Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 7 novembre 2001
Regolamento in materia di procedure sanzionatorie. (Deliberazione n. 425/01/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 7 novembre 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare, l'art. 34 del suddetto regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Visto il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorita', approvato con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
Ritenuta la necessita' di dotarsi di un regolamento per la definizione delle procedure interne aventi rilevanza esterna dirette all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorita';
Vista la proposta del segretario generale;
Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa;
Delibera:
Articolo unico
1. L'Autorita' adotta il regolamento recante le procedure dirette all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 7 novembre 2001
Il presidente: Cheli
 
Allegato A
alla delibera n. 425/01/CONS
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Autorita', l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
b) per organo collegiale, l'organo collegiale cui spetta il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento;
c) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con deliberazione del Consiglio del 16 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;
d) per dipartimento, il dipartimento che, conformemente al presente regolamento, svolge le attivita' preparatorie ed istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;
e) per responsabile del procedimento, il responsabile di ciascuna unita' organizzativa o altro funzionario all'uopo designato a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, e' assegnata la responsabilita' dello svolgimento delle attivita' istruttorie e ogni altro adempimento inerente il procedimento di cui al presente regolamento;
f) per regolamento concernente l'accesso ai documenti, il regolamento approvato dall'Autorita' con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorita', in tutte le ipotesi in cui le procedure sanzionatorie non siano diversamente disciplinate da specifiche norme di legge.
Art. 3.
Impulso al procedimento
1. L'Autorita' esercita il potere sanzionatorio:
a) d'ufficio, ove nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali venga a conoscenza di infrazioni;
b) su denuncia.
2. Le attivita' istruttorie, di accertamento e di contestazione delle violazioni sono svolte dai dipartimenti ai sensi del regolamento di organizzazione e conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.
3. Le denunce di infrazione debbono essere inviate al dipartimento vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo.
4. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni opportuna ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati, redige articolata relazione in merito e la trasmette, unitamente ai relativi atti, al dipartimento garanzie e contenzioso.
5. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo propone all'organo collegiale l'archiviazione delle denunce generiche o manifestamente infondate.
Art. 4.
Avvio del procedimento
1. Il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 4, ovvero acquisita notizia della violazione nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), procede all'accertamento formale dei fatti, redigendo processo verbale, previo eventuale esperimento di attivita' istruttoria ai sensi dell'art. 5. Dispone quindi l'avvio del procedimento sanzionatorio con l'atto di contestazione, che contiene una sommaria esposizione dei fatti, la violazione riscontrata, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove e' possibile prendere visione degli atti, il termine entro cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7, comma 1, e la possibilita' di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile.
2. L'atto deve altresi' contenere l'indicazione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, che non puo' essere superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione, prorogabili per ulteriori sessanta giorni, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori informazioni.
3. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento formale dei fatti di cui al comma 1 e con le modalita' di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 5.
Attivita' istruttoria
1. Qualora sia necessario acquisire elementi di valutazione, il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso o il responsabile del procedimento possono disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.
2. La richiesta deve indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;
b) lo scopo della richiesta;
c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
d) le modalita' attraverso cui fornire le informazioni;
e) le sanzioni eventualmente applicabili.
Art. 6.
Accesso ai documenti
1. I soggetti ai quali e' stato notificato l'atto di contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalita' previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti.
Art. 7.
Partecipazione al procedimento
1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonche' chiedere di essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.
2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno sette giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti. Dell'audizione e' redatto verbale.
Art. 8.
Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori
1. Il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso, decorso il termine di cui all'art. 7, comma 1 - ovvero quello di sessanta giorni, nei casi in cui sia consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 - trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione, previa proposta del responsabile del procedimento, la relazione e lo schema di provvedimento, unitamente alle memorie e ai verbali di cui all'art. 7.
2. L'organo collegiale dispone l'archiviazione del procedimento ovvero, ove ritenga fondata la contestazione, adotta i provvedimenti sanzionatori previsti.
3. In caso di violazione punita con sanzione pecuniaria, l'organo collegiale determina l'entita' della somma dovuta, in base ai criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ne ingiunge con ordinanza il pagamento, insieme alle spese, all'obbligato.
4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorita' giurisdizionale a cui e' possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone