione. 4. Al Direttore Sanitario si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
Art. 99
Consiglio della Sanita' 1. Il Consiglio della Sanita' e' un organismo elettivo, e' presieduto dal Direttore Sanitario ed e' composto in maggioranza dai professori medici e da altri operatori sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza del personale infermieristico, del personale tecnico scientifico e sanitario e dei medici specializzandi. 2. La composizione, le funzioni e l'organizzazione del Consiglio della Sanita' sono disciplinate con apposito regolamento emanato entro 120 giorni dalla formalizzazione dell'azienda con decreto rettorale sentito il Consiglio di Consulenza e di Indirizzo. 3. Il Consiglio della Sanita' svolge funzioni di consulenza tecnico sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti. Il Consiglio della Sanita' si esprime altresi' sulla attivita' di assistenza sanitaria.
Art. 100
Incompatibilita' 1. Sono tra loro incompatibili le cariche di componente del Consiglio della Sanita' e del Consiglio di Consulenza e di Indirizzo.
Art. 101
Nucleo di Valutazione 1. Per gli adempimenti di cui all'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo di valutazione istituto ai sensi del D.Lgs. 29/93 e dell'art. 16 del presente statuto e' integrato, nella sua composizione, con un dirigente del Policlinico Universitario. 2. Il nucleo di valutazione propone al Direttore Generale i criteri e le modalita' per l'individuazione dei parametri utili alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, anche in base alle indicazioni legislative e utilizzando, ove possibile, parametri analoghi a quelli adottati a livello nazionale. 3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e invia annualmente al Direttore Generale una relazione sugli elementi raccolti anche al fine di proporre agli organi del Policlinico suggerimenti motivati di modifica delle procedure di gestione e delle norme regolamentari e statutarie.
Art. 102
Assegnazione del personale 1. Il Rettore emana entro 120 giorni dalla formalizzazione dell'azienda e sulla base della normativa vigente, il provvedimento che definisce gli organici del personale medico e non medico del Policlinico. 2. Gli aggiornamenti degli organici nel quadro della programmazione di cui all'art. 91 del presente statuto, sono disposti dal Rettore su proposta del Direttore Generale sentito il parere della Facolta' di Medicina e Chirurgia, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Cagliari.
Art. 103
Assistente religioso 1. Ai sensi della normativa vigente e' istituito, presso l'Azienda Policlinico, il servizio di assistenza religiosa agli infermi.
Art. 104
Adeguamento degli organici 1. Nel Policlinico Universitario devono essere acquisiti gli incrementi d'organico derivanti dalla programmazione di nuovi insegnamenti necessari allo sviluppo delle attivita' di didattica e ricerca della Facolta' di Medicina e Chirurgia, cui corrispondono nuovi posti di professori di I e II fascia e di ricercatori, giusto le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Cagliari. 2. Il Direttore Generale deve assicurare entro il 1 Novembre dell'anno di riferimento, gli assetti necessari per esplicare la corrispondente attivita' assistenziale nel Policlinico Universitario, nel quadro di quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 105
Patrimonio 1. Al fine di individuare la parte del patrimonio dell'Universita' degli Studi di Cagliari da trasferire in uso al Policlinico Universitario il Direttore Generale, entro dodici mesi dal suo insediamento, redige d'intesa con l'Amministrazione Universitaria un progetto di scorporo degli elementi patrimoniali da sottoporre al Rettore. Tale progetto, redatto in osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio di cui al D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, deve contenere l'esatta descrizione del patrimonio da trasferire al Policlinico Universitario e l'indicazione del valore del patrimonio netto trasferito. 2. Il progetto diviene esecutivo con provvedimento rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione. 3. Il Direttore Generale provvede, entro il mese di maggio di ogni anno, a sottoporre al Rettore l'aggiornamento annuale del patrimonio del Policlinico Universitario; tale aggiornamento diviene esecutivo con provvedimento rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 106
Norme finali e transitorie 1. Il primo Direttore Generale e' nominato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Titolo IX del presente statuto; in attesa della nomina, le funzioni dello stesso vengono svolte dal Rettore o da un suo delegato. 2. In prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla formalizzazione dell'azienda, il Consiglio di Consulenza e di Indirizzo e' sostituito dal Consiglio della Delegazione attualmente vigente ai sensi della L. 705/85, i cui compiti escludono quanto disposto dall'art. 92 del presente Statuto.
 
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