Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 novembre 2001
Modalita' e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL.

IL DIRIGENTE GENERALE
dell'ufficio centrale per l'orientamento
e la formazione professionale dei lavoratori

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante "Legge quadro in materia di formazione professionale", e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il Regolamento CE n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
Visti i Regolamenti CE n. 1784/99, n. 1262/99, relativi al Fondo sociale europeo;
Visto il Regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99, per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 relativo alle azioni di informazione e pubblicita' a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
Vista la comunicazione della Commissione europea n. C(2000) 853 del 14 aprile 2000 che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria EQUAL, relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro;
Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 43 del 26 marzo 2001 recante approvazione del programma di iniziativa comunitaria per la lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro (EQUAL) in Italia;
Visto l'avviso 02/01 del 7 maggio 2001 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Modalita' e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria EQUAL";
Visto l'art. 5 della legge n. 183/1987 con la quale e' stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione del 22 giugno 2000 del CIPE, che definisce le aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di iniziativa comunitaria EQUAL; INTERREG III, LEADER + e URBAN II, relativi al periodo 2000-2006;
Viste le risultanze del gruppo tecnico di lavoro ex decreto ministeriale 15 maggio 2000, dell'11 ottobre 2000 e nelle more della procedura di registrazione del relativo decreto;
Visti gli atti dei due comitati di valutazione istituiti con i decreti dirigenziali n. 320/IV/2001 del 24 settembre 2001 e n. 328/IV/2001 del 28 settembre 2001 relativi alle procedure di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso 02/01 del 7 maggio 2001;
Considerato il punteggio minimo di finanziabilita' fissato in 650 punti dal gruppo tecnico di gestione dell'iniziativa;
Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza dell'iniziativa EQUAL nella seduta del 5 novembre 2001, relativo alla procedura di selezione dei partenariati di sviluppo settoriali posta in essere dal Ministero del lavoro;
Considerate le risorse disponibili ai sensi del DOCUP dell'iniziativa comunitaria EQUAL cosi' come riportato nell'avviso 02/01 sopra richiamato e la necessita' di conseguirne il pieno utilizzo;
Ritenuto opportuno, in considerazione della natura di laboratorio di innovazione propria dell'iniziativa, favorire attraverso riduzioni lineari nella misura del 30% dei finanziamenti richiesti, un ampliamento del numero delle sperimentazioni settoriali;
Considerate le disponibilita' delle singole misure, cosi' come previsto dal citato avviso, pari ad euro 14.102.213 per la misura 1.1; pari ad euro 10.446.084 per la misura 1.2; pari ad euro 13.057.605 per la misura 2.2; pari ad euro 14.102.213 per la misura 3.1; pari ad euro 5.223.043 per la misura 4.2; pari ad euro 10.446.084 per la misura 5.1;
Visto che altri finanziamenti pubblici o privati eventualmente previsti nelle proposte presentate sono sostitutivi, per l'importo reso disponibile, del contributo pubblico nazionale a carico del Fondo di rotazione da indicare nei successivi atti di concessione;
Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Sono ammessi a finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, n. 33 progetti presentati ai sensi dell'avviso di cui in premessa e di seguito indicati: ----> Vedere TABELLE alle Pagg. 16 - 17 della G.U. <----
 
Art. 2.
Per lo svolgimento della sola azione 1 agli stessi partenariati, visto il finanziamento massimo complessivo risultante dal precedente articolo, e' assegnata, ai sensi dell'avviso 02/01, la somma massima a fianco di ciascuno indicata; ----> Vedere TABELLE alle Pagg. 18 - 19 della G.U. <----
 
Art. 3.
Ai sensi del documento unico di programmazione dell'iniziativa e dell'avviso 02/01 del 7 maggio 2001, l'ammissione all'azione 2 e il suo finanziamento sono comunque subordinati alla conferma da parte dell'amministrazione, prevista al termine dell'azione 1.
 
Art. 4.
L'erogazione dei finanziamenti per entrambe le azioni ammesse avverra' sulla base di successivi specifici e autonomi atti di concessione.
Il primo, relativo all'azione 1, contestualmente all'inizio delle attivita', e il secondo, relativo all'azione 2, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo precedente.
 
Art. 5.
Per l'attuazione degli stessi sono impegnate risorse complessive pari a euro 54.954.917,83, di cui euro 29.651.664,18 a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e euro 25.303.253,65 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987.
I finanziamenti dei singoli partenariati, i referenti, le misure, la ripartizione tra Fondo sociale europeo e cofinanziamento pubblico nazionale risultano specificate nelle tabelle di cui all'art. 1.
 
Art. 6.
L'erogazione dei finanziamenti avverra' sotto forma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento CE n. 1260/99 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti e sara' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilita' delle spese.
Roma, 14 novembre 2001
Il dirigente generale: Vittore
 
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