Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 novembre 2001
Tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Prato, con decorrenza 1 gennaio 2001.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Prato

Visto l'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;
Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale rapporti lavoro del 2 febbraio 1995, protocollo V/25157/70 - DOC;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39/97 del 18 marzo 1997;
Visto le funzioni attribuite dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, agli uffici provinciali del lavoro, ora direzioni provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio;
Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nell'incontro tenutosi il 1 ottobre 2001, presso la sede dell'ufficio;
Considerata la necessita' di una rideterminazione delle tariffe vigenti essendo decorso il biennio;
Decreta:
Art. 1.
Per la provincia di Prato le tariffe minime di facchinaggio sono determinate in relazione alle operazioni, alla merce, sia in misura oraria che in quantita' come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 2.
Le tariffe cosi' come rideterminate avranno decorrenza a far data dal 1 gennaio 2002 ed entreranno in vigore dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con durata biennale.
Prato, 23 novembre 2001
Il direttore provinciale: Izzo
 
Allegato ----> Vedere Tariffe da pag. 21 a pag. 31 della G.U. <----
 
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