IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo statuto dell'Universita' di "Tor Vergata" emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998; Vista la delibera del Senato accademico del 25 settembre 2001 che modifica gli articoli 22 a 82 dello statuto d'ateneo; Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al M.I.U.R. in data 2 novembre 2001; Vista la nota del M.I.U.R. del 12 novembre 2001; Decreta: Gli articoli 22 e 82 dello statuto sono cosi' modificati: Art. 22. Il consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' organo di rappresentanza degli studenti. E' costituito con decreto del rettore ed e' composto dagli studenti eletti nei consigli di facolta' e nel Senato accademico. Le modalita' di funzionamento del consiglio sono fissate da un apposito regolamento, deliberato dal consiglio stesso, sentito il Senato accademico. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno a rotazione annuale il presidente e il vicepresidente che, unitamente agli studenti eletti nel Senato accademico, costituiscono l'ufficio di presidenza. 2. Esprime parere obbligatorio al Senato accademico e alle competenti strutture didattiche per le deliberazioni relative ai seguenti oggetti: a) piano triennale di sviluppo dell'universita'; b) piano annuale della didattica; c) regolamento generale d'ateneo; d) regolamento degli studenti; e) istituzione e soppressione di facolta' e corsi di studio; f) determinazione degli importi delle tasse universitarie e dei contributi per i laboratori e le biblioteche; g) determinazione di criteri di esenzioni e benefici, a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio; h) attivita' culturali, sportive e ricreative gestite dagli studenti; i) organizzazione della mobilita' e degli scambi degli studenti con universita' italiane e straniere. 3. Predispone una relazione annuale sull'organizzazione e sull'efficacia della offerta didattica dell'ateneo. Essa verra' trasmessa al rettore, ai presidi di facolta' e ai presidenti dei consigli di corso di studio, che ne faranno, nella prima seduta utile, oggetto di discussione negli organi da loro presieduti. 4. Valuta la corrispondenza tra il bilancio di previsione e il conto consuntivo per quanto riguarda i capitoli di spesa riguardanti gli studenti e la didattica. 5. Esprime parere facoltativo su ogni altro argomento di interesse degli studenti e puo' presentare proposte agli organi competenti. 6. L'universita' garantisce al consiglio degli studenti le strutture e le risorse necessarie, comprese quelle finanziarie che saranno gestite in apposito capitolo del bilancio generale d'ateneo. Gli impegni di spesa saranno assunti su delibera del consiglio dal presidente del medesimo. Art. 82. Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche 1. L'efficacia delle elezioni e delle designazioni e' subordinata all'accettazione dell'interessato. 2. Qualora la titolarita' di una carica accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovra' essere compiuta non oltre il momento dell'accettazione della carica stessa. 3. Non si puo' essere simultaneamente titolari di due, o piu', dei seguenti uffici: presidente di corso di studio, direttore di dipartimento, preside di facolta', prorettore vicario e rettore. 4. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca studenti che, il giorno dell'elezione, risultino iscritti all'universita' da un numero di anni che ecceda di quattro unita' la durata legale del rispettivo corso di laurea o diploma. 5. I rappresentanti degli studenti che conseguano la laurea triennale decadono dal mandato il centoventesimo giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'ateneo. 6. Per i rappresentanti degli studenti l'anzianita' accademica si intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Universita' di Roma "Tor Vergata". Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 2001 Il rettore: Finazzi Agro' |