Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 6 dicembre 2001, n. 437 |
Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, e' sostituito dal seguente: "2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e gli articoli da 11 a 16 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati a decorrere dal 1 luglio 2002". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 297): Presentato dal sen. Florio il 22 giugno 2001. Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, con il parere delle commissioni 1a e 11a. Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il 19 e 25 luglio 2001. Assegnato nuovamente alla 2a commissione, in sede deliberante, il 27 luglio 2001. Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, e approvato il 1 agosto 2001. Camera dei deputati (atto n. 1476): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 agosto 2001 con pareri delle commissioni I, V e VI. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 13 e 19 settembre 2001. Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 7 novembre 2001. Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa e approvato il 7 novembre 2001. |
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