Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 dicembre 2001
Revoca della somma di L. 4.030.200 di cui all'ordinanza n. 1972 del 16 luglio 1990, recante interventi di riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987 nei comuni di cui all'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1998, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 3162).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Vista l'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 1972 del 16 luglio 1990, con la quale, in particolare all'art. 1, e' stato disposto il finanziamento di lire 312 milioni, a favore del comune di Bagnone, per ulteriori interventi di recupero e riparazioni di opere pubbliche di interesse locale danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987 nei comuni di cui all'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;
Vista la nota n. 2049 del 6 giugno 2001, con la quale il comune di Bagnone in provincia di Massa Carrara ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi da cui risulta una economia di bilancio di L. 4.030.200;
Considerato che la suddetta economia risulta erogata per L. 238.855 al comune di Bagnone e per L. 3.791.345 risulta tuttora disponibile sul capitolo 9338 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di L. 4.030.200 assegnata al comune di Bagnone con ordinanza n. 1972 del 16 luglio 1990.
2. La somma parziale di L. 238.855 e' versata dall'Ente attuatore al capo X, capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al capitolo 9338 del centro di responsabilita' n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La somma complessiva di cui al comma 1 sara' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2001
Il Ministro: Scajola
 
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