Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 dicembre 2001
Revoca della somma di L. 137.695.125 di cui all'ordinanza n. 2433 del 2 maggio 1996, recante la ripartizione dei fondi assegnati per interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi dell'anno 1995 in alcune regioni del territorio nazionale. (Ordinanza n. 3165).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 7 maggio 1996, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi dell'anno 1995 in alcune regioni del territorio nazionale, con la quale all'art. 1, comma 9, e' stato disposto il finanziamento di lire 5 miliardi e 300 milioni, per evento alluvionale di agosto-settembre e dicembre 1995 ed evento sismico del 30 settembre 1995 - di cui lire 2 miliardi alla provincia di Bari per l'attuazione delle opere di cui all'allegato A;
Vista la nota n. 8820, U.T. 3865, del 3 agosto 2001, con la quale il comune di Canosa di Puglia in provincia di Bari ha trasmesso la determinazione n. 288 del 18 luglio 2001 da cui risulta una economia di bilancio di L. 137.695.125;
Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9353 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. Per le motivazioni indicate in premessa e' revocata la somma di L. 137.695.125 assegnata al commissario delegato, presidente della regione Puglia, con ordinanza n. 2433 del 2 maggio 1996.
2. La somma di cui al comma precedente sara' utilizzata dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2001
Il Ministro: Scajola
 
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