Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2001), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale
1. L'articolo 270-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - (( Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".
1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 270-ter (Assistenza agli associati). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuativamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".))

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "aggressivi chimici" sono inserite le seguenti: "biologici, radioattivi".
3. (( (Soppresso) )).
4. (( (Soppresso) )). (( 5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalita' dello Stato" e' aggiunta la seguente: "italiano".
5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: "da' rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione".
5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza e' prestata".
5-quater. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: "270-bis, secondo comma," sono soppresse. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 aprile
1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni
da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di
pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o
regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di
ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di
offesa, sono o possono essere destinate al moderno
armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego
bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di
esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i
congegni bellici micidiali di qualunque natura, le
bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma
dell'art. 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non
rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo
stesso munizionamento delle armi da guerra o sono
predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione
del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche
o di impiego comuni con le armi da guerra.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi
bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al
caricamento delle armi da guerra".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Reati commessi all'estero). - E' punito
secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che
commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1) delitti contro la personalita' dello Stato
italiano;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato
e di uso di tale sigillo contraffatto;
3) delitti di falsita' in monete aventi corso legale
nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte
di pubblico credito italiano;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio
dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri
inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali
disposizioni di legge o convenzioni internazionali
stabiliscono l'applicabilita' della legge penale italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 307 del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 307 (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di
banda armata). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel
reato o di favoreggiamento da' rifugio o fornisce vitto,
ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione
a taluna delle persone che partecipano all'associazione o
alla banda indicate nei due articoli precedenti, e' punito
con la reclusione fino a due anni.
La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata
continuatamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, si intendono per
"prossimi congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il
coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso
grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione
di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini,
allorche' sia morto il coniuge e non vi sia prole".
- Si riporta il testo dell'art. 418 del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 418 (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori
dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento da'
rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto,
strumenti di comunicazione a taluna delle persone che
partecipano all'associazione e' punito con la reclusione
fino a due anni.
La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata
continuatamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto".
- Si riporta il testo dell'art. 407 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393,
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell'ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o
nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli
articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice
penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600-bis,
comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi
aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
609-octies del codice penale;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
la scadenza del termine non possono essere utilizzati.
 
Art. 2. (( (Soppresso) )).
 
Art. 3.
Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni
1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-ter del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
2. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: (("ovvero ai delitti con finalita' di terrorismo". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 270-ter del codice
penale, introdotto dall'art. 1 della presente legge:
"Art. 270-ter (Assistenza agli associati). Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento,
da rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di
trasporto, strumenti di comunicazione a talune delle
persone che partecipano alle associazioni indicate negli
articoli 270 e 270-bis e' punito con la reclusione fino a
quattro anni.
- Per il testo dell'art. 407 c.p.p. si veda nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di
lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attivita' amministrativa) convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:
"Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto dall'art.
267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a
disporre le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso
codice e' data, con decreto motivato, quando
l'intercettazione e' necessaria per lo svolgimento delle
indagini in relazione ad un delitto di criminalita'
organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine
ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione
dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 del codice di
procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di
comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento
relativo a un delitto di criminalita' organizzata e che
avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice
penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi e'
motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia
svolgendo l'attivita' criminosa.
2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle
operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo'
essere prorogata dal giudice con decreto motivato per
periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i
presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla
proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal
caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267
del codice di procedura penale.
3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico
ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono
farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria".
- Si riporta il testo dell'art. 25-bis del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalita' mafiosa) convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 25-bis (Perquisizioni di edifici). - 1. Fermo
quanto previsto dall'art. 27, comma 2, della legge 19 marzo
1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di
blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere
che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia
rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei
delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale ovvero ai delitti con finalita' di
terrorismo.
2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui
al comma 1 puo' essere sospesa la circolazione di persone e
di veicoli nelle aree interessate.
3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1
e' data notizia immediatamente, e comunque entro dodici
ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale
del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se
ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le
successive quarantotto ore".
 
Art. 4.
Attivita' sotto copertura
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche ((operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5,)) al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, ((stupefacenti)), beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare ((documenti, identita))o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero ((al piu' presto e comunque)) entro le 48 ore successive all'inizio delle attivita'.
3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.
5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.
6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, ((se necessario o se richiesto)), anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, ((nonche' il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalita' e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonche' dei risultati della stessa.))
7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilita' di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonche' di documenti di copertura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. ((Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalita' per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4)).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 51 c.p.:
"Art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un
dovere). - L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un
dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine
legittimo della pubblica Autorita', esclude la punibilita'.
Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine
dell'Autorita', del reato risponde sempre il pubblico
ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresi' chi ha eseguito l'ordine,
salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire
a un ordine legittimo.
Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando
la legge non gli consente alcun sindacato sulla
legittimita' dell'ordine".
- Per il testo dell'art. 407 c.p.p. si veda nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno
per le vittime di richieste estorsive) convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172:
"Art. 10 (Disposizioni processuali). - 1. Quando e'
necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter
del codice penale, il pubblico ministero puo', con decreto
motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che
applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo
dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di
urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il
relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore.
2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o
ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato
avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente
per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso
motivato rapporto entro le successive quarantotto ore".
 
Art. 5.
Intercettazioni preventive
1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
"Art. 226 (Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni). - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche' il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, ((nonche' all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale) )), quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 e 51 comma 3-bis del codice. Il Ministro dell'interno puo' altresi' delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice. (( 2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attivita' di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni e' data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni )).
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati e' redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, e' depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attivita' entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformita' delle attivita' compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.
4. Con le modalita' e nei casi di cui ai commi 1 e 3, puo' essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attivita' preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, ((fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attivita' di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attivita' medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine ne' costituire oggetto di deposizione ne' essere altrimenti divulgate.")).
2. E' abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.
3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui ((all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)), come sostituito dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione. (( 3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni ))
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Riferimenti normativi:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 12 del citato decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203:
"Art. 12. - 1. Per assicurare il collegamento delle
attivita' investigative relative a delitti di criminalita'
organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a
costituire servizi centrali e interprovinciali della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza.
2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i
servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in
servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione
dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e
giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la
pari valorizzazione delle Forze di polizia che vi
partecipano.
3. A fini informativi, investigativi e operativi, i
servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro,
nonche', se necessario, con gli altri organi o servizi di
polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi
di polizia esteri eventualmente interessati.
4. Quando procede a indagini per delitti di
criminalita' organizzata, il pubblico ministero si avvale
di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e, se richiesto dalla specificita' degli
accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali,
a norma dei commi 1 e 2, e' attribuito il compito di
svolgere indagini relative a tali delitti.
5. Il pubblico ministero impartisce le opportune
direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e
operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.
6. (Omissis).
7. (Omissis).
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello
provinciale, nell'ambito delle potesta' attribuite al
prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di
controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti
uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai
quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco,
contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.".
- Per il testo dell'art. 407 c.p.p. si veda nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo vigente dell'art. 51 del c.c.p. si veda
nei riferimenti normativi all'art. 10-bis.
 
Art. 6.
Intercettazioni di comunicazioni tra presenti
1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4.".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 295 c.p.p., come
modificato dalla presente legge:
"Art. 295 (Verbale di vane ricerche). - 1. Se la
persona nei cui confronti la misura e' disposta non viene
rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti
dall'art. 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il
verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo
trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso
l'ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti,
dichiara, nei casi previsti dall'art. 296, lo stato di
latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il
giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le
modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo' disporre
l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si
applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli
268, 269 e 270.
3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente
articolo e nel comma 5 dell'art. 103, il giudice o il
pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le
ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti
previsti dall'art. 51, comma 3-bis nonche' dell'art. 407
comma 2 lettera a) n. 4".
 
Art. 7. Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai
reati di terrorismo
1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale.".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico), come modificato dalla presente legge:
"Art. 18. - Le disposizioni della legge 31 maggio 1965,
n. 575, si applicano anche a coloro che:
1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in
essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti
a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione
di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro
II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306,
438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla
commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche
internazionale;
2) abbiano fatto parte di associazioni politiche
disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e
nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita' analoga a quella precedente;
3) compiano atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista
ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 645 del 1952, in
particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti,
siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella
legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti
della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive
modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro
comportamento successivo, che siano proclivi a commettere
un reato della stessa specie col fine indicato nel
precedente n. 1).
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
altresi' agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.
E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro
o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati".
 
Art. 8.
Disposizione sulle prove
1. Alle (( norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale )), approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 51 comma 3-bis," sono inserite le seguenti: "nonche' nell'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4";
b) all'articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le parole: "dall'articolo 51 comma 3-bis", sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4";
c) all'articolo 147-bis la lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
"c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-bis dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-bis o dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice, anche se vi e' stata separazione dei procedimenti.".
2. (( (Soppresso) )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 146-bis e 147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificati dalla
presente legge:
"Art. 146-bis (Partecipazione al dibattimento a
distanza). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti
indicati nell'art. 51, comma 3-bis nonche' nell'art. 407
comma 2 lettera a) n. 4 del codice, nei confronti di
persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di
detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento
avviene a distanza nei seguenti casi:
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
ordine pubblico;
b) qualora il dibattimento sia di particolare
complessita' e la partecipazione a distanza risulti
necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento.
L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del
dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che
nei confronti dello stesso imputato siano
contemporaneamente in corso distinti processi presso
diverse sedi giudiziarie.
1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la
partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche
quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono
state applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma 2,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.
2. La partecipazione al dibattimento a distanza e'
disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o
della corte di assise con decreto motivato emesso nella
fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con
ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e'
comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni
prima dell'udienza.
3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e'
attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza
e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di
udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e'
adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
ciascuno e' posto altresi' in grado, con medesimo mezzo, di
vedere ed udire gli altri.
4. E' sempre consentito al difensore o a un suo
sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti
nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione
e' equiparato all'aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e
ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della
osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al
secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il
tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame
dell'imputato il suo giudice o, in caso di urgenza, il
presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale
di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,
ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di
protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui
riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o
l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
dell'art. 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o
ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica
l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la
presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo
necessario al compimento dell'atto.".
"Art. 147-bis (Esame delle persone che collaborano con
la giustizia e degli imputati di reato connesso). - 1.
L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla
legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo
urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie
alla tutela della persona sottoposta all'esame,
determinante, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o
dell'autorita' che ha disposto il programma o le misure di
protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal
presidente del tribunale o della corte di assise.
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre,
anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale
visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la
persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un
ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza,
designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona
sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
della osservanza delle disposizioni contenute nel presente
comma nonche' delle cautele adottate per assicurare la
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale
a norma dell'art. 136 del codice.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente
necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame
si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal
comma 2 nei seguenti casi:
a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a
programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito
di un processo per taluno dei delitti indicati dall'art.
51, comma 3-bis nonche' dall'art. 407 comma 2 lettera a) n.
4 del codice;
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad
esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle
generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame,
il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto
dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della
persona sia visibile;
c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei
delitti previsti dall'art. 51 comma 3-bis, o dall'art. 407
comma 2 lettera a) n. 4 del codice devono essere esaminate
le persone indicate dall'art. 210 del codice nei cui
confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'art.
51 comma 3-bis o dall'art. 407 comma 2 lettera a) n. 4 del
codice, anche se vi e' stata separazione dei procedimenti.
4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da
un difensore si applicano le disposizioni previste
dall'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.
5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere
altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della
persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a
norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
gravi difficolta' ad assicurare la comparizione della
persona da sottoporre ad esame.
 
Art. 9.
Notificazioni
(( 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "e negli altri casi di
assoluta urgenza" sono soppresse;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le
notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con
mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in
calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.
2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il
riesame il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza,
le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia
giudiziaria presso le procure della Repubblica con le
medesime modalita' di cui al comma 2".
2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura
penale le parole: "o della polizia giudiziaria" sono
soppresse.
3. E' abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di
procedura penale e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena
di inammissibilita', di fare la dichiarazione o l'elezione
di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura
alternativa alla detenzione o altro provvedimento
attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza.
Il condannato, non detenuto, ha altresi' l'obbligo di
comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o
eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dall'articolo 161" ))
.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 148, 149 e 677
c.p.p., come modificati dalla presente legge:
"Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le
notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga
altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da
chi ne esercita le funzioni.
2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice puo'
disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia
giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente
titolo.
2-bis. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le
notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con
mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in
calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.
2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il
riesame il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza,
le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia
giudiziaria presso le procure della Repubblica con le
medesime modalita' di cui al comma 2.
3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge
disponga altrimenti.
4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da
parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il
pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto
la eseguita consegna e la data in cui questa e avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e
gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli
interessati in loro presenza sostituiscono le
notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.".
"Art. 149 (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e
del telegrafo). - 1. Nei casi di urgenza, il giudice puo'
disporre, anche su richiesta di parte, che le persone
diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo
del telefono a cura della cancelleria.
2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono
annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le
funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la
comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il
giorno e l'ora della telefonata.
3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero
telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'art. 157,
commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal
destinatario ovvero da persona che conviva anche
temporaneamente col medesimo.
4. La comunicazione telefonica ha valore di
notificazione con effetto dal momento in cui e' avvenuta,
sempre che della stessa sia data immediata conferma al
destinatario mediante telegramma.
5. Quando non e' possibile procedere nel modo indicato
nei commi precedenti, la notificazione e' eseguita, per
estratto, mediante telegramma.".
"Art. 677 (Competenza per territorio). - 1. La
competenza a conoscere le materie attribuite alla
magistratura di sorveglianza appartenente al tribunale o al
magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione
sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova
l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o
dell'inizio di ufficio del procedimento.
2. Quando l'interessato non e' detenuto o internato, la
competenza, se la legge non dispone diversamente,
appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che
ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la
residenza o il domicilio. Se la competenza non puo' essere
determinata secondo il criterio sopra indicato, essa
appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del
luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di
proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di
piu' sentenze di condanna o di proscioglimento, al
tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui
fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per
ultima.
2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a
pena di inammissibilita', di fare la dichiarazione o
l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede
una misura alternativa alla detenzione o altro
provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di
sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresi'
l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio
dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni previste dall'art. 161.".
 
Art. 10.
Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata all'unita' previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, puo' essere ripartita ai medesimi fini, in termini di competenza e di cassa, anche tra altri centri di responsabilita' amministrativa del Ministero dell'interno.
Riferimenti normativi:
- La legge 26 febbraio 1992, n. 212 reca:
(Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale)
 
Art. 10-bis.
Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale
1. All'articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter, e' aggiunto il seguente:
"3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.".
2. All'articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.".
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.
4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transi-torie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
esercitate dai magistrati della Direzione nazionale
antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti
dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le
funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa
richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore
generale presso la corte di appello puo', per giustificati
motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per
il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato
dal procuratore della Repubblica presso il giudice
competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.
- Si riporta il testo dell'art. 328 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 328 (Giudice per le indagini preliminari). - 1.
Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico
ministero, delle parti private e della persona offesa dal
reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.
1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti
indicati nell'art. 51 comma 3-bis, le funzioni di giudice
per le indagini preliminari sono esercitate, salve
specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.
1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti
indicati nell'art. 51, comma 3-quater, le funzioni di
giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve
specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.
- Si riporta il testo dell'art. 118-bis delle norme di
attuazione di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale:
"Art. 118-bis (Coordinamento delle indagini). - 1. Il
procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per
taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2 lettera
a) del codice, ne da' notizia al procuratore generale
presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini
collegate, il procuratore generale ne da' segnalazione ai
procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del
distretto interessati al coordinamento.
2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della
segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico
ministero procedono a indagini collegate, i procuratori
della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale
del rispettivo distretto.
3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti,
non e' stato promosso o non risulta effettivo, il
procuratore generale presso la corte di appello puo'
riunire i procuratori della Repubblica che procedono a
indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica
appartengono a distretti diversi, la riunione e' promossa
dai procuratori generali presso le corti di appello
interessate, di intesa tra loro."
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 reca :
"Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale".
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
7 aprile 2000 n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei
termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato), convertito, con modificazioni dalla legge 5
giugno 2000, n. 144:
"Art. 4-bis. - 1. La disposizione dell'art. 328, comma
1-bis, del codice di procedura penale deve essere
interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti
per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice
per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato
del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.
 
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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