Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 30 novembre 2001
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.).

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del Demanio
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Vista la richiesta fatta all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, con note dell'Agenzia del Demanio n. 30636 del 7 novembre 2001 e n. 32414 del 21 novembre 2001, di dichiarare i beni immobili di proprieta' del medesimo;
Visto l'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, trasmesso all'Agenzia del Demanio con nota n. 1538 del 30 novembre 2001 e con nota n. 1539 del 30 novembre 2001, in cui sono individuati immobili di proprieta' dello stesso alla data del 30 novembre 2001;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha istituito l'Agenzia del Demanio;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;
Decreta:
Art. 1.
Sono di proprieta' dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica i beni immobili individuati nell' elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5.
Il presente decreto potra' essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del Demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2001
Il direttore: Spitz
 
Allegato A
----> Vedere allegato da pag. 20 a pag. 131 del S.O. <----
 
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