Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2001 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2001 |
Criteri per l'integrazione della riserva per frazioni di premi del ramo cauzione e metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri dei rami cauzione e credito. (Provvedimento n. 1978-G). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, che ha introdotto il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto in particolare, l'art. 80, comma 1, lettera a), del suddetto decreto legislativo che ha sostituito l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, nel quale e' previsto al comma 2, tra l'altro, che le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva per frazioni di premi in relazione alla natura particolare dei rischi stessi. I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del provvedimento. Con lo stesso provvedimento l'ISVAP puo' altresi' stabilire metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri per le assicurazioni del ramo cauzione nonche' per quelle del ramo credito; Tenuto conto che si rende pertanto necessario stabilire i criteri per l'integrazione della riserva per frazioni di premi del ramo cauzione e metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri dei rami cauzione e credito; Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano, relativamente al portafoglio del lavoro diretto italiano, alle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare i rami cauzione e credito di cui ai numeri 15 e 14 del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. 2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano inoltre, relativamente al portafoglio del lavoro diretto italiano, alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica i rami cauzione e credito di cui ai numeri 15 e 14 del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. |
| Art. 2. Criteri per l'integrazione della riserva per frazioni di premi l. La riserva per frazioni di premi, costituita dagli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'art. 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di competenza degli esercizi successivi, e' calcolata in linea di principio secondo il metodo pro-rata temporis ai sensi dell'art. 32, comma 2, del medesimo decreto legislativo ed e' integrata in base ai criteri stabiliti nei commi successivi. 2. L'integrazione e' calcolata separatamente per le undici tipologie di rischio di cui al modulo 33 del provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, e tenendo conto del valore assunto, per ciascuna delle suddette tipologie di rischio, dal rapporto tra la riserva per frazioni di premi prima dell'integrazione ed i premi lordi contabilizzati dell'esercizio (RP/P%). 3. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 e' uguale o inferiore al 35% l'integrazione e' pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali: a) premi esercizio N, 35%; b) premi esercizio N-1, 30%; c) premi esercizio N-2, 25%; d) premi esercizio N-3, 10%; e) premi esercizio N-4, 5%. 4. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 e' superiore al 35% ed inferiore o uguale al 75% l'integrazione e' pari al prodotto tra l'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3 ed il coefficiente derivante dalla seguente formula: 1-0,5* (RP/P%-35%)/65%. 5. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 e' superiore al 75% ed inferiore al 100% l'integrazione e' pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali: a) premi esercizio N, 100%-RP/P%; b) premi esercizio N-1, 21%; c) premi esercizio N-2, 17%; d) premi esercizio N-3, 7%; e) premi esercizio N-4, 3%. 6. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 e' uguale o superiore al 100% nessuna integrazione e' effettuata alla riserva per frazioni di premi. 7. In assenza di premi lordi contabilizzati dell'esercizio, l'integrazione di cui al comma 2 deve essere comunque effettuata mediante applicazione ai premi lordi contabilizzati dei quattro esercizi precedenti delle percentuali di cui al comma 5. Qualora tuttavia nell'esercizio precedente si sia verificato il caso di cui al comma 6 nessuna integrazione e' effettuata alla riserva per frazioni di premi. 8. Il calcolo della riserva per frazioni di premi puo' essere effettuato in misura forfettaria, secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, soltanto qualora, verificata la sussistenza per tutte le tipologie di rischio rientranti nel ramo delle condizioni generali di sostanziale equivalenza stabilite nel predetto comma 2, lo scostamento percentuale rispetto al metodo pro-rata temporis comporti un accantonamento maggiore, comunque non superiore al 2% riferito a ciascun sottorischio. All'importo risultante dal metodo forfettario si aggiunge l'ammontare dell'integrazione calcolata secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 9. Non e' consentito l'utilizzo contemporaneo dei due metodi di calcolo della riserva per frazioni di premi in relazione alle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo. 10. ln presenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e' costituita anche la riserva per rischi in corso. |
| Art. 3. Moduli di vigilanza 1. Nel modulo 31 del ramo cauzione di cui al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, recante i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio, sono indicati al punto 1.1.1 gli elementi componenti la riserva per frazioni di premi e l'importo della riserva stessa calcolata con il metodo pro-rata temporis. Qualora il calcolo della suddetta riserva sia effettuato, ricorrendone le condizioni, in misura forfettaria il relativo importo e' indicato al punto 1.1.2 del medesimo modulo. L'ammontare dell'integrazione della riserva per frazioni di premi di cui all'art. 2 del presente provvedimento e' indicato al punto 1.1.3 del modulo 31. Nella nota (1) in calce al predetto modulo e' soppresso il periodo "Per il ramo 15 (cauzione) il punto 1.1.1 va compilato tenendo conto dei criteri dettati dall'art. 2 del decreto ministeriale 23 maggio 1981, mentre il punto 1.1.3 non va compilato". 2. In allegato al citato modulo 31 del ramo cauzione le imprese sono tenute a trasmettere all'ISVAP, con riferimento al portafoglio del lavoro diretto italiano, i dati riportati nel prospetto 31/A allegato al presente provvedimento che sostituisce ad ogni effetto quello previsto all'art. 3, comma 2, del provvedimento 4 dicembre 1998, n. 1059-G. |
| Art. 4. Metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri 1. Ferma restando l'applicazione dei criteri generali di cui all'art. 33 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la riserva sinistri deve essere costituita sia in caso di richiesta di incameramento della cauzione sia comunque al verificarsi di atti o fatti che configurino o possano obiettivamente configurare i presupposti della prestazione della garanzia. 2. La riserva sinistri deve essere pari alla somma assicurata a meno che documentati elementi oggettivi non consentano di ridurne l'importo. |
| Art. 5. Metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri 1. Ferma restando l'applicazione dei criteri generali di cui all'art. 33 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la riserva sinistri deve essere in ogni caso costituita quando ricorra una delle seguenti fattispecie: A) Insolvenza di diritto del debitore per: A.1. fallimento; A.2. liquidazione coatta amministrativa; A.3. concordato preventivo; A.4. amministrazione controllata; A.5. amministrazione straordinaria; A.6. procedure equivalenti all'estero. B) Insolvenza di fatto del debitore per: B.1. procedura esecutiva; B.2. scadenza dei termini, originari e di quelli ulteriori (proroghe) eventualmente concordati in via consensuale tra creditore e debitore purche' previsti in polizza, per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali; B.3. concordato stragiudiziale; B.4. concorde constatazione, tenuto conto della situazione del debitore, della improbabilita' di pagamenti anche parziali del debito e della previsione di risultati trascurabili delle azioni esecutive in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere; B5. accertato inadempimento dell'obbligazione nell'assicurazione dei rischi politici. 2. Nei casi di insolvenza di diritto del debitore la riserva sinistri deve essere in ogni caso costituita a seguito della comunicazione da parte dell'assicurato del verificarsi di tali eventi o comunque di atti o fatti che lascino ragionevolmente presumere la possibilita' degli eventi stessi. 3. Nei casi di insolvenza di fatto del debitore la riserva sinistri, sulla base della comunicazione effettuata dall'assicurato, deve essere in ogni caso costituita: a) alla data dell'atto introduttivo della procedura esecutiva, per il caso di cui alla lettera B.1; b) alla data di scadenza dei termini per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali, per il caso di cui alla lettera B.2; c) alla data di perfezionamento dell'atto di concordato, per il caso di cui alla lettera B.3; d) alla data della concorde constatazione da parte dell'assicuratore e del creditore, per il caso di cui alla lettera B.4; e) alla data dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento, per il caso di cui alla lettera B.5. 4. La riserva sinistri deve essere pari alla somma assicurata nell'importo massimo contrattualmente dovuto, a meno che documentati elementi oggettivi non consentano di ridurne l'importo. Le eventuali anticipazioni devono essere considerate come pagamenti parziali di sinistri. Limitatamente alla fattispecie di insolvenza di fatto del debitore di cui alla lettera B.2 del comma 1, nella valutazione della riserva sinistri l'impresa puo' tenere conto dell'evoluzione dei propri dati storici, riferiti alle singole categorie di rischio di cui al modulo 32 del provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, alle loro caratteristiche specifiche e alle diverse generazioni di sinistri, purche' affidabili, consolidati nel tempo e adeguatamente documentati. |
| Art. 6. Entrata in vigore e pubblicazione 1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dall'esercizio 2002. 2. Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente provvedimento non sono piu' applicabili alle imprese autorizzate ad esercitare i rami credito e cauzione le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 maggio 1981, come modificato dal decreto ministeriale 22 giugno 1982, ad eccezione di quelle relative al ramo credito per la parte riguardante la riserva premi dei contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991. 3. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2001 Il presidente: Manghetti |
| ----> Vedere Allegato a pag. 61 della G.U. <---- |
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