Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 30 novembre 2001
Individuazione dei beni immobili dell'I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.N.P.D.A.I., I.N.P.D.A.P., I.POST., I.P.SE.MA. ed E.N.P.A.L.S.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del Demanio
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Vista la richiesta fatta all'I.N.A.I.L., I.N.P.S., I.P.SE.MA., I.N.P.D.A.P., I.N.P.D.A.I., I.POST., E.N.P.A.L.S., con nota dell'Agenzia del Demanio n. 30636 del 7 novembre 2001, di dichiarare i beni immobili di proprieta' dei medesimi, trasmessa anche all'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali;
Vista la nota dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali n. 654 del 7 novembre 2001 con la quale si esonerano gli Enti previdenziali dal trasmettere l'elenco dei beni gia' inclusi nel Piano Straordinario di Cessione atteso che, essendo tali dati gia' in suo possesso, avrebbe provveduto direttamente a predisporli e ad inviarli all'Agenzia del Demanio;
Visti gli elenchi predisposti dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, trasmessi all'Agenzia del Demanio con nota n. 713 del 29 novembre 2001 nonche' la nota integrativa n. 715 del 30 novembre 2001 in cui sono individuati gli immobili inseriti nel programma straordinario di cessione, redatto ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, di proprieta' dell'I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.P.SE.MA., I.POST., I.N.P.D.A.I., I.N.P.D.A.P., E.N.P.A.L.S.;
Viste le note dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali n. 707 del 28 novembre 2001 e n. 713 del 29 novembre 2001 e n. 715 del 30 novembre 2001 in cui si attesta la proprieta', alla data del 30 novembre 2001, in capo agli enti sopra citati, degli immobili inseriti negli elenchi trasmessi e contestualmente si dichiara che, ove negli elenchi l'identificazione del singolo immobile sia sprovvista del correlativo subalterno catastale, la proprieta' deve intendersi cielo-terra, mentre nel caso in cui l'ente sia proprietario di porzione di fabbricato il subalterno catastale e' sempre indicato;
Ritenuto che rispetto ad alcuni immobili inseriti negli elenchi trasmessi dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e ivi contrassegnati con nota esplicativa non risultano indicati gli identificativi catastali in quanto sono ancora in corso sia i relativi accertamenti catastali sia le procedure di accatastamento;
Ritenuto che, rispetto ad alcune delle unita' immobiliari, facenti parte di porzioni di fabbricato ed inserite negli elenchi trasmessi dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e ivi contrassegnate con nota esplicativa, non risulta indicato il relativo subalterno catastale, in quanto e' ancora in corso la procedura di accatastamento;
Ritenuto comunque che gli immobili ricompresi negli elenchi allegati sono quelli gia' identificati, ai fini del Programma Straordinario di Cessione, con decreto interministeriale 16 marzo 2000, come sostituito dal decreto interministeriale 27 settembre 2000 (in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2000, n. 251);
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha istituito l'Agenzia del Demanio;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;
Decreta:
Art. 1.
Sono di proprieta' dell'I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.N.P.D.A.I., I.N.P.D.A.P., I.POST., I.P.SE.MA., E.N.P.A.L.S., i beni immobili individuati rispettivamente negli elenchi trasmessi dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali con note n. 713 del 29 novembre 2001 e n. 715 del 30 novembre 2001 di cui agli allegati A - B, Z - C, Z - D - E - F - G, facenti parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo ai suddetti Enti previdenziali e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5.
Il presente decreto potra' essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del Demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2001
Il direttore: Spitz
 
----> Vedere allegati da pag. 227 a pag. 235 del S.O. <----
 
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