Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2001 (vai al sommario)
LEGGE 29 novembre 2001, n. 436
Utilizzo delle disponibilita' finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli interventi strutturali previsti dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, gli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti piu' significativi della citta' di Palermo gia' deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, nonche' previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il 31 dicembre 2001, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'argomento del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000,
n. 304, e' riportato nella nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28
agosto 2000, n. 238 (Disposizioni urgenti per assicurare lo
svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine
transnazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2000, n. 304, e' il seguente:
"2. Per gli interventi strutturali, anche di natura
mobile o temporanea, necessari alla realizzazione della
Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla commissione
speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma
1, e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di
lire 5.000 milioni per l'anno 2001, quale concorso dello
Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o
altre operazioni che il comune di Palermo e' autorizzato ad
effettuare. Per le stesse finalita' la regione siciliana
puo' destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui
fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei
programmi di edilizia residenziale pubblica".



 
Art. 2.
1. Per quanto non disciplinato dall'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 545):
Presentato dal sen. Schifani il 27 luglio 2001.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 25 settembre 2001 con pareri delle
Commissioni 5a, 7a, 8a e 13a.
Esaminato dalla 1a commissione e approvato il 27
settembre 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1686):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, l'8 ottobre 2001 con pareri delle
commissioni III, V, VIII e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 18
ottobre 2001.
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede
legislativa, il 13 novembre 2001.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e
approvato il 14 novembre 2001.



Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del
decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, e' il
seguente:
"3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i
provvedimenti necessari sono adottati dalle amministrazioni
pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di
contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui
al comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti
con le modalita' di cui all'art. 33 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni.
4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2
provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita
certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti,
rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche,
e ad attestazione sulla congruita' dei prezzi delle
forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo
parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed
architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei
documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo
delegato a cui sia stata affidata l'attuazione
dell'intervento a norma del comma 2".



 
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