Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 29 novembre 2001, n. 436 |
Utilizzo delle disponibilita' finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Gli interventi strutturali previsti dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, gli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti piu' significativi della citta' di Palermo gia' deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, nonche' previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il 31 dicembre 2001, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - L'argomento del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, e' riportato nella nota all'art. 1, comma 1. Nota all'art. 1, comma 1: - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238 (Disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, e' il seguente: "2. Per gli interventi strutturali, anche di natura mobile o temporanea, necessari alla realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1, e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo e' autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalita' la regione siciliana puo' destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica".
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| Art. 2. 1. Per quanto non disciplinato dall'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 novembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 545): Presentato dal sen. Schifani il 27 luglio 2001. Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 25 settembre 2001 con pareri delle Commissioni 5a, 7a, 8a e 13a. Esaminato dalla 1a commissione e approvato il 27 settembre 2001. Camera dei deputati (atto n. 1686): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con pareri delle commissioni III, V, VIII e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 18 ottobre 2001. Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 13 novembre 2001. Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 14 novembre 2001.
Nota all'art. 2, comma 1: - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, e' il seguente: "3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui al comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le modalita' di cui all'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2".
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