Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 ottobre 2001
Nomina del collegio sindacale degli enti associativi che gestiscono iniziative di difesa delle produzioni agricole dalle avversita' atmosferiche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale e le modifiche introdotte dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;
Visto l'art. 17, comma 4, lettera f), della legge 25 maggio 1970, n. 364, nel testo sostituito dall'art. 10, comma 6 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che prevede la presenza di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, nella composizione del collegio sindacale degli enti associativi che gestiscono iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole;
Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche e integrazioni alla normativa sull'assicurazione agricola agevolata;
Visto in particolare il comma 8, dell'art. 127, della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nel modificare l'art. 17, comma 4, lettera f), della legge 25 maggio 1970, n. 364, nel testo sostituito dall'art. 10, comma 6 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, stabilisce che le modalita' di nomina del collegio sindacale degli enti che gestiscono iniziative di difesa delle produzioni agricole, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 27 settembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. La nomina del collegio sindacale e' disposta in conformita' a quanto previsto dagli articoli 2398, 2399, 2400, 2401, 2460 del codice civile.
2. Il collegio sindacale dei consorzi di difesa delle produzioni agricole, gia' costituiti ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, delle cooperative agricole e dei consorzi di cooperative agricole, autorizzati dalle regioni a gestire azioni di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, si compone di tre o cinque membri effettivi, di cui un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede l'ente, e da due membri supplenti.
 
Art. 2.
1. Il collegio sindacale, oltre ai doveri propri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile, deve provvedere alla verifica, anche a campione, delle polizze agevolate e vigilare sulle iniziative mutualistiche, ai fini dell'ammissibilita' a contributo delle relative spese, nei termini stabiliti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, dall'art. 127, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dai provvedimenti attuativi emessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Per quanto non previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del codice civile.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2001
Il Ministro: Alemanno

Avvertenza:
Provvedimento non registrato dalla Corte dei conti in quanto non rientrante nella tipologia degli atti previsti dall'art. 3 della legge il 14 gennaio 1994, n. 20.
 
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