Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2001 (vai al sommario)
LEGGE 6 dicembre 2001, n. 437
Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, e' sostituito dal seguente:
"2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e gli articoli da 11 a 16 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati a decorrere dal 1 luglio 2002".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 297):
Presentato dal sen. Florio il 22 giugno 2001.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, con il parere delle commissioni 1a e 11a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il
19 e 25 luglio 2001.
Assegnato nuovamente alla 2a commissione, in sede
deliberante, il 27 luglio 2001.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, e
approvato il 1 agosto 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1476):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 2 agosto 2001 con pareri delle commissioni I,
V e VI.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
13 e 19 settembre 2001.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 7 novembre 2001.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa e
approvato il 7 novembre 2001.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone