Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2001 (vai al sommario)
LEGGE 14 dicembre 2001, n. 431
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
12 OTTOBRE 2001, N. 369.

All'articolo 1:
al comma 1, al primo periodo, le parole: "composto da sette membri" sono sostituite dalle seguenti: "composto da undici membri"; al secondo periodo, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa"; al terzo periodo, le parole: "ed un ufficiale della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato.
2-ter. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto";
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "all'Ufficio italiano dei cambi", sono inserite le seguenti: ", alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa"; al terzo periodo, dopo le parole: "Ove se ne ravvisi la necessita'", sono inserite le seguenti: "per le strette finalita' di cui al comma 1";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148".
All'articolo 2:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo";
al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla meta' dell'importo della sanzione di cui al comma 2";
al comma 4, le parole: "testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30".
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Obliterazione delle banconote denominate in lire). - 1. Dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la societa' per azioni Poste italiane possono obliterare le banconote denominate in lire alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, con provvedimento pubblicato preventivamente nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla societa' Poste italiane.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1 gennaio 2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonche' quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto.
4. Le banche e gli uffici della societa' Poste italiane hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione di cambio o accreditamento in conto richiesta".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1756):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Tremonti) il 15 ottobre 2001.
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III
(Affari esteri), in sede referente, il 15 ottobre 2001 con
pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni
I, V e VI.
Esaminato dalle commissioni riunite II (Giustizia) e
III (Affari esteri), in sede referente, il 24 ottobre 2001,
il 6 e 7 novembre 2001.
Esaminato in aula il 12 novembre 2001 ed approvato il
13 novembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 841):
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede
referente, il 15 novembre 2001 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 3a, 4a, 5a e giunta per gli affari delle Comunita'
europee.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 20 novembre 2001.
Esaminato dalla 6a commissione (Finanze), in sede
referente, il 20, 21 e 29 novembre 2001.
Esaminato in aula ed approvato con modificazioni il
29 novembre 2001.

Avvertenza:
Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
240 del 15 ottobre 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 38.
 
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