Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 29 novembre 2001 |
Consultazione pubblica: indagine conoscitiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito del processo di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" da parte della Commissione europea. (Deliberazione n. 624/01/CSP). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di commissione per i servizi e i prodotti del 29 novembre 2001; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la direttiva n. 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, cd. "Televisione senza frontiere", come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE, e in particolare l'art. 26 che prevede che, al piu' tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione della direttiva e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva; Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 14 dicembre 1999, COM(1999) 657 def., su principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunita' nell'era digitale, con la quale si annuncia per il 2002 la revisione della direttiva n. 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE; Vista la III relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale riguardante l'attuazione della direttiva n. 89/552/CEE "Televisione senza frontiere", COM(2001) 9 def. del 15 gennaio 2001, con la quale si prevede di ascoltare i pareri di tutte le parti interessate; Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n. 17/1998 ed, in particolare, gli articoli 29 e 34; Vista la propria delibera n. 278/1999, "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive"; Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico ed economico relativi alla materia attualmente regolata dalla direttiva n. 89/552/CEE, come gia' emendata dalla direttiva n. 97/36/CE,l'Autorita', attraverso la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi conoscitivi, anche in vista della realizzazione, nel corso del primo semestre del 2002, di un workshop pubblico sul tema; Ravvisata l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorita' ritiene di limitare a quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del documento il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorita' medesima le previste comunicazioni; Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del servizio relazioni comunitarie e internazionali; Delibera: Art. 1. 1. E' indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva nell'ambito del processo di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" da parte della Commissione europea. 2. Il documento per la consultazione e' riportato nell'allegato A della presente delibera e ne costituisce parte integrante. 3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/1999, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino ufficiale e nel sito Web dell'Autorita'. Roma, 29 novembre 2001 Il presidente: Cheli |
| Allegato A
Consultazione pubblica: indagine conoscitiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito del processo di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" da parte della Commissione europea.
Documento per la consultazione
L'AUTORITA'
Nell'ambito del processo di revisione, da parte della Commissione europea, della direttiva n. 89/552/CEE, cd. Televisione senza frontiere (di seguito direttiva TVSF), come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE, intende acquisire, mediante consultazione pubblica, elementi conoscitivi, relativi all'Italia, sui temi della direttiva, anche in vista della realizzazione, nel corso del primo semestre del 2002, di un workshop pubblico. L'Autorita', ai sensi della propria delibera n. 278/1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa; Invita: i soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi e le relative associazioni rappresentative; gli autori e i produttori di programmi televisivi o cinematografici e le relative associazioni rappresentative; le associazioni portatrici di interessi pubblici, in particolare le associazioni dei consumatori; altri soggetti potenzialmente interessati, a far pervenire all'Autorita' una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse. Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica: indagine conoscitiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito del processo di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere da parte della Commissione europea", nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio relazioni comunitarie e internazionali - Centro direzionale is. B5 - "Torre Francesco" - 80143 Napoli - nonche', in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: srci@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata. In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse di seguito descritti, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto. E' gradito l'invio di note di approfondimento a corredo della risposta fornita alla presente consultazione. Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorita' stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi. Si prega di indicare nella risposta il grado di accessibilita' ai terzi della documentazione inviata. Una sintesi elaborata dall'Autorita' delle risultanze della consultazione e' pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, nel bollettino ufficiale dell'Autorita' e sul sito web dell'Autorita' stessa, all'indirizzo http://www.agcom.it/ I. Ambito di applicazione Introduzione Nella comunicazione del 10 marzo 1999 "La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione e le sue implicazioni per quanto concerne la regolamentazione - Risultati della consultazione pubblica sul libro verde"1, la Commissione europea delinea i tratti essenziali dell'ampio progetto di riforma del quadro normativo delle comunicazioni, articolato in due livelli di intervento nettamente distinti. Il primo concerne la revisione delle norme esistenti applicabili alle infrastrutture e ai servizi correlati nell'ottica di un approccio orizzontale alla regolamentazione del trasporto nelle comunicazioni elettroniche, indipendentemente dal tipo di servizio veicolato, gia' intrapresa ed in corso di finalizzazione con l'adozione, ormai prossima, delle proposte di direttiva note con il nome di Review '992. Il secondo riguarda la riforma della regolamentazione relativa ai servizi di contenuto, da realizzarsi con adeguamenti della legislazione esistente e/o con l'introduzione di nuove misure. 1 COM (1999) 108 def. 2 Cfr. http://europa.eu.int/information society/topics/telecoms/ regulatory/new rf/index en.htm In particolare, come evidenziato dalla commissione nella citata comunicazione, la regolamentazione relativa ai contenuti dovra' tenere conto della specificita' del settore audiovisivo, adottando, ove necessario, un approccio differenziato a seconda delle diverse modalita' di diffusione dei contenuti. Tale linea evolutiva in materia di regolamentazione di contenuti audiovisivi, risulta confermata nella successiva comunicazione della Commissione sui "Principi e orientamenti della politica audiovisiva della Comunita' nell'era digitale"3, del 14 dicembre 1999, nella quale la commissione definisce le priorita', gli obiettivi ed i principi della politica audiovisiva della Comunita' a breve e medio termine (periodo di riferimento: 2000-2005). La commissione sottolinea che il patrimonio di principi ed obiettivi proprio della politica comunitaria dell'audiovisivo (liberta' di espressione, pluralismo, protezione degli autori e delle loro opere, promozione della diversita' culturale e linguistica, protezione dei minori e della dignita' umana, tutela dei consumatori-utenti, ecc.) continuera' a rappresentare il "nocciolo duro" dell'intervento settoriale. Tuttavia, l'evoluzione della tecnologia e del mercato dei contenuti audiovisivi rende necessaria, a parere della commissione, una regolamentazione piu' completa del contenuto audiovisivo. Infine, si richiama l'attenzione sulla problematica relativa al tipo di intervento regolamentare da applicare al settore dei media, come recentemente sollevata nel corso di un seminario internazionale relativo all'autoregolamentazione nei media4. Quesiti Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti: Quesito n. I-1 La prossima revisione della direttiva TVSF, dovrebbe estendere il campo di applicazione ai contenuti audiovisivi veicolati anche attraverso piattaforme diverse da quella televisiva? a) Si', perche' .......; b) No, perche' .......; Quesito n. I-2 Sono evidenziabili una serie di principi generali applicabili al contenuto audiovisivo, indipendentemente dalla piattaforma di distribuzione utilizzata? a) Si', perche' .......; b) No, perche' .......; Quesito n. I-3 Ritenete opportuno elaborare una disciplina minima applicabile, indifferentemente dal tipo di piattaforma utilizzata, in base al tipo di contenuto veicolato? a) Si', perche' .......; b) No, perche' .......; Quesito n. I-4 Sareste favorevoli ad un approccio regolamentare "graduato" e differenziato a seconda della piattaforma utilizzata per veicolare il contenuto? a) Si', perche' .......; b) No, perche' .......; Quesito n. I-5 In caso positivo, con quali criteri e attraverso quali strumenti? .......; ---- 3 COM (1999) 657 def. 4 http: //europa, eu, int/comm/avpolicy/legis/key doc/saarbruck en.htm Quesito n. I-6 Siete favorevoli a potenziare il ricorso all'autoregolamentazione in materia di contenuti audiovisivi? a) Si', perche' .......; b) No, perche' .......; Quesito n. I-7 In caso positivo, attraverso quali strumenti? .......; II. Lista degli eventi Introduzione L'art. 3-bis della direttiva TVSF prevede la possibilita' per ciascuno Stato membro di redigere una lista di eventi "di particolare rilevanza per la societa'" che non possono essere trasmessi in esclusiva da parte di emittenti televisive a pagamento. L'obiettivo di tale disposizione e' quello di garantire che "una parte importante del pubblico" di ciascuno Stato membro non sia privata della possibilita' di seguire i suddetti eventi su canali liberamente accessibili. Quesiti Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti: Quesito n. II-1 Ritenete che l'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la societa' non trasmissibili in esclusiva da parte di televisioni a pagamento costituisca un meccanismo efficace a garantire che parti rilevanti del pubblico non siano escluse dalla fruizione degli stessi? a) Si', perche' .......; b) No, perche' .......; Quesito n. II-2 Alla luce dell'esperienza degli ultimi due anni e dei recenti casi che hanno visto coinvolte alcune emittenti di diversi Stati membri5, ritenete che i meccanismi di attuazione, mutuo riconoscimento e risoluzione delle controversie si siano rivelati efficaci? c) Si', perche' .......; d) No, perche' .......; Quesito n. II-3 In caso negativo, come potrebbero essere migliorati? .......; Quesito n. II-4 Ritenete che esistano autonomi meccanismi di mercato in grado di garantire il raggiungimento dei suddetti obiettivi? a) Si', quali? .......; b) No, perche' .......; Domanda n. II-5 Ritenete che i suddetti obiettivi possano essere raggiunti attraverso differenti e piu' efficaci meccanismi di regolamentazione? a) Si, quali? .......; b) No, perche' .......; 5 Cfr. il ricorso della Kirch Media GmbH & Co KgaA e della Kirchmedia WM AG contro la commissione delle Comunita' europee, proposto il 12 febbraio 2001, causa T-33/01, in GUCE del 5 maggio 2001, C 134, pag. 24, e la decisione della House of Lords del 25 luglio 2001, nella causa Regina v ITC, Ex parte TV Danmark 1 Ltd disponibile su http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200102/ldjudgm t/jd010725/dan-1.htm III. Quote europee Introduzione Gli articoli 4, 5 e 6 della direttiva TVSF individuano alcune misure volte alla promozione della distribuzione e della produzione di opere audiovisive europee. In particolare, l'art. 4 prevede che le emittenti televisive riservino alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione; l'art. 5 prevede che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse almeno il 10% del loro tempo di trasmissione o (a scelta di ciascuno Stato membro) almeno il 10% del loro bilancio destinato alla programmazione; l'art. 6 contiene la definizione di "opere europee" collegandola a criteri di "origine" territoriale, di "stabilimento" del produttore, di "supervisione e controllo effettivo" sulla produzione, di "contributo dei coproduttori". Quesiti Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti: Quesito n. III-1 Ritenete che la formulazione degli articoli 4, 5 e 6, e in particolare le definizioni ivi contenute (opera, coproduzione, origine delle opere, produttore indipendente, etc.), siano sufficientemente chiare o dovrebbero essere ulteriormente specificate? a) Si', perche'? .......; b) No, perche' .......; Quesito n. III-2 Quale definizione fornireste per il concetto di opera, ai fini del capitolo III della direttiva? Quesito n. III-3 Ritenete che il meccanismo delle quote di riserva a favore delle opere europee e di produttori indipendenti sia efficace al fine di raggiungere gli obiettivi di promuovere la produzione e distribuzione televisiva di prodotti audiovisivi europei? c) Si', perche' .......; d) No, perche' .......; Quesito n. III-4 In che modo il meccanismo delle quote di riserva incide sui piani di sviluppo e di investimento realizzati dalle imprese audiovisive? Quesito n. III-5 Quali eventuali altri strumenti regolamentari, sostitutivi o alternativi, potrebbero risultare efficaci al fine di raggiungere gli obiettivi di promuovere la produzione e distribuzione televisiva di prodotti audiovisivi europei? Quesito n. III-6 Ritenete che vi siano elementi di debolezza nell'industria audiovisiva italiana rispetto a quella di altri paesi europei? a) Si', perche' .......; b) No, perche' .......; Quesito n. III-7 Quali meccanismi di regolamentazione, eventualmente anche gia' sperimentati in altri paesi dell'Unione europea, possono, a vostro avviso, incidere positivamente sulla struttura dell'industria audiovisiva italiana ed europea incentivandone lo sviluppo? Quesito n. III-8 Ritenete necessario che il meccanismo delle quote di riserva, o eventuali altre misure di sostegno all'industria audiovisiva, riguardino anche i contenuti audiovisivi trasmessi sulle nuove piattaforme di distribuzione convergenti? a) Si', perche' .......; b) No, perche' .......; IV. Pubblicita' Introduzione Il capitolo IV della direttiva TVSF definisce, tra i principi generali che disciplinano la trasmissione televisiva di pubblicita', la riconoscibilita' e la separazione del contenuto pubblicitario dal resto della programmazione (art. 10), la tutela di determinati programmi (art. 11) nonche' di particolari categorie di telespettatori (art. 16). Sul tema la Commissione ha avviato uno studio indipendente6 in vista del possibile impiego di nuove tecniche pubblicitarie. Quesiti Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti: Quesito n. IV-1 Le definizioni dei concetti elencati nell'attuale direttiva possono considerarsi tuttora attuali o dovrebbero essere modificati? Si prega di motivare la risposta. a) Emittente televisiva .......; b) Trasmissione televisiva .......; c) Pubblicita' televisiva .......; d) Sponsorizzazione .......; e) Autopromozione .......; f) Televendita .......; g) Pubblicita' clandestina .......; Quesito n. IV-2 Quale definizione fornireste dei seguenti concetti? a) Pubblicita' inevitabile .......; b) Product placement .......; c) Infomercial .......; d) Pubblicita' virtuale .......; e) Pubblicita' interattiva .......; f) Pubblicita' a schermo ripartito (split-screen) .......; Quesito n. IV-3 Ritenete che la nuova Direttiva debba disciplinare i seguenti concetti? a) Pubblicita' inevitabile: Si', perche' .......; No, perche' .......; b) Product placement : Si', perche' .......; No, perche' .......; c) Infomercial: Si', perche' .......; No, perche' .......; d) Pubblicita' virtuale: Si', perche' .......; No, perche' .......; e) Pubblicita' interattiva: Si', perche' .......; No, perche' .......; f) Pubblicita' a schermo ripartito (split-screen): Si', perche' .......; No, perche' .......; g) Altro .......; ---- 6 Cfr. http://europa.en.int/comm/avpolicy/stat/studi en.htm Quesito n. IV-4 Quale approccio regolamentare ritenete opportuno per le suddette tecniche pubblicitarie? a) Legislazione comunitaria, perche' .......; b) Legislazione nazionale, perche' .......; c) Co-regolamentazione, perche' .......; d) Autoregolamentazione, perche' .......; e) Deregolamentazione, perche' .......; Quesito n. IV-5 Come ritenete che le nuove tecniche pubblicitarie (split-screen, pubblicita' interattiva e virtuale) possano incidere sulla scelta dei programmi da parte degli utenti? a) Pubblicita' virtuale: Positivamente, perche' .......; Negativamente, perche' .......; In nessun modo, perche' .......; b) Pubblicita' interattiva: Positivamente, perche' .......; Negativamente, perche' .......; In nessun modo, perche' .......; c) Split-screen: Positivamente, perche' .......; Negativamente, perche' .......; In nessun modo, perche' .......; Quesito n. IV-6 In presenza di nuove tecniche pubblicitarie, e' possibile assicurare il rispetto del principio di separazione tra pubblicita' e programmi? a) Si', come .......; b) No, perche' .......; Quesito n. IV-7 Ritenete opportuno escludere l'impiego di nuove tecniche pubblicitarie da alcune categorie di programmi? a) Programmi destinati ai minori, perche' .......; b) Programmi di approfondimento, perche' .......; c) Notiziari, perche' .......; d) Documentari, perche' .......; e) Programmi religiosi, perche' .......; f) Altro, perche' .......; Quesito n. IV-8 Ritenete opportuno estendere l'ambito d'applicazione delle norme in materia di pubblicita' anche alla trasmissione di contenuti audiovisivi su piattaforme convergenti? a) Radio, perche' .......; b) Cinema, perche' .......; c) Internet, perche' .......; d) Telefonia, perche' .......; e) VHS, perche' .......; f) DVD, perche' .......; g) PVR (Personal Video Recorder), perche' .......; h) Altro, perche' .......; V. Minori Introduzione Il capitolo V della direttiva TVSF prevede alcune misure volte a tutelare l'integrita' psico-fisica dei minorenni rispetto alla trasmissione televisiva di contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale (art. 22). A tale disposizione fa inoltre espresso richiamo l'art. 2-bis della direttiva nell'introdurre un'apposita procedura volta a colpire casi di ricezione transfrontaliera di contenuti ritenuti nocivi per i minori. Quesiti Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti: Quesito n. V-1 L'art. 22, comma 2, della direttiva consente alle emittenti di optare tra la scelta dell'ora di trasmissione e l'uso di accorgimenti tecnici al fine di assicurare che i minori non assistano a programmi che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Ritenete che tale previsione sia idonea ad assicurare una tutela efficace del minore? a) Si', perche' .......; b) No, perche' .......; Quesito n. V-2 L'art. 22, comma 3, della direttiva consente agli Stati membri di scegliere tra la previsione di un'avvertenza acustica e la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione dei programmi che possano nuocere ai minori qualora siano trasmessi in chiaro. Ritenete che l'alternativita' di tali strumenti sia idonea ad assicurare una tutela efficace del minore? Si', perche' .......; No, perche' .......; Quesito n. V-3 Ritenete che i programmi per bambini, inclusi i programmi contenitori, debbano essere del tutto esenti da pubblicita' a fini commerciali? a) Si', perche' .......; b) No, perche' .......; Quesito n. V-4 Ritenete che la procedura prevista dall'art. 2-bis della direttiva per le ipotesi di trasmissione di programmi nocivi da parte di emittenti stabilite in altri Stati membri costituisca uno strumento efficace per la tutela dei minori? a) Si', perche' .......; b) No, perche' .......; Quesito n. V-5 A quale livello ritenete che la materia della tutela dei minori debba essere disciplinata? a) Legislazione comunitaria, perche' .......; b) Legislazione nazionale, perche' .......; c) Co-regolamentazione, perche' .......; d) Autoregolamentazione, perche' .......; e) Deregolamentazione, perche' .......; |
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