IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1997, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Sannio" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati, operatori del settore ed organizzazioni di categoria, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata ""Sannio Falanghina" previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra; Visto il parere favorevole della regione Campania sulla sopra citata domanda; Considerato che il mercato dei vini, per il mutato gusto dei consumatori, e' orientato verso prodotti meno aciduli; che l'utilizzo della tecnologia del freddo nella produzione dei mosti e dei vini inerenti alla tipologia sopra citata porta all'abbassamento dell'acidita' totale; che la raccolta delle uve, rispetto al passato, avviene in uno stato di maturazione piu' avanzato; Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata ""Sannio Falanghina", in conformita' alla decisione assunta dal sopra citato Comitato; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata ""Sannio Falanghina" previsto, all'art. 6 del disciplinare di produzione, e' ridotto da 5,5 g/l a 5,0 g/l. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |