Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2001 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374 |
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2001), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale". |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale 1. L'articolo 270-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - (( Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego". 1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 270-ter (Assistenza agli associati). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuativamente. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".)) 2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "aggressivi chimici" sono inserite le seguenti: "biologici, radioattivi". 3. (( (Soppresso) )). 4. (( (Soppresso) )). (( 5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalita' dello Stato" e' aggiunta la seguente: "italiano". 5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: "da' rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione". 5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza e' prestata". 5-quater. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: "270-bis, secondo comma," sono soppresse. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra". - Si riporta il testo dell'art. 7 del codice penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 7 (Reati commessi all'estero). - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalita' dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsita' in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilita' della legge penale italiana". - Si riporta il testo dell'art. 307 del codice penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 307 (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, e' punito con la reclusione fino a due anni. La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuatamente. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, si intendono per "prossimi congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorche' sia morto il coniuge e non vi sia prole". - Si riporta il testo dell'art. 418 del codice penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 418 (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione e' punito con la reclusione fino a due anni. La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuatamente. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto". - Si riporta il testo dell'art. 407 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale; b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. |
| Art. 2. (( (Soppresso) )). |
| Art. 3. Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni 1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-ter del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 2. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: (("ovvero ai delitti con finalita' di terrorismo". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 270-ter del codice penale, introdotto dall'art. 1 della presente legge: "Art. 270-ter (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a talune delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis e' punito con la reclusione fino a quattro anni. - Per il testo dell'art. 407 c.p.p. si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203: "Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso codice e' data, con decreto motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalita' organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa. 2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267 del codice di procedura penale. 3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria". - Si riporta il testo dell'art. 25-bis del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dalla presente legge: "Art. 25-bis (Perquisizioni di edifici). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero ai delitti con finalita' di terrorismo. 2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 puo' essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate. 3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 e' data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore". |
| Art. 4. Attivita' sotto copertura 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche ((operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5,)) al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, ((stupefacenti)), beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego. 2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare ((documenti, identita))o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero ((al piu' presto e comunque)) entro le 48 ore successive all'inizio delle attivita'. 3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. 4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale. 5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione. 6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, ((se necessario o se richiesto)), anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, ((nonche' il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalita' e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonche' dei risultati della stessa.)) 7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilita' di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonche' di documenti di copertura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. ((Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalita' per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4)). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 51 c.p.: "Art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). - L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorita', esclude la punibilita'. Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine dell'Autorita', del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresi' chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine". - Per il testo dell'art. 407 c.p.p. si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172: "Art. 10 (Disposizioni processuali). - 1. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. 2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore". |
| Art. 5. Intercettazioni preventive 1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente: "Art. 226 (Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni). - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche' il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, ((nonche' all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale) )), quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 e 51 comma 3-bis del codice. Il Ministro dell'interno puo' altresi' delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice. (( 2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attivita' di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni e' data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni )). 3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati e' redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, e' depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attivita' entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformita' delle attivita' compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali. 4. Con le modalita' e nei casi di cui ai commi 1 e 3, puo' essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni. 5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attivita' preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, ((fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attivita' di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attivita' medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine ne' costituire oggetto di deposizione ne' essere altrimenti divulgate.")). 2. E' abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive. 3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui ((all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)), come sostituito dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione. (( 3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni )). Riferimenti normativi: - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203: "Art. 12. - 1. Per assicurare il collegamento delle attivita' investigative relative a delitti di criminalita' organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle Forze di polizia che vi partecipano. 3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonche', se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati. 4. Quando procede a indagini per delitti di criminalita' organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificita' degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, e' attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti. 5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria. 6. (Omissis). 7. (Omissis). 8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potesta' attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.". - Per il testo dell'art. 407 c.p.p. si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Per il testo vigente dell'art. 51 del c.c.p. si veda nei riferimenti normativi all'art. 10-bis. |
| Art. 6. Intercettazioni di comunicazioni tra presenti 1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4.". Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 295 c.p.p., come modificato dalla presente legge: "Art. 295 (Verbale di vane ricerche). - 1. Se la persona nei cui confronti la misura e' disposta non viene rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti dall'art. 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza. 2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'art. 296, lo stato di latitanza. 3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo' disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270. 3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'art. 103, il giudice o il pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis nonche' dell'art. 407 comma 2 lettera a) n. 4". |
| Art. 7. Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo 1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale.". Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), come modificato dalla presente legge: "Art. 18. - Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che: 1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale; 2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente; 3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; 4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1). Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresi' agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati". |
| Art. 8. Disposizione sulle prove 1. Alle (( norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale )), approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 51 comma 3-bis," sono inserite le seguenti: "nonche' nell'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4"; b) all'articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le parole: "dall'articolo 51 comma 3-bis", sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4"; c) all'articolo 147-bis la lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: "c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-bis dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-bis o dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice, anche se vi e' stata separazione dei procedimenti.". 2. (( (Soppresso) )). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificati dalla presente legge: "Art. 146-bis (Partecipazione al dibattimento a distanza). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis nonche' nell'art. 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi: a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; b) qualora il dibattimento sia di particolare complessita' e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie. 1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 2. La partecipazione al dibattimento a distanza e' disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e' comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza. 3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e' adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno e' posto altresi' in grado, con medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. 4. E' sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. 5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione e' equiparato all'aula di udienza. 6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il suo giudice o, in caso di urgenza, il presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'art. 136 del codice. 7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.". "Art. 147-bis (Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso). - 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinante, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorita' che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise. 2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonche' delle cautele adottate per assicurare la regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'art. 136 del codice. 3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal comma 2 nei seguenti casi: a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis nonche' dall'art. 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice; b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile; c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'art. 51 comma 3-bis, o dall'art. 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51 comma 3-bis o dall'art. 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice, anche se vi e' stata separazione dei procedimenti. 4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dall'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6. 5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficolta' ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame. |
| Art. 9. Notificazioni (( 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale. 2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalita' di cui al comma 2". 2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "o della polizia giudiziaria" sono soppresse. 3. E' abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilita', di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresi' l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161" )). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 148, 149 e 677 c.p.p., come modificati dalla presente legge: "Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. 2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo. 2-bis. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale. 2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalita' di cui al comma 2. 3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. 4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e avvenuta. 5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.". "Art. 149 (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo). - 1. Nei casi di urgenza, il giudice puo' disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria. 2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata. 3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'art. 157, commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo. 4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e' avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma. 5. Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e' eseguita, per estratto, mediante telegramma.". "Art. 677 (Competenza per territorio). - 1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartenente al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. 2. Quando l'interessato non e' detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non puo' essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di piu' sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima. 2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilita', di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresi' l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 161.". |
| Art. 10. Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata all'unita' previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, puo' essere ripartita ai medesimi fini, in termini di competenza e di cassa, anche tra altri centri di responsabilita' amministrativa del Ministero dell'interno. Riferimenti normativi: - La legge 26 febbraio 1992, n. 212 reca: (Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale) |
| Art. 10-bis. Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale 1. All'articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter, e' aggiunto il seguente: "3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.". 2. All'articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: "1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.". 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime. 4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transi-torie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia. 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I. 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter. - Si riporta il testo dell'art. 328 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 328 (Giudice per le indagini preliminari). - 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari. 1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. - Si riporta il testo dell'art. 118-bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale: "Art. 118-bis (Coordinamento delle indagini). - 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2 lettera a) del codice, ne da' notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. 2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto. 3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non e' stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello puo' riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione e' promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro." - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 reca : "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale". - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144: "Art. 4-bis. - 1. La disposizione dell'art. 328, comma 1-bis, del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. |
| Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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