Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2001
Trasmissione all'Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1996 e 2000, dall'amministrazione della Camera dei deputati, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 relative ai periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 per i periodi di imposta 1998, 1999 e 2000.

IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1996 e 2000 dall'amministrazione della Camera dei deputati.
1.1. L'amministrazione della Camera dei deputati trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti negli anni 1996 e 2000 somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1.2. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1996 sono registrati su supporti magnetici secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A al decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1997, concernente le caratteristiche tecniche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni modello 770/97 e nell'allegato A al presente provvedimento.
1.3. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 2000 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2001 e nell'allegato B al presente provvedimento.
2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale per i periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dall'amministrazione della Camera dei deputati.
2.1. L'amministrazione della Camera dei deputati trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per i periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, relative ai soggetti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.
2.2. I dati di cui al punto 2.1 relativi al periodo d'imposta 1996, sono registrati su supporti magnetici, predisposti secondo le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato C al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, concernente l'approvazione dei modelli 730/97 con le relative istruzioni, come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997.
2.3. I dati di cui al punto 2.1 relativi ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999 e 2000 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche stabilite rispettivamente:
per il periodo d'imposta 1997, nell'allegato C al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, concernente tra l'altro l'approvazione dei modelli 730/98 e delle relative istruzioni;
per il periodo d'imposta 1998, nell'allegato A al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/99, cosi' come modificato dall'allegato A al decreto del Ministero delle finanze del 30 giugno 1999 e dall'allegato B al decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999;
per il periodo d'imposta 1999, nell'allegato A al decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2000;
per il periodo d'imposta 2000, nell'allegato A al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2001.
3. Consegna dei supporti magnetici.
3.1. I supporti magnetici di cui ai precedenti punti 1.2 e 2.2 sono consegnati direttamente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'Agenzia delle entrate, direzione centrale sistemi e processi - Settore sviluppo e innovazione - Ufficio sistemi e processi tributari - via Mario Carucci n. 85 - Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta, in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato C al presente provvedimento.
4. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 1998, 1999 e 2000.
4.1. L'amministrazione della Camera dei deputati consegna le buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale negli anni 1999, 2000 e 2001, relativi ai periodi d'imposta 1998, 1999 e 2000, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara, via Rio Sparto, 52/B - 65100 Pescara, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato D al presente provvedimento. Le buste devono essere raggruppate in pacchi e su ciascun pacco, numerato progressivamente, devono essere indicati i dati identificativi e il codice fiscale dell'amministrazione. Motivazioni.
Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Il predetto art. 4, comma 6-bis, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali e previdenziali dei percipienti.
Il presente provvedimento si rende altresi' necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Il provvedimento in esame e' emanato previa intesa con la presidenza della Camera dei deputati per la definizione del contenuto, termini e modalita' delle comunicazioni, acquisita con nota della Camera dei deputati del 29 settembre 2001, protocolo n. 2001/0038843.
Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono gli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposte negli anni di imposta 1996 e 2000, nonche' i dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.
Vengono, inoltre, disciplinate le modalita' di invio delle buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale negli anni 1999, 2000 e 2001 da parte dell'amministrazione della Camera dei deputati.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-bis).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni all'anagrafe tributaria e al codice fiscale.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale (art. 37).
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
Decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996: approvazione del modello 730/97 con le relative istruzioni.
Decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997: modifiche ai decreti ministeriali del 29 ottobre 1996 di approvazione dei modelli 101, 102 e 730/97.
Decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997: approvazione del modello 770/97 con relative istruzioni.
Decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del l8 agosto 1997: caratteristiche tecniche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/97.
Decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1998: approvazione tra l'altro del modello 730/98 e delle relative istruzioni.
Decreto del Ministero delle finanze 2 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999: approvazione del modello 730/99 e delle relative istruzioni.
Decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/99.
Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Decreto del Ministero delle finanze 30 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1999: integrazione tra l'altro delle caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello 730/99.
Decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 179 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1999: integrazione tra l'altro delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello 730/99.
Decreto del Ministero delle finanze 17 gennaio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. l8 del 24 gennaio 2000: approvazione del modello 730/2000 e relative istruzioni.
Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2000.
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2001: approvazione del modello 730/2001 e relative istruzioni.
Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2001: approvazione del modello 770/2001 con relative istruzioni.
Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del l8 aprile 2001: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2001.
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2001: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2001.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2001
Il direttore: Romano
 
Allegato A CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI
PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 1996 DA TRASMETTERE
ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SU SUPPORTO MAGNETICO Premessa.
Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria su supporto magnetico, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonche' i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770 approvate con il decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 38 - serie generale - del 15 febbraio 1997).
Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nell'allegato A al decreto del Ministro delle finanze del 1 agosto 1997, concernente le caratteristiche tecniche per la consegna da parte dei sostituti d'imposta dei supporti magnetici relativi al modello 770/97.
Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte. Caratteristiche tecniche della fornitura.
Le specifiche di registrazione dei supporti magnetici sono quelle previste nel citato allegato A.
I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici e i nastri magnetici a cartuccia. Nel caso di utilizzo di dischetti magnetici il nome da assegnare al file del dischetto e' DEP1997 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto. Su ciascun volume (dischetto magnetico o nastro a cartuccia) deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna che, per quanto riguarda le informazioni anagrafiche, riporti il codice fiscale, la denominazione e la sede dell'amministrazione mittente, e per quanto riguarda l'oggetto, riporti "Elenchi percipienti compensi erogati da amministrazione Camera dei deputati anno corresponsione emolumenti 1996".
La confezione del plico contenente i supporti deve presentare all'esterno un'etichetta contenente i dati dell'amministrazione mittente e l'oggetto sopra descritti. Contenuto della fornitura su supporto magnetico.
Ciascun volume della fornitura su supporto magnetico si compone dei seguenti record fissi lunghi 630 caratteri:
un record di testa (tipo record "AA") del volume, relativo al mittente;
un record (tipo record "AB") contenente i dati anagrafici dell'amministrazione;
piu' record di dettaglio contenenti i dati dei percipienti somme e valori.
In particolare tali record si suddividono in:
F record di tipo "AP" contenente i dati relativi ai percipienti reddito di lavoro dipendente e assimilati;
F record di tipo "AQ" contenente i dati relativi alle operazioni di conguaglio operate nei mesi da agosto a dicembre 1996 in conseguenza dell'assistenza fiscale;
F record di tipo "AT" contenente i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1996 e nell'anno 1997;
F record di tipo "BB" contenente i dati relativi alle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente;
F record di tipo "CC" contenente i dati relativi ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
F record di tipo "DD" contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo ed altri redditi non soggetti al contributo del dieci per cento;
F record di tipo "DE" contenente i dati relativi alle provvigioni non soggette al contributo del dieci per cento;
F record di tipo "DF" contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni soggetti al contributo del dieci per cento;
F record di tipo "EE" contenente i dati relativi ai redditi di capitale e ai contributi degli enti pubblici;
F record di tipo "FG" contenente i dati relativi alle somme corrisposte a titolo di indennita' di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;
e un record di coda (tipo record "ZZ") del volume.
Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura su supporto magnetico, gia' dettagliato nell'allegato A al decreto del Ministro delle finanze del 1 agosto 1997 sopra citato.
1. Record di tipo "AA".
Il campo 3 "Codice della fornitura" vale DEP97
2. Record di tipo "CC".
Il campo 14 "Causale" assume, oltre ai valori gia' previsti nell'allegato A al decreto ministeriale gia' citato, gli ulteriori valori:
"16" - indennita' a deputato in carica;
"17" - assegno vitalizio diretto o di reversibilita';
"18" - indennita' e assegno vitalizio a deputato cessato dal mandato in corso d'anno.
3. Record di tipo "ZZ".
Il campo 3 "Codice della fornitura" vale DEP97.
 
Allegato B CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI
PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 2000 DA TRASMETTERE
ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA Premessa.
Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonche' i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/2001 approvate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001, concernente l'approvazione del modello 770/2001.
Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 26 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/2001.
Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte. Contenuto della fornitura.
Ciascun record presente nella fornitura e' contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.
I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/2001 sono:
record di tipo "A": e' il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
record di tipo "B": e' il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base;
record di tipo "E": e' il record contenente i dati relativi ai quadri del modello 770/2001;
record di tipo "Z": e' il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.
Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura. Quadro SA.
Il campo 12 "Qualifica" assume, oltre ai valori gia' previsti nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001, gli ulteriori valori:
T1 - indennita' a deputato in carica;
T2 - assegno vitalizio diretto o di reversibilita';
T3 - indennita' e assegno vitalizio a deputato cessato dal mandato in corso d'anno.
 
----> Vedere Allegati alle pagg. 55 - 56 della G.U. <----
 
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