Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 dicembre 2001
Revoca della somma di L. 4.641.540 di cui all'ordinanza n. 2302 del 5 agosto 1992, recante interventi di somma urgenza, diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di novembre 1991 sulla regione Toscana. (Ordinanza n. 3164).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2302 del 5 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 13 agosto 1992, recante interventi di somma urgenza, diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di novembre 1991 sulla regione Toscana, con la quale in particolare all'art. 1, e' stato disposto il finanziamento di lire 390 milioni, a favore della prefettura di Pistoia;
Vista la nota n. 3259/settore terzo del 13 luglio 2001, con la quale la Prefettura di Pistoia ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi, da cui risulta una economia di bilancio di L. 4.641.540;
Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9346 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. Per le motivazioni indicate in premessa e' revocata la somma di L. 4.641.540 assegnata alla Prefettura di Pistoia, con ordinanza n. 2302 del 5 agosto 1992.
2. La somma di cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2001
Il Ministro: Scajola
 
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