Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI FOGGIA
DECRETO 28 novembre 2001
Approvazione dello statuto.

IL RETTORE

Visto il Decreto Ministeriale del 5 agosto 1999 di istituzione dell'Universita' degli Studi di Foggia;
Visto la Legge n. 168 del 09.05.1989, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del Senato Accademico Integrato di cui all'art. 16 della citata Legge n. 168/89;
Vista la delibera del 27.07.2001 con la quale il Senato Accademico Integrato, acquisito, il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 2001, ha approvato lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Foggia;
Vista la nota rettorale n. 11064 del 4 settembre 2001 con il quale lo Statuto medesimo e' stato rimesso al MIUR per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Visto il Decreto Ministeriale del 12 novembre 2001 con il quale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, Legge n. 168/89, il Ministro dell'Istruzione Universita' e Ricerca ha chiesto il riesame dello Statuto in parola per vizi di legittimita' e per vizi di merito;
Considerato che il Senato Accademico Integrato, convocato in data 26.11.2001, preso atto che il medesimo Decreto Ministeriale e' stato trasmesso in data 20 novembre 2001, ha ritenuto di non essere legittimato al riesame dello Statuto, sulla base dei citati rilievi, in quanto pervenuti oltre i termini perentori previsti dalla legge n. 168 del 1989;
Ritenuto che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello Statuto dell'Universita' degli Studi di Foggia;

DECRETA

Ai sensi della L. n. 168 del 09.05.1989 e' emanato lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Foggia, allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Foggia, 28 novembre 2001
Il rettore: Muscio
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1 1. L'Universita' degli Studi di Foggia, di seguito denominata Universita' o Ateneo, realizza le proprie finalita' di formazione e di organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente, secondo le disposizioni dello Statuto. 2. Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali garantisce la partecipazione nelle forme e nei modi previsti nello Statuto. 3. Ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato.
ART. 2 1. L'Universita' assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attivita' i principi di efficienza ed efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati dal presente Statuto, la qualita' e l'economicita' dei risultati.
ART. 3 1. L'Universita' organizza la propria attivita' didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio. 2. L'Universita' garantisce la piena autonomia delle strutture didattiche e il piu' ampio pluralismo scientifico e di pensiero. 3. L'Universita' favorisce la partecipazione degli studenti all'attivita' didattica nella prospettiva di una compiuta formazione culturale degli stessi.
ART. 4 1. L'Universita', sede primaria dell'attivita' di ricerca scientifica, ne incentiva lo sviluppo. 2. L'Universita' adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attivita' di ricerca e garantisca nel contempo la liberta' e l'autonomia del singolo ricercatore. 3. L'Universita' favorisce la diffusione dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee.
ART. 5 1. L'Universita' informa la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di decentramento. 2. L'Universita' assicura il funzionamento delle strutture mediante l'adozione di una organizzazione funzionale per servizi omogenei. 3. L'Universita' cura la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione universitaria.
ART. 6 1. L'Universita' riconosce nel rapporto con le Organizzazioni Sindacali un efficace contributo alla democraticita' dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione.
ART.7 1. L'Universita' si adopera per garantire la parita' di condizioni di studio e di lavoro. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscono la piena realizzazione.
ART. 8 1. L'Universita' promuove la collaborazione con Universita' e Istituti di ricerca italiani e stranieri, e, in particolare, con quelli dell'Unione Europea, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunita' in cui opera.
ART. 9 1. L'Universita' favorisce le attivita' culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo sport Universitario, istituito secondo le forme e le modalita' previste dalla legislazione vigente.
ART. 10
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE 1. L'Universita' garantisce la massima pubblicita' di tutte le sue attivita', di cui sara' possibile conoscere l'oggetto, le modalita' di svolgimento, i responsabili e le fonti di finanziamento. 2. L'Universita' assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo secondo la normativa vigente. Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico ed emanato con Decreto Rettorale, stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicita', in conformita' alla legislazione vigente. 3. I documenti amministrativi, e in particolare i bilanci e i documenti finanziari dell'Universita' e di ogni centro di spesa, devono essere strutturati in modo da garantire una informazione chiara e completa.
TITOLO II
FONTI NORMATIVE
ART. 11
STATUTO 1. Il presente Statuto, adottato, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e degli artt. 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n.168, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Universita' di Foggia, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente. 2. La revisione dello Statuto e' deliberata dal Senato Accademico a maggioranza dei componenti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. 3. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello Statuto: a) il Rettore; b) il Senato Accademico, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti; c) il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti; d) una Facolta' dell'Ateneo, con deliberazione adottata dal rispettivo Consiglio a maggioranza dei componenti; e) un Dipartimento dell'Ateneo con deliberazione adottata dal Consiglio a maggioranza dei componenti; f) il Consiglio degli Studenti con deliberazione adottata a maggioranza dei Componenti. 4. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore sono esaminate e decise entro i sei mesi successivi. 5. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto.
ART. 12
AUTONOMIA NORMATIVA 1. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altra disciplina necessaria all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonche' al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.
ART. 13
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO 1. Il Regolamento generale di Ateneo detta le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Universita'. In particolare, il Regolamento generale dell'Ateneo determina: a) le modalita' per l'elezione degli organi di ogni ordine e grado, nonche' quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali; b) le modalita' di convocazione, di validita' delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali; c) le modalita' secondo le quali le singole strutture periferiche possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento; d) le modalita' di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione centrale e periferica nel rispetto dei principi e criteri previsti dal presente Statuto; e) le norme per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca; f) le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato per le pari opportunita' e del Nucleo di valutazione interna; 2. Il Regolamento generale di Ateneo e' deliberato, a maggioranza dei suoi componenti, dal Senato Accademico, previo parere conforme del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Consigli di Facolta' e di Dipartimento ed il Consiglio degli Studenti, ai sensi dell'art. 6 della L. 9 maggio 1989, n. 168. 3. Le modifiche del Regolamento generale di Ateneo sono deliberate con le procedure previste dall'art. 11 del presente Statuto.
ART. 14
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformita' a quanto previsto dall'art.11, della L.19 novembre 1990 n.341 e successive modificazioni e integrazioni, l'ordinamento degli studi dei corsi attivati nell'Ateneo. 2. Il Regolamento didattico di Ateneo fissa, altresi', i criteri e le modalita' di organizzazione delle attivita' di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonche' le modalita' di attuazione del servizio di tutorato. 3. Il Regolamento didattico di Ateneo e' adottato dal Senato Accademico a maggioranza dei componenti, nei modi e con le procedure previste dall'art. 11, della L. 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 15
REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE,
LA FINANZA E LA CONTABILITA' 1. Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina, in conformita' a quanto disposto dall'art. 7, co. 8, della L. 9 maggio1989, n. 168, i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta dei conti di sola cassa. 2. Il Regolamento di Ateneo specifica le strutture cui e' attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e definisce in particolare gli ambiti di autonomia di gestione, di spesa e di assunzione di impegni con terzi. 3. Il Regolamento e' emanato con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti, sentiti il Senato Accademico, i Consigli di Facolta', di Dipartimento e degli Studenti.
ART. 16
REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE,
DI RICERCA E DI SERVIZIO 1. Le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, possono adottare propri regolamenti nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti di Ateneo. 2. Tali regolamenti sono votati a maggioranza dei componenti dai rispettivi Consigli e sono sottoposti al controllo di legittimita' e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore. 3. In conformita' con quanto previsto dall'art. 11 della L. 19 novembre 1990 n. 341, i regolamenti delle strutture didattiche determinano l'articolazione dei corsi di studio, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative Commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza anche con riferimento alla condizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi, nonche' la propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di quanto previsto dall'art. 9, co. 2, lett. d) della L. 19 novembre 1990 n. 341.
ART. 17
BOLLETTINO DI ATENEO Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo.
TITOLO III
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE
ART. 18
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE DELL'UNIVERSITA' 1. L'Universita' ha autonomia finanziaria e contabile nei limiti dei principi fissati dalla legislazione vigente. 2. l criteri per la gestione finanziaria e contabile sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', in modo da assicurare l'economicita', l'efficacia e l'efficienza dei centri di spesa. 3. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', disciplina l'introduzione di un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo al fine di assicurare il controllo di gestione.
ART. 19
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE DELLE STRUTTURE 1. Alle Facolta', ai Dipartimenti e ai Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca e' attribuita autonomia finanziaria e di spesa nei limiti previsti dal Regolamento di cui all'art. 15 del presente Statuto.
TITOLO IV
ORGANI DI ATENEO
CAPO I
ART. 20
ORGANI DI GOVERNO 1. Sono Organi di governo dell'Universita' il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.
ART. 21
RETTORE 1. Il Rettore rappresenta l'Universita', assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di governo ed e' garante della liberta' di ricerca e di insegnamento. 2. In particolare, al Rettore spetta: a) rappresentare legalmente l'Universita'; b) rappresentare in giudizio l'Universita'; c) emanare gli atti con rilevanza esterna di propria competenza; d) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione; e) disporre l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi di governo; f) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Amministrativo; g) esercitare il potere disciplinare per il personale docente, i ricercatori e il personale assimilato; h) presentare, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sulle attivita' dell'Universita'; i) presentare al Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e alle altre Autorita' centrali le relazioni previste dalla legge; j) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, adottando provvedimenti diretti a garantire l'individuazione delle eventuali responsabilita'; k) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attivita' delle strutture anche didattiche e di ricerca; l) designare un Pro-Rettore vicario, fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento; m) affidare ad altri professori di ruolo e a ricercatori dell'Ateneo, dandone comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, e che comportino compiti, anche di rappresentanza istituzionale, ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attivita' definite; n) esercitare tutte le attribuzioni demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario. 3. Nei casi di necessita' e di urgenza, il Rettore puo' assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva. 4. Su proposta del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore puo' nominare una o piu' Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalita' di designazione e nomina dei componenti di tali Commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 5. Il Rettore e' eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno. Per l'elezione del Rettore e' richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti e, in caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parita' quello piu' anziano anagraficamente. 6. L'elettorato attivo spetta: - a tutti i professori di ruolo; - a tutti i ricercatori; - ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi di governo dell'Universita'; - ai componenti del Consiglio degli Studenti. 7. Il Rettore e' nominato con decreto del Ministro; dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.
ART. 22
SENATO ACCADEMICO 1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Promuove la cooperazione con altre Universita' e Centri culturali e di ricerca nazionali e internazionali. Assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive. 2. In particolare, il Senato Accademico: a) predispone, sentito per gli aspetti di competenza il Consiglio di Amministrazione, i piani pluriennali previsti dalla legislazione vigente valutando e coordinando le proposte elaborate dai Consigli di Facolta' e dai Consigli di Dipartimento. b) determina i criteri generali per la distribuzione fra le Facolta' delle risorse finanziarie necessarie per l'istituzioni dei posti di professore e di ricercatore, sentiti i Consigli di Facolta' interessati; b) delibera la ripartizione tra le Facolta' delle risorse finanziarie relative all'istituzione di posti di professore di ruolo e di ricercatore, sulla base dello stanziamento disposto al riguardo dal Consiglio di Amministrazione. c) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore su proposta delle Facolta' e previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza; d) attribuisce, su proposta dei Consigli di Dipartimento, ove attivati, o in mancanza dei Consigli di Facolta', ai differenti settori scientifico-disciplinari gli assegni di ricerca, le borse post-dottorato e le borse per i dottorati di ricerca, previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza; e) formula al Consiglio di Amministrazione proposte motivate per la ripartizione del personale tecnico amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca; f) determina i criteri per la ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche; g) adotta il Regolamento Generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di Amministrazione, e sentiti i Consigli di Facolta' e di Dipartimento; h) adotta il Regolamento didattico di Ateneo nei modi e con le procedure previste dall'art. 11 della L. 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni; i) adotta, sentito il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, il Regolamento del sistema informativo di Ateneo; j) adotta, sentito il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, il Regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo di Ateneo; k) esprime parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; l) approva i regolamenti adottati dalle singole strutture didattiche e di ricerca, verificandone la legittimita' e il merito, nella forma della richiesta di riesame; m) delibera, nei limiti consentiti dalla legge, a maggioranza dei componenti, eventuali limitazioni all'accesso ad un corso di studio, su proposta del Consiglio del Corso di studio interessato; n) determina, sentite le Facolta' interessate o su loro proposta, l'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori delle Facolta' e ne dispone, con periodicita' almeno triennale, le eventuali variazioni in conformita' con gli ordinamenti didattici e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca; effettua l'attribuzione dei posti di professore e di ricercatore di nuova istituzione; o) autorizza, su proposta dei Consigli di Corso di studio e previo parere favorevole del Consiglio di Facolta' e del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di rispettiva competenza, la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative secondo le modalita' stabilite dalla normativa regolamentare; p) autorizza, su proposta dei Consigli di Facolta' e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, la stipulazione di contratti aventi ad oggetto la responsabilita' di un corso ufficiale di insegnamento, secondo le modalita' stabilite dalla normativa regolamentare; q) delibera, su proposta dei Consigli di Facolta' e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, l'attivazione dei curricula e dei Corsi di studio, nonche' la loro disattivazione; r) esprime parere, su proposta dei Consigli di Facolta', in merito all'attivazione di corsi di orientamento per gli studenti e di servizi didattici integrativi; s) delibera l'afferenza ai Dipartimenti dei docenti e dei ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione; t) delibera, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, la costituzione dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca, nonche' la modificazione e disattivazione degli stessi, nel rispetto dei principi fissati nel presente Statuto; u) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio; v) delibera l'attivazione di nuove Facolta', di nuovi Corsi di Diploma, di Laurea e di Dottorato, di master e di altre iniziative didattiche, nonche' delle connesse strutture di servizio, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; w) formula proposte ai fini della formazione del bilancio di previsione; x) delibera le modifiche e la revisione dello Statuto in conformita' alle norme stabilite per il relativo procedimento. 3. Al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse. Al Senato Accademico spetta il compito di indicare, altresi', parametri di efficienza e di efficacia per la valutazione della didattica e della ricerca. 4. Il Senato Accademico e' composto da: a) il Rettore; b) il Pro-Rettore; c) i Presidi di Facolta'; d) tre componenti per ogni Facolta' dell'Ateneo, appartenenti ai ruoli di professori di ruolo e dei ricercatori, eletti nelle rispettive categorie di appartenenza; e) n. 1 rappresentante degli studenti per ogni Facolta'; f) una rappresentanza del personale Tecnico-Amministrativo, pari al 15% dei componenti, arrotondato per eccesso a unita'. 5. I rappresentanti delle Facolta', del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. 6. Il Senato Accademico e' convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di 1/3 dei suoi componenti. 7. Alle riunioni del Senato Accademico partecipano, con voto consultivo, il Pro-Rettore e il Direttore Amministrativo, che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. Il Pro-Rettore, in assenza del Rettore, gode di voto deliberativo. 8. Le modalita' di funzionamento del Senato Accademico sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza dei componenti.
ART. 23
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: a) delibera il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentiti gli organi di cui all'art. 15, co.3; b) adotta, su proposta del Direttore Amministrativo, il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi; d) approva, sentito il parere del Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti nei limiti di cui all'art. 29, comma 1, lett. b), i bilanci di previsione e il conto consuntivo e delibera sui provvedimenti comportanti un onere per il bilancio dell'Ateneo, nei limiti delle competenze definite ai sensi dell'art. 15, comma 2; e) provvede alla programmazione triennale del personale tecnico-amministrativo; delibera sulla ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra strutture didattiche e di ricerca e stabilisce i criteri generali per la ripartizione del rimanente personale, tenuto conto delle proposte del Senato Accademico; f) delibera, su proposta del Direttore Amministrativo, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo; g) provvede alla ripartizione dei finanziamenti destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche in conformita' ai criteri generali determinati dal Senato Accademico e fissa i criteri per la ripartizione delle altre risorse finanziarie; h) determina, sentito il Consiglio degli Studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresi', le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi; i) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni e delibera in ordine agli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti; j) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui e' parte l'Universita'; k) predispone e approva il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico; assegna altresi' gli spazi disponibili, sentiti gli organi collegiali delle strutture interessate; l) approva, nei casi previsti, i contratti e le convenzioni stipulate dai Dipartimenti con enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, previo parere favorevole del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza; m) delibera, su proposta dei Consigli di Facolta' e acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, in merito all'attivazione dei corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi; n) vigila sulla conservazione dei beni mobili ed immobili; o) delibera con atto ricognitivo sulla dotazione organica complessiva dell'Ateneo; 2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Rettore, nomina il Direttore Amministrativo e puo' revocargli l'incarico secondo la legislazione vigente. 3. Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, d'intesa, vigilano sulla corretta gestione delle risorse. 4. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da: a) il Rettore, che lo presiede; b) il Pro-Rettore; c) il Direttore Amministrativo, che svolge anche le funzioni di segretario; d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia; e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia f) tre rappresentanti dei ricercatori; g) cinque rappresentanti degli studenti; h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; i) un rappresentante designato dal Comune di Foggia; j) un rappresentante designato dalla Amministrazione Provinciale di Foggia; k) un rappresentante per ogni Ente che concorra, per la durata dell'intero mandato, al finanziamento dell'Universita' con un contributo annuo non inferiore allo 0,25% delle entrate complessive risultanti dal bilancio consolidato dell'Universita' (escluse le partite di giro). 5. I rappresentanti di cui alle lettere i), j) e k) del comma 4, non devono avere, con l'Universita' di Foggia, alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, liti pendenti e ne' essere iscritti alla stessa. Neppure possono essere professori di ruolo, ricercatori o titolari di contratti di insegnamento o di corsi integrativi didattici in altre Universita'. 6. Il Consiglio di Amministrazione e' nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. I rappresentanti elettivi sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta. I rappresentanti, di cui al co. 4, lett. i), j) e k) cessano dalla carica congiuntamente ai componenti elettivi e sono ridesignabili consecutivamente per una sola volta.. 7. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti. 8. Le modalita' di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite da apposito regolamento approvato a maggioranza dei componenti.
CAPO II
ART. 24
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' 1. Al fine di garantire le pari opportunita' tra uomini e donne, anche attraverso idonee iniziative di organizzazione del lavoro e dello studio, e' istituito un apposito Comitato ai sensi della legislazione vigente. 2. I criteri di composizione e di funzionamento del Comitato sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo
ART. 25
COMITATO DEI SOSTENITORI 1. L'Universita' puo' attivare la costituzione di un Comitato dei sostenitori con lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive locali, nazionali ed internazionali. 2. Le modalita' di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 26
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita'. 2. Esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio. 3. L'Universita' mette a disposizione dei revisori dei conti i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni. 4. I criteri di composizione e le modalita' di funzionamento dei Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. In ogni caso i componenti non devono avere rapporti di lavoro subordinato o autonomo ne' liti pendenti con l'Universita' di Foggia. 5. I componenti del collegio sono nominati dal Rettore, sentito il preventivo parere del Consiglio di Amministrazione.
ART. 27
NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA 1. E' costituito il Nucleo di Valutazione interna per la valutazione della gestione amministrativa, della didattica, e della ricerca. Il Nucleo non ha poteri di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture universitarie. 2. Il Nucleo e' composto da 5 membri esperti nel campo della valutazione, di cui 3 individuati in ambito accademico. I membri sono nominati dal Rettore su proposta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 3. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni e possono essere nominati consecutivamente per un altro triennio. 4. I criteri per la valutazione sono fissati secondo la normativa vigente e alla luce dei parametri di riferimento individuati, sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La valutazione delle strutture amministrative, della didattica e della ricerca e' svolta sulla base di criteri di efficacia e di efficienza. A tal fine, il Nucleo recepisce le indicazioni del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. 5. Ai fini della valutazione, il Nucleo recepisce gli elementi forniti, rispettivamente, all'inizio e alla fine del periodo di riferimento, da ogni struttura soggetta a valutazione e quindi procede, sulla base degli indicatori prescelti, alla verifica di congruenza tra risorse , obiettivi e risultati. 6. Il Nucleo di valutazione interna ha autonomia operativa. Il Nucleo ha diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla valutazione, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo redige una relazione annuale che deve essere trasmessa entro il 30 aprile di ciascun anno al Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'art. 1, co. 2, L. 370/99, nonche' al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico dell'Universita'.
ART. 28
COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 1. Il Comitato per lo Sport Universitario, la cui composizione e' prevista dall'art. 2 della Legge 28/6/77 n. 394, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attivita'. 2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivita' sono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo. 3. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi che saranno stanziati ai sensi della legislazione vigente.
ART. 29
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti. In particolare il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori su: a) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica; b) il bilancio, limitatamente alla parte concernente le previsioni di spesa per il servizio didattico; c) il Regolamento didattico di Ateneo; d) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; e) gli interventi di attuazione del diritto allo studio. 2. Il Consiglio degli studenti e' tenuto a formulare i pareri obbligatori di cui al comma 1 entro 30 giorni 3. Il Consiglio degli studenti adotta il proprio Regolamento e determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attivita' formative autogestite. 4. Il Consiglio degli studenti puo' formulare proposte in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti. Gli organi destinatari delle proposte del Consiglio degli studenti sono tenuti a discuterle entro 90 giorni. 5. Il Consiglio degli Studenti e' composto da: a) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico; b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Universita'; c) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Diritto allo Studio Universitario; d) i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario; e) un rappresentante per ogni Facolta' scelto, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, tra gli studenti facenti parte dei rispettivi Consigli.
ART. 30
AUTORITA' GARANTE DEGLI STUDENTI 1. Al fine di garantire la tutela e l'effettivita' dei diritti degli studenti puo' essere istituita, dal Regolamento generale di Ateneo, l'Autorita' garante degli studenti con il compito di: a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Universita'. Il Consiglio degli Studenti o singoli studenti possono rivolgersi alla Autorita' garante degli studenti, che, in conformita' alla normativa regolamentare, esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi competenti. b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero. c) presentare annualmente al Senato Accademico e al Consigli degli Studenti una relazione sull'attivita' svolta. Gli atti dell'autorita' garante degli studenti non sono vincolanti. 2. Le modalita' di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
ART. 31
COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DI ATENEO 1. E' istituita una Commissione didattica paritetica composta da docenti e studenti, con compiti di vigilanza sulle attivita' didattiche, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
ART. 32
COMMISSIONE SCIENTIFICA DI ATENEO E COMITATI D'AREA. 1. E' istituita una Commissione scientifica di Ateneo, con funzioni propositive e consultive in materia di ricerca. La composizione, le modalita' di elezione e le competenze della Commissione scientifica di Ateneo sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 2. Possono essere altresi' istituiti Comitati d'area in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo, con funzioni propositive e consultive. Le condizioni e le modalita' di istituzione delle Aree, la composizione e le modalita' di elezione dei componenti dei Comitati, nonche' le competenze ad essi assegnate, sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
TITOLO V
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
ART. 33
DIRITTO ALLO STUDIO 1. L'Universita', in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e in conformita' della legislazione vigente sul diritto agli studi universitari, organizza la propria attivita' e i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettiva e proficua la formazione universitaria raccordandosi con gli indirizzi del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento. Tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai soggetti capaci e meritevoli l'accesso agli studi. 2. In particolare, l'Universita': - agevola la frequenza ai corsi e lo studio mediante la predisposizione di orari articolati; - predispone gli strumenti per garantire il diritto allo studio delle persone disabili; - promuove corsi per studenti lavoratori e corsi d'insegnamento a distanza; - istituisce servizi di orientamento per l'iscrizione ai corsi di laurea e di diplomi, e servizi di tutorato; - provvede alla diffusione di strumenti informatici e telematici nella didattica e nei servizi; - agevola l'inserimento di laureati e diplomati nel mondo del lavoro. 3. Le modalita' di attuazione dei principi contenuti nel presente articolo sono disciplinate dal Regolamento didattico di ateneo. 4. L'Universita' promuove ogni forma di utile collaborazione con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli preposti al diritto allo studio. 5. L'Universita' concorre all'attivita' di orientamento e di formazione culturale generale degli studenti e favorisce la compiuta partecipazione degli stessi alle attivita' universitarie. 6. Puo' istituire, su fondi propri oppure provenienti da contratti o convenzioni con altri soggetti pubblici e privati ovvero da atti di liberalita', borse di studio e sussidi per studenti, o per giovani laureati, anche per periodi di studio all'estero o per tirocini pratici. 7. L'Universita' promuove e organizza, valendosi della collaborazione delle altre Universita' pugliesi e dell'Ente Regione, un Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, allo scopo di: a) valutare le prospettive del mercato del lavoro; b) indicare le opportunita' esistenti nei vari settori.
ART. 34
TITOLI DI STUDIO 1. L'Universita' organizza l'attivita' didattica necessaria al conseguimento dei titoli di studio, secondo l'ordinamento degli studi determinato dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti delle strutture didattiche. 2. L'attivita' didattica si svolge nelle strutture didattiche denominate Corsi di studio e determinate dal Regolamento didattico di Ateneo. 3. L'attivita' didattica relativa al Dottorato di Ricerca e' regolata dal successivo art. 53.
ART. 35
FORMAZIONE FINALIZZATA E SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI 1. L'Universita', secondo criteri e modalita' stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo, organizza, in collaborazione con le scuole secondarie superiori e/o con gli enti preposti, attivita' di orientamento agli studi universitari al fine di favorire, tra gli studenti, una scelta consapevole. 2. In conformita' alle regole dettate dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Universita' puo', inoltre, deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare e indicando il Corso di studio responsabile, di organizzare: a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici. b) corsi di perfezionamento post-laurea; c) corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti; d) corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi; e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 3. L'Universita' rilascia attestati sull'attivita' svolta nei corsi di cui al comma 2 del presente articolo. 4. Le attivita' di cui al precedente comma 2 possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni di cui all'art. 66 del D.P.R. n.382/80. 5. Le deliberazioni di attivazione dei corsi di cui al precedente comma 2 sono adottate dal Senato Accademico e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, individuano le risorse necessarie. I criteri e le modalita' di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche interessate, secondo la normativa dettata dal Regolamento didattico di Ateneo. 6. L'Universita' favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attivita' formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgersi secondo i criteri e le modalita' fissate in apposito Regolamento adottato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio degli Studenti. 7. L'Universita', anche convenzionandosi con Enti pubblici e privati, favorisce e sostiene servizi sociali, ricreativi, sportivi e culturali ed attivita' formative per tutto il personale.
ART. 36
AMMISSIONE AI CORSI 1. Ogni limitazione dell'accesso ad un Corso di studio e' deliberata, nei limiti consentiti dalla legge, dal Senato Accademico a maggioranza dei componenti, su proposta della struttura didattica interessata. La deliberazione motivata deve tener conto del rapporto tra risorse disponibili e obiettivi di formazione culturale e professionale. 2. In ogni caso, le eventuali selezioni devono avvenire con modalita' tali da evitare ogni forma di discriminazione, anche indiretta. 3. Le prove previste per l'accesso ad un Corso di studio devono, tendenzialmente, svolgersi in modo da consentire ai soggetti interessati la partecipazione ad analoghe prove presso altre sedi universitarie, nonche' la partecipazione a quelle previste per l'accesso ad altri Corsi.
ART. 37
AUTONOMIA DIDATTICA E LIBERTA' DI INSEGNAMENTO 1. L'Universita', nel rispetto del presente Statuto e della normativa regolamentare, garantisce autonomia alle strutture didattiche attraverso le quali organizza la propria attivita' di insegnamento e formazione. 2. Le strutture didattiche, in conformita' alla normativa regolamentare, garantiscono il buon andamento dell'organizzazione didattica e il diritto all'apprendimento da parte degli studenti. 3. L'attivita' didattica e' organizzata in modo da assicurare il piu' ampio pluralismo scientifico e di pensiero. Ogni docente, nell'ambito del coordinamento operato dalla struttura didattica di cui fa parte, puo' determinare liberamente contenuti e metodi della propria attivita' d'insegnamento.
ART. 38
ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA DIDATTICA 1. L'Universita' articola l'offerta didattica in relazione alla diversa tipologia dei soggetti che avanzano domanda di formazione, con particolare riguardo agli studenti lavoratori; a tal fine promuove ed incentiva iniziative di sperimentazione, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza. 2. L'articolazione dei servizi didattici non comporta differenziazioni negli obiettivi didattici da conseguire.
ART. 39
COLLABORAZIONI 1 . Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Universita' promuove ogni forma di collaborazione con Universita' italiane e straniere, e in particolare con quelle della Unione Europea, incentivando lo scambio di docenti e studenti. 2. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni, lettorati di lingua straniera. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attivita' didattica nonche' di borse di dottorato e postdottorato anche riservate a studenti stranieri. Tali attivita' devono, in ogni modo, essere svolte sotto la responsabilita' di personale universitario. 3. L'Universita' assicura, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, la pubblicita' delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.
ART. 40
CONTRATTI PER ATTIVITA' DIDATTICA 1. L'Universita', nel rispetto della legislazione vigente e dei criteri soggettivi e oggettivi fissati in apposite norme regolamentari nonche' nei limiti delle disponibilita' finanziarie, puo' stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative. 2. Alle condizioni e nei limiti di cui al precedente comma puo', altresi', stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione autonoma che abbiano ad oggetto la responsabilita' di un corso ufficiale. Tali contratti possono essere stipulati solo quando non sia possibile provvedere con personale docente dell'Universita' di Foggia o di altra Universita'; in ogni caso non possono essere coperti piu' del 20 % degli insegnamenti necessari al conseguimento del titolo. Deroghe possono essere deliberate dal Senato Accademico per i corsi di nuova istituzione. Tali contratti hanno la durata massima di un anno accademico e possono essere rinnovati per due volte sole in un quinquennio. 3. I contratti di cui ai precedenti commi possono essere finanziati su fondi propri dell'Universita' oppure su fondi provenienti da convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati. 4. La disciplina regolamentare determina limiti minimi e massimi dei compensi da erogare. 5. Non e' consentita la stipulazione dei contratti di cui ai commi precedenti come contratti di lavoro subordinato, ne' lo svolgimento in tale forma della collaborazione ivi prevista.
ART. 41
TUTORATO 1. Ciascun Corso di studio deve assicurare un servizio di tutorato finalizzato a: a) assistere ed orientare lo studente lungo il corso degli studi, in particolare in occasione della scelta degli indirizzi e della predisposizione dei piani di studio, della programmazione di periodi di studio all'estero e di stage presso enti pubblici e privati nonche' della individuazione degli argomenti per la tesi di laurea; b) rimuovere gli ostacoli ad una proficua partecipazione all'attivita' didattica; c) rendere gli studenti attivamente partecipi al processo formativo. 2. Per il perseguimento di tali finalita' e in relazione alle necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei singoli, il tutore puo': a) avanzare ogni idonea proposta al Consiglio del Corso di studio; b) adottare ogni iniziativa volta a sviluppare nello studente autonome capacita' critiche di studio e di esposizione. Tali iniziative possono essere promosse e perseguite in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche. 3. Nell'ambito di ciascuna struttura didattica, il tutorato e' compito istituzionale dei professori di ruolo e dei ricercatori. Previa deliberazione del Senato Accademico, su conforme e motivata proposta della Facolta', il tutorato puo' essere svolto anche da titolari di assegno di ricerca e da dottorandi di ricerca. Ciascuno studente, di norma, e' seguito da uno stesso tutore per ogni ciclo omogeneo del corso di studio. 4. Le modalita' attuative del servizio di tutorato sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento del Corso di studio.
ART. 42
CORSI DI STUDIO 1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i Corsi di studio attivati presso l'Universita'; a ciascun Corso di studio corrisponde un curriculum diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto o piu' curricula strettamente connessi. 2. Il Regolamento didattico di Ateneo, ove il numero degli studenti lo renda opportuno e la disponibilita' delle risorse umane e materiali lo consenta, disciplina le modalita' per l'attivazione di piu' corsi diretti al conseguimento del medesimo titolo di studio. In tale ipotesi, il Regolamento determina, altresi', i criteri per ripartire gli studenti tra i diversi Corsi. 3. I Corsi di studio hanno autonomia organizzativa, nei limiti delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo. 4. Il Corso di studio adotta ogni deliberazione necessaria e opportuna per il buon funzionamento dell'attivita' didattica del curriculum o dei curricula di sua competenza. In particolare, il Corso di studio: a) adotta i Regolamenti di cui all'art.16, co. 3, del presente Statuto; b) approva annualmente i piani di studio, con relativi insegnamenti fondamentali ed obbligatori e rende pubblico il manifesto degli studi di ciascun curriculum; c) determina il numero di ore in cui si articola ciascun corso ufficiale; d) delibera annualmente l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici e la eventuale creazione di moduli didattici comuni a piu' insegnamenti nonche' la tipologia delle forme didattiche; e) coordina gli insegnamenti e i relativi programmi al fine di realizzare coerenti percorsi formativi; f) sulla base della programmazione didattica di cui alle precedenti lettere b) e d), determina annualmente la necessita' di attivita' di docenza e avanza alla Facolta' le relative richieste di assegnazione; g) propone la eventuale stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative; h) determina gli obblighi di frequenza e le relative modalita' di accertamento; i) organizza il servizio di tutorato; j) disciplina le prove di valutazione della preparazione conseguita dagli studenti e designa le relative commissioni; k) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti; l) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari; m) programma annualmente l'orario delle lezioni e delle altre attivita' didattiche; n) formula proposte ed esprime pareri nei casi previsti dal presente Statuto e dalla disciplina regolamentare.
ART. 43
ORGANI DEL CORSO DI STUDIO 1. Sono Organi del Corso di studio: a) il Consiglio; b) il Presidente. 2. Il Consiglio e' composto: a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso; b) dai professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo; c) dai professori a contratto titolari di un corso ufficiale; d) da una rappresentanza degli studenti; e) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. 3. La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Collegio, e' eletta ogni tre anni con il metodo proporzionale. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso di studio e quello passivo spetta per la durata legale del Corso di studio aumentata di un anno accademico. Le modalita' di elezione sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, pari al 7% dei componenti il Collegio, e' eletta ogni 3 anni secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, tra coloro che prestano attivita' per il Corso di studio. 5. I professori di ruolo e i ricercatori sono componenti dei Consigli di Corso di studio, con diritto di voto, nei quali abbiano la responsabilita' di un corso di insegnamento ovvero nel quale svolgono prevalentemente la loro attivita' didattica; possono partecipare, senza diritto di voto, ai Consigli degli altri corsi nei quali comunque svolgono attivita' didattica. 6. I componenti del Consiglio di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma 2 concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta. 7. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni di competenza del Corso di studio. 8. Il Consiglio e' presieduto da un professore di ruolo eletto dal Consiglio stesso fra i propri componenti e nominato dal Rettore. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta; convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle delibere ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio. 9. Il Consiglio, su proposta del Presidente, puo' designare quattro suoi componenti che, con il Presidente stesso, compongono la Giunta. 10. La Giunta esercita le funzioni di cui alle lett. h), k), l), m) dell'art. 41, co. 4, eventualmente delegate dal Consiglio.
ART. 44
FACOLTA' 1. I Corsi di studio sono raggruppati in Facolta', secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo. 2. Le Facolta' hanno autonomia di bilancio, sono dotate di autonomia gestionale e di poteri decisionali in materia di spesa nei limiti delle disposizioni di legge, del presente Statuto, del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'. Le modalita' di esercizio dell'autonomia finanziaria e di spesa sono fissate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'. 3. L'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori si articola per Facolta', secondo le decisioni del Senato Accademico adottate previo parere del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, e sentite le Facolta' interessate. 4. Ogni professore di ruolo e ricercatore e' assegnato ad una Facolta'. 5. La Facolta' adotta ogni deliberazione volta alla piu' razionale utilizzazione, nell'attivita' didattica, dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati. A tal fine la Facolta': a) ripartisce tra i professori di ruolo e i ricercatori del settore disciplinare interessato la domanda di attivita' didattica avanzata dal Consiglio di Corso di studio, attribuendo a ciascun docente un carico didattico non inferiore a quello di un corso ufficiale; b) nel caso di impossibilita' o difficolta' a far fronte alla domanda di cui alla lettera a), dichiara la vacanza ai fini dell'assegnazione di una supplenza; ove tale procedura dia esito negativo, puo' proporre la stipulazione di un contratto di insegnamento, nei limiti e secondo le modalita' previste dall'art. 39 del presente Statuto. 6. Sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i Consigli delle strutture interessate, la Facolta' adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati che non sia di competenza degli Organi di governo. Autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, previo parere dei Corsi di studio presso i quali gli stessi esplicano l'attivita' didattica. 7. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, acquisito il parere dei Consigli di Dipartimento interessati, la Facolta' provvede: a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore; b) alla destinazione dei posti ad essa assegnati di professore di ruolo e di ricercatore; c) alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori. Per tali deliberazioni la Facolta' puo' chiedere il parere dei Consigli di Corso di studio interessati. 8. La Facolta' adotta, altresi', ogni deliberazione necessaria o opportuna per coordinare l'attivita' didattica dei Corsi di studio ad essa afferenti. A tal fine, la Facolta', previo parere dei Consigli dei Corsi di studio interessati: a) propone al Senato Accademico l'attivazione dei curricula di studi e dei Corsi di studio, valutando la necessita' di risorse umane e materiali; b) propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, ciascuno per le proprie competenze, la disattivazione dei curricula di studio e dei Corsi di studio e la riallocazione delle risorse umane e materiali divenute disponibili; c) propone al Senato Accademico, ai fini dell'adozione del piano di sviluppo dell'Ateneo, un proprio piano di sviluppo che, tenendo conto delle richieste avanzate dai Consigli delle strutture interessate, coordini le esigenze della didattica con quelle della ricerca; d) contribuisce, per la parte di sua competenza, all'elaborazione del piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo; e) nell'ambito delle risorse rese disponibili dagli Organi di governo e nel rispetto degli indirizzi generali definiti dagli stessi, programma e definisce l'utilizzazione delle risorse per la didattica. 9. Le Facolta' con un unico Corso di studio svolgono anche le funzioni di quest'ultimo.
ART. 45
ORGANI DELLA FACOLTA' 1. Sono organi della Facolta': a) il Consiglio; b) il Preside; c) la Giunta, ove costituita.
ART. 46
CONSIGLIO DI FACOLTA' 1. Il Consiglio di Facolta' delibera sulle materie di competenza della Facolta'. 2. In particolare, il Consiglio di Facolta': a) avanza proposte e delibera in merito all'istituzione e all'attivazione di Corsi di studio, di corsi di dottorato, di scuole di specializzazione, di master, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di corsi di orientamento e di attivita' culturali e formative ai sensi dell'art. 6 della L. 19 novembre 1990, n. 341, sentiti i Consigli di Corso di studio per quanto di loro pertinenza e fatte salve le competenze dei Dipartimenti; b) propone al Senato Accademico le eventuali modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo; c) provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie ivi comprese quelle per il personale docente e i ricercatori; d) delibera la destinazione dei posti di ruolo vacanti di professore, e le modalita' di copertura, procede alle relative chiamate e prende atto delle conseguenti afferenze a Dipartimenti o Istituti; e) delibera la destinazione di nuovi posti di ricercatore, e, sentiti i Consigli di Dipartimento, la destinazione in merito al trasferimento dei ricercatori; f) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei Consigli di corso di studio interessati, la programmazione didattica, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalita' delle relative coperture; g) determina, nel rispetto della liberta' di insegnamento e sentito l'interessato, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio, autorizzando gli stessi, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti di afferenza, alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca; h) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni, consorzi che interessino i corsi di studio di pertinenza della Facolta'; i) delibera la utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione della Facolta'; j) puo' deliberare il Regolamento di Facolta';
ART. 47
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI FACOLTA' 1. Il Consiglio e' composto: a) dai professori di ruolo e dai ricercatori assegnati alla Facolta'; b) dai professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo; c) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo; d) da una rappresentanza degli studenti. 2. La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Consiglio, e' eletta ogni tre anni con metodo proporzionale; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di studio della Facolta' e quello passivo spetta per la durata legale del Corso di studio aumentata di un anno accademico. Le modalita' di elezione sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 3. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, e' costituita da due unita', e' eletta ogni tre anni secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo, tra coloro che prestano la propria attivita' presso la Facolta', ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. 4. I componenti del Consiglio di cui alle lettere b), c) e d), del precedente comma 1 concorrono alla formazione dei numero legale solo se presenti alla seduta. 5. I professori associati partecipano alle sedute ed alle conseguenti deliberazioni dei Consigli di Facolta' o di Corso di studio per tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario, alle dichiarazioni di avvio delle procedure di valutazione comparativa, alle chiamate del vincitore e alle persone dei professori di prima fascia. 6. I ricercatori partecipano alle sedute e alle conseguenti deliberazioni dei Consigli di Facolta' e di Corso di studio, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo di professore, alle dichiarazioni di avvio delle procedure di valutazione comparativa, alle chiamate del vincitore e alle persone dei professori ordinari ed associati. 7. I rappresentanti degli studenti partecipano alle sedute e alle conseguenti deliberazioni dei Consigli di Facolta' e di Corso di studio, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo di professore, alle dichiarazioni di avvio delle procedure di valutazione comparativa, alle chiamate del vincitore e alle persone dei professori ordinari ed associati e ricercatori. 8. Ai fini della determinazione dei quorum di validita' delle sedute e delle deliberazioni si fa riferimento alle componenti aventi diritto al voto. 9 In merito alle deliberazioni relative all'attribuzione di supplenze, di affidamenti, di contratti di insegnamento o di attivita' didattiche integrative partecipano alle deliberazioni del Consiglio di Facolta' solo i professori di ruolo e i ricercatori. 10. Le competenze non indicate ai commi 5, 6 e 7 spettano al Consiglio di Facolta' nella sua composizione allargata. 11. Nelle Facolta' che hanno un solo Consiglio di corso di studio il Consiglio di Facolta' si riunisce in composizione estesa a tutti i docenti titolari di corso presso la stessa Facolta', i quali, se non componenti il Consiglio di Facolta', partecipano con voto consultivo.
ART. 48
PRESIDE 1. Il Consiglio di Facolta' e' presieduto da un professore di I fascia a tempo pieno eletto dal Consiglio stesso fra i suoi componenti e nominato dal Rettore. Qualora manchi o non sia disponibile un professore di ruolo di I fascia a tempo pieno, puo' essere eletto un professore di ruolo di I fascia a tempo definito per la durata di un anno accademico. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una volta sola. 2. Il Preside rappresenta la Facolta', convoca e presiede il Consiglio di Facolta', e' responsabile della conduzione della stessa in conformita' agli indirizzi e alle determinazioni del Consiglio, di cui attua le deliberazioni. In particolare, il Preside: a) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla Facolta'; b) svolge attivita' di controllo e di vigilanza sul regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche ed organizzative che fanno capo alla Facolta'; c) predispone l'ordine del giorno del Consiglio di Facolta' e presenta allo stesso ogni argomento di discussione; d) nomina, sulla base delle proposte dei professori ufficiali e previa approvazione dei Consigli delle strutture didattiche interessate, le commissioni per gli esami di profitto; e) nomina le commissioni per gli esami di laurea e di diploma e ne fissa il calendario; f) esercita tutte le competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti. 3. La carica di Preside e' incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo. 4. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Consiglio di Facolta'. Per l'elezione del Preside e' richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti e, in caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parita' quello piu' anziano anagraficamente. 5. Il Preside puo' designare tra i professori di ruolo di prima fascia un Preside Vicario che lo sostituisca, in permanenza della carica, in caso d'assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni. In caso d'indisponibilita' di docenti di prima fascia, puo' essere designato Preside Vicario, per un anno accademico, rinnovabile, un docente di seconda fascia di ruolo della Facolta'. In caso di cessazione anticipata, le funzioni di Preside vengono assunte dal Decano della Facolta' chiamato ad attivare le procedure elettorali. Il Preside puo' affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti il Consiglio di Facolta' o ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio. 6. In relazione agli oneri ed all'impegno del suo incarico, il Preside puo' richiedere per il periodo del mandato la limitazione dell'attivita' didattica, purche' senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Universita'. La limitazione e' concessa con provvedimento del Rettore, su delibera del Senato Accademico.
ART. 49
GIUNTA DI FACOLTA' 1. Il Consiglio di Facolta', su proposta del Preside, puo' eleggere la Giunta. Il numero dei componenti la Giunta e' fissato dal Regolamento di Facolta'. 2. La Giunta e' presieduta dal Preside ed esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio di Facolta'.
TITOLO VI
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
ART. 50
RICERCA SCIENTIFICA: PRINCIPI GENERALI 1. L'attivita' di ricerca e' compito istituzionale di ogni professore di ruolo e ricercatore universitario ai quali l'Universita' assicura, mediante specifiche attivita' di programmazione, l'accesso ai mezzi finanziari, alle strutture e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento della ricerca scientifica di base ed applicata, nonche' per la creazione di grandi infrastrutture al servizio di entrambe. 2. Il Senato Accademico adotta il Regolamento per la programmazione dell'attivita' di ricerca scientifica e la disciplina dell'accesso ai mezzi finanziari, alle strutture e alle attrezzature, su parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza. 3. L'Universita' provvede a far conoscere i risultati della propria attivita' scientifica rendendone agevole l'acceso a chiunque ne abbia interesse, salvi i limiti di cui al comma 2 dell'art. 61.
ART. 51
STRUTTURE DI RICERCA 1. Per l'organizzazione e la gestione dell'attivita' di ricerca scientifica l'Universita' di Foggia si articola in Dipartimenti e Centri Interdipartimentali e Interuniversitari di Ricerca. Possono anche essere costituiti Organismi associativi aperti alla partecipazione di altre Universita' e di altri Enti pubblici e privati, italiani, stranieri ed internazionali. 2. E' vietata la costituzione di nuovi Istituti.
ART. 52
DIPARTIMENTO 1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa dell'attivita' di ricerca di professori di ruolo e ricercatori di uno o piu' settori disciplinari omogenei per fini o per metodo. 2. Il Dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore di ruolo e ricercatore e la sua facolta' di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello internazionale, nazionale e locale. In particolare, il Dipartimento: a) formula richiesta motivata di attivazione di corsi di dottorato di ricerca; b) organizza, in conformita' alla disciplina regolamentare, i corsi di dottorato di ricerca e partecipa alle relative attivita' didattiche affidate alla responsabilita' del collegio dei docenti di cui all'art. 53; c) propone il finanziamento di borse di dottorato e post-dottorato, anche riservate a studenti stranieri; d) concorre alle attivita' didattiche, mettendo a disposizione le proprie risorse per la migliore utilizzazione delle stesse; e) organizza le attivita' di ricerca ed e' responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi; f) organizza, altresi', le attivita' di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un professore di ruolo responsabile; g) avanza richieste di posti di ruolo di professori e di ricercatori che vengono trasmesse alle Facolta', sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' le Facolta' le coordinino con le esigenze della didattica; h) propone alle Facolta' la destinazione di posti di ruolo ai settori disciplinari ed esprime parere sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso la Facolta'; i) esprime parere sui provvedimenti, di competenza delle Facolta', relativi alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori; j) esprime parere sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facolta'; k) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. 3. Il Dipartimento avanza richiesta motivata di spazi, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione che delibera, previa valutazione da parte del Senato Accademico, in funzione delle esigenze didattiche e di ricerca. 4. Ciascun professore di ruolo o ricercatore dell'Universita' di Foggia opta, in coerenza con i propri obiettivi di ricerca, per un Dipartimento dell'Ateneo. Il professore di ruolo o ricercatore che non esercita l'opzione, e' assegnato d'ufficio dal Senato Accademico al Dipartimento, al quale la sua attivita' di ricerca e' giudicata piu' affine. La richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento, congruamente motivata, e' presentata al Senato Accademico che delibera, sentito il Dipartimento a cui il professore di ruolo o ricercatore intende afferire. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce il periodo minimo di permanenza nel Dipartimento prescelto o assegnato. 5. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa e dispongono di personale tecnico-amministrativo per il supporto alle attivita' di ricerca e di didattica previste. 6. L'ubicazione dei Dipartimenti, ove possibile, e' collegata con quella delle strutture didattiche interessate. 7. Al Dipartimento e' assegnato, con delibera dei Consiglio di Amministrazione, un segretario amministrativo che, in attuazione delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, collabora con il direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura. 8. La costituzione di un Dipartimento, proposta dai docenti interessati, e' deliberata dal Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza. Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici, individuate le risorse disponibili e delineato l'eventuale piano di sviluppo. 9. Non e' consentita l'attivazione di un Dipartimento con un numero di professori di ruolo e ricercatori inferiore a 12, di cui almeno 6 professori. Un Dipartimento e' disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore a 12 per tre anni accademici consecutivi.
ART. 53
ORGANI DEL DIPARTIMENTO 1. Sono organi del Dipartimento: a) il Consiglio; b) il Direttore; c) la Giunta. 2. Il Consiglio di Dipartimento e' composto: a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento; b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; c) da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca; d) da una rappresentanza degli studenti. I criteri di determinazione delle rappresentanze, nonche' le modalita' per la loro elezione, sono stabilite dai regolamenti di ciascun dipartimento. Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante. 3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento. 4. Il Direttore e' eletto, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed e' nominato con decreto rettorale. Qualora manchi o non sia disponibile un professore di ruolo di I fascia a tempo pieno, puo' essere eletto un professore di ruolo di I fascia a tempo definito. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento, nonche' ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi di ricerca nel Consiglio di Dipartimento. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. 5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attivita' del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri organi dell'Universita' ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. 6. La Giunta e' composta di norma da un professore di ruolo di I fascia, da un professore di ruolo di II fascia e da un ricercatore, oltre che dal Direttore e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. L'elezione avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti secondo le modalita' definite dal Regolamento di ciascun Dipartimento che stabilisce, altresi', il numero dei membri della Giunta. La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante. 7. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio.
ART. 54
DOTTORATO DI RICERCA 1. I Corsi di Dottorato di Ricerca si svolgono all'interno di uno o piu' Dipartimenti sotto la responsabilita' didattica di un Collegio di docenti costituito da professori di ruolo e da ricercatori. 2. Possono far parte del Collegio e svolgere attivita' didattica nel corso di dottorato anche docenti di altre Universita' italiane e straniere. 3. Le competenze del Collegio dei docenti sono determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.
ART. 55
DIPARTIMENTI INTERUNIVERSITARI 1. E' consentita la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra l'Universita' di Foggia e altre Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.
ART. 56
CENTRI INTERDIPARTIMENTALI E INTERUNIVERSITARI DI RICERCA 1. Per attivita' di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di piu' Dipartimenti o piu' Universita', possono essere costituiti Centri interdipartimentali o Interuniversitari di Ricerca. 2. La costituzione di un Centro di Ricerca interdipartimentale proposta dai dipartimenti interessati e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico. Il Senato Accademico indica anche la data di attivazione. I Centri Interuniversitari sono costituiti con apposita convenzione, approvato dagli Organi di governo delle Universita' interessate. 3. Partecipano all'attivita' del Centro docenti di ruolo, ricercatori e personale tecnico - amministrativo appartenenti ai Dipartimenti o agli Atenei interessati. 4. I Centri hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo le modalita' stabilite nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'. Le risorse necessarie per il funzionamento dei Centro dovranno essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti o dalle Universita' che ne hanno promosso la costituzione.
TITOLO VII
STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE
DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
ART. 57
CENTRI DI SERVIZIO DI ATENEO E INTERUNIVERSITARI 1. Per le attivita' di ricerca e formative che interessano l'Universita' nel suo complesso e che richiedono l'impiego di attrezzature comuni, possono essere costituiti Centri di servizio di Ateneo. 2. L'attivazione di tali Centri e' deliberata dal Senato Accademico, su parere del Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri e le modalita' previsti dal Regolamento generale di Ateneo. Il Senato Accademico delibera, altresi', i regolamenti di funzionamento dei Centri nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo. 3. E' consentita, altresi', la costituzione di Centri di servizio tra l'Universita' di Foggia e altre Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.
ART. 58
CENTRI DI SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALI E INTERFACOLTA' 1. Per la gestione di apparecchiature complesse, nonche' per l'organizzazione e l'erogazione di servizi che interessino piu' Dipartimenti o piu' Facolta', possono essere costituiti Centri interdipartimentali o interfacolta' di sostegno a particolari settori di ricerca ovvero diretti a migliorare l'organizzazione e l'offerta didattica. 2. L'attivazione di tali Centri e' deliberata, su proposta dei Consigli di Dipartimento o dei Consigli di Facolta' interessati, dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, secondo i criteri e le modalita' fissate nel Regolamento generale di Ateneo. 3. Il Senato Accademico delibera i regolamenti di tali Centri nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo.
ART. 59
SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO 1. Al fine di migliorare i servizi di informazione sulle attivita' dell'Universita' e per favorire l'utilizzazione delle informazioni e dei dati necessari ad una corretta ed efficace gestione, pianificazione, controllo e valutazione delle attivita' universitarie, e' istituito il Sistema informativo dell'Universita' di Foggia. 2. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema informativo di Ateneo sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico, su parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza
ART. 60
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 1. E' istituito un sistema coordinato di strutture e servizi con lo scopo di garantire l'acquisizione, la conservazione, nonche' la possibilita' di fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Universita' e la diffusione dell'informazione bibliografica. 2. Il sistema bibliotecario di Ateneo puo' articolarsi in diversi livelli, a ciascuno dei quali sono preposti un organo di indirizzo e controllo ed una struttura di gestione. 3. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo, degli organi di indirizzo, programmazione e controllo e delle strutture di gestione sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.
ART. 61
STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA 1. Possono essere istituite, quali strutture di ricerca e di supporto alla didattica, l'Azienda agraria sperimentale, l'Orto botanico, i Musei, i Laboratori didattici. 2. L'organizzazione ed il funzionamento delle strutture di ricerca e di supporto alla didattica sono disciplinati da un apposito regolamento.
TITOLO VIII
RAPPORTI CON L'ESTERNO
ART. 62
CONTRATTI E CONVENZIONI 1. L'Universita', nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', puo' stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con Enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e garantire la massima trasparenza e conoscibilita' delle attivita' svolte. 2. Contratti e convenzioni con Enti esterni, pubblici o privati, che prevedano di mantenere riservati i risultati delle ricerche per periodi di tempo superiori a dieci anni, possono essere stipulati soltanto se preventivamente autorizzati dal Senato Accademico. 3. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze e altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
ART. 63
RAPPORTI UNIVERSITA' - SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 1. La partecipazione della Facolta' di Medicina e Chirurgia alle attivita' assistenziali del Sistema Sanitario Nazionale, alla elaborazione dei piani sanitari regionali nonche' alla formazione in ambito regionale e, ove necessario, interregionale degli specializzandi e delle figure professionali sanitarie non mediche, e' regolata da appositi protocolli d'intesa Universita-Regione. Tali protocolli e quelli attuativi con strutture del Sistema Sanitario Nazionale sono sottoposti, ogni due anni, a verifica da parte del Senato Accademico di concerto con il Consiglio di Amministrazione, sentita la Facolta' di Medicina e Chirurgia e le altre Facolta' interessate. In ogni caso, l'Universita' assicura i servizi essenziali, per il perseguimento dei fini istituzionali della Facolta' di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell'art. 2, co. 4 e 5 del D. Lgs. del 21/12/1999, n. 517 e della disciplina successiva in materia.
TITOLO IX
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI
ART. 64
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI 1. L'Universita' conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicita', funzionalita' e imparzialita' di gestione, valorizzando la professionalita' e responsabilita' del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di un apposito Ufficio Relazioni con il pubblico. 2. Attua il decentramento delle funzioni amministrative, distinguendole tra quelle proprie dell'Amministrazione centrale e quelle proprie delle strutture didattiche e di ricerca. 3. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori. 4. Assicura la formazione del personale tecnico-amministrativo con un programma annuale finalizzato al perseguimento di piu' elevati standards di qualita', di produttivita' ed efficienza. Le linee di indirizzo e la programmazione di massima per l'attivita' di formazione e aggiornamento professionale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo, nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi vigenti. 5. I criteri generali per l'istituzione e gestione delle attivita' socio-assistenziali sono concordati con le rappresentanze dei lavoratori secondo la normativa vigente. 6. L'Amministrazione centrale e' ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Universita' nel suo complesso. Il modello organizzativo dell'Universita' si informa a criteri di organizzazione funzionale per servizi omogenei. I criteri generali sono stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo. 7. Il Rettore e' responsabile del governo dell'Universita'. Il Direttore Amministrativo attua l'indirizzo espresso dagli organi di governo, per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento delle attivita' amministrative nel loro complesso. 8. Per il perseguimento di particolari finalita' integrate possono essere costituite, di volta in volta, specifiche unita' operative.
ART. 65
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 1. Il personale tecnico-amministrativo, nell'ambito degli obblighi contrattuali, svolge funzioni e assume responsabilita' nelle attivita' organizzative e di supporto per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Universita'. 2. L'Universita' valorizza la professionalita' del personale tecnico-amministrativo e ne precisa compiti e responsabilita'.
ART. 66
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE,
TECNICHE E DI SERVIZIO 1. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini di servizio, atti e provvedimenti a rilevanza interna, in attuazione della normativa vigente, delle deliberazioni degli Organi di governo e delle direttive del Direttore Amministrativo. 2. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio e' assicurato, nei limiti di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione. 3. I responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio sono direttamente responsabili dell'imparzialita' dell'azione amministrativa e della efficienza ed economicita' della gestione. 4. Il Regolamento generale di Ateneo puo' prevedere forme collegiali, settoriali od intersettoriali di collegamento tra le diverse strutture dell'Universita' allo scopo di coordinarne l'attivita'.
ART. 67
POTERE DISCIPLINARE 1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi attivati nell'Universita' viene esercitata da una commissione presieduta dal Rettore. Fanno altresi' parte della Commissione un docente designato dal Senato Accademico ed uno studente designato dal Consiglio degli Studenti secondo le modalita' previste dal Regolamento didattico di Ateneo. 2. La funzione disciplinare nei confronti dei docenti e ricercatori viene esercitata secondo le vigenti disposizioni legislative. 3. La funzione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo e' regolata dai Contratti Collettivi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
ART. 68
INCARICO E ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 1. Il Direttore Amministrativo e' a capo degli Uffici e dei Servizi dell'Ateneo. Nell'ambito degli indirizzi fissati dagli Organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Universita', fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto agli Organi di governo, alle strutture didattiche e di ricerca e ai dirigenti. 2. In particolare, il Direttore Amministrativo: a) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio; b) e' responsabile della corretta gestione delle risorse, nonche' della imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa; c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Universita', i poteri di spesa di propria competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento di ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'; d) e' responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi centrali dell'Universita'; e) e', altresi', responsabile delle attivita' svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere; f) detta direttive ai dirigenti sulle procedure ed i provvedimenti, verificandone l'attivita'; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed e' responsabile della loro attivita'; g) indirizza, coordina e controlla l'attivita' del personale tecnico-amministrativo; h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetta ai dirigenti provvedervi; i) adotta, nel rispetto della legislazione nazionale, della contrattazione collettiva, del presente Statuto, delle deliberazioni degli Organi di governo e sentito il responsabile della competente struttura amministrativa, gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, in conformita' all'art. 23, co. 1, lett. f), quando non spetta ai dirigenti provvedervi; j) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo; k) propone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei Contratti Collettivi, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo; l) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza, ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell'Universita'; stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione; m) stipula i contratti e le convenzioni in conformita' di quanto previsto dal Regolamento di Finanza e Contabilita'. 3. L'attivita' di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica e della ricerca. 4. L'incarico di Direttore Amministrativo puo' essere conferito ad un dirigente dell'Universita' di Foggia o di altra Universita', ovvero, in mancanza, di altra Amministrazione Pubblica, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza. Il Direttore, assunto con contratto di lavoro subordinato, fruisce di trattamento retributivo determinato in conformita' a criteri e parametri individuati ai sensi dell'art. 8, co. 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370. 5. Il conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. L'incarico ha durata di tre anni e puo' essere rinnovato. 6. Il Direttore amministrativo puo' designare un dirigente vicario o, in mancanza, un funzionario vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il dirigente vicario o funzionario vicario e' nominato con decreto del Rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del Direttore Amministrativo. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le funzioni del Direttore Amministrativo sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto, proposto dal Rettore e nominato per un arco temporale non superiore ai sei mesi dal Consiglio di Amministrazione. 7. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Consiglio di Amministrazione puo' revocare anticipatamente l'incarico di Direttore Amministrativo in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi di governo, risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. La revoca dell'incarico e' disposta secondo la vigente normativa. Analogamente si procede per la revoca anticipata delle funzioni del vicario.
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 69
DEFINIZIONI NORMATIVE 1. Nel presente Statuto, ovunque sia usata la dizione professori di ruolo, si intendono inclusi i professori fuori ruolo, salvo che non sia diversamente previsto.
ART. 70
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E ACCADEMICI 1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Ateneo e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi: a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde al numero dei membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei membri non designati sia superiore a 1/3 dei componenti; b) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo gia' in carica esercita, in regime di prorogatio, l'attivita' di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Rettore limitatamente all'attivita' di ordinaria amministrazione ed all'adozione degli atti urgenti indifferibili; c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per piu' di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui e' componente elettivo o designato, decade dal mandato; d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualita' di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove cio' non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi; e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore, di Preside di Facolta', di Presidente di Consiglio di Corso di Studio e di Direttore di Dipartimento, l'elezione e' fissata entro il novantesimo giorno successivo alla data di cessazione, nel rispetto delle scadenze e delle modalita' per la presentazione delle candidature stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Ove in tale ipotesi la nuova nomina avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia immediata. In ogni caso, la durata del mandato deve riferirsi almeno ad un intero triennio accademico, e in ottemperanza al principio di cui alla successiva lettera k); f) le adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono valide, quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o da norme regolamentari; g) le adunanze del Consiglio di Facolta', dei Consigli di corso di studi, dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli di Scuola di specializzazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e votanti, aventi diritto al voto deliberativo, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto; h) nessuno puo' partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardino personalmente ed esprimere su questi il proprio voto; i) il funzionamento degli organi menzionati nel presente Statuto avviene secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo; j) in caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto; k) per il computo dei mandati, ai fini della non rieleggibilita', il mandato interrotto e' considerato solo se la durata dello stesso abbia superato la meta' di quella nominale; l) negli organi accademici il principio di arrotondamento verra' applicato per tutti gli organi collegiali dell'Ateneo e delle sue strutture, qualora le percentuali non siano espressamente previste come massime. In tale ultimo caso non sara' comunque possibile l'arrotondamento all'unita' superiore.
ART. 71
ACQUISIZIONE DI PARERI 1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni statutarie e regolamentari. Ove manchi, il riferimento e' al termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato ulteriori esigenze istruttorie, l'Organo richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
ART. 72
INCOMPATIBILITA' 1. Le cariche di Rettore, Pro-Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento e Presidente di Corso di studio non sono cumulabili. 2. Le cariche di Preside, Direttore di Dipartimento e Presidente di Corso di studio sono incompatibili con quelle di componente il Consiglio di Amministrazione. 3. Le incompatibilita' fra le funzioni previste nel presente Statuto e l'opzione per il tempo definito sono previste dalla legge. Nel caso in cui la legislazione vigente disponga la cessazione della distinzione tra i professori di ruolo a tempo pieno e a tempo definito, vengono meno immediatamente, senza necessita' di adeguamento del presente Statuto, le incompatibilita' previste per i professori a tempo definito. 4. Non e' consentito essere componente elettivo, contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. 5. La candidatura ad una carica accademica incompatibile con altra gia' ricoperta, comporta, in caso di elezione, la decadenza da quella precedentemente assunta contestualmente alla nomina nella nuova carica.
ART. 73
INDENNITA' 1. Il Consiglio di Amministrazione determina la misura delle indennita' di funzione dovute: - al Rettore; - ai Presidi di Facolta', salvo che questi si avvalgano delle limitazioni dell'attivita' didattica ex art. 13, co. 2, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'esonero temporaneo dall'obbligo di tenere il corso annuale; - ai Direttori di Dipartimento, qualora non si avvalgano della limitazione dell'attivita' didattica ex art. 13, co. 2, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. - ai Revisori dei conti; - ai componenti il Nucleo di valutazione di Ateneo. 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre, in conformita' alla normativa vigente, la misura delle indennita' dovute per la partecipazione agli organi centrali di governo dell'Universita'. Nel caso in cui le indennita' siano destinate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, la delibera sulla relativa entita' e' assunta, su conforme proposta del il Senato Accademico. 3. Il Consiglio di Amministrazione puo' determinare la corresponsione di una indennita' al Pro-Rettore.
ART. 74
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO 1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le sue disposizioni, ad eccezione di quelle per la cui attuazione e' richiesta l'adozione della normativa regolamentare.
ART. 75
EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono adottati i Regolamenti di Ateneo. 2. Fino all'approvazione dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad avere efficacia le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la disciplina statutaria. 3. L'emanazione dei regolamenti di attuazione delle previsioni del presente Statuto puo' aver luogo anche per singole materie.
ART. 76
PRIMA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del presente Statuto, per la prima costituzione del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facolta' e di Dipartimento, il Rettore, sentito il Senato Accademico in carica, determina, con proprio decreto, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le modalita' per l'elezione delle rappresentanze nei suddetti Organi collegiali.
ART. 77
PRINCIPI ELETTORALI 1. La votazione per l'elezione degli organi, escluso quella per le rappresentanze degli studenti, e' valida, se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto. 2. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto. 3. Rettore, Presidi di Facolta', Presidenti di Consiglio di corso di studio, Direttori di Dipartimento e membri della Giunta di Dipartimento durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta. Ai fini della rieleggibilita', rientrano nel computo soltanto i mandati interamente svolti presso la sede autonoma dell'Universita' di Foggia (D.M. 5 agosto 1999). 4. Il decano o altro organo previsto da questo Statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno sessanta giorni prima della decadenza dalla carica; le elezioni avvengono al piu' tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.
ART. 78
SCADENZE TEMPORALI 1. Il Rettore, i Presidi di Facolta', i Presidenti e di Direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al momento della loro elezione. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facolta' e dei Consigli di Corso di Studio, in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista, salvo integrazione dell'organo ai sensi dello Statuto laddove l'ulteriore periodo di durata del mandato sia superiore a sei mesi. 3. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facolta' e dei Consigli di Corso di Studio, in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto, possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato.
ART. 79
DELIBERAZIONI 1. Per la validita' delle deliberazioni degli organi collegiali e' necessario che tutti gli aventi titolo siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale nei termini previsti dal rispettivo regolamento e comunque almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza con indicazione dell'ordine del giorno. 2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
ART. 80
ISTITUTI 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto i docenti afferenti agli Istituti esistenti confluiscono in Dipartimenti gia' costituiti o di nuova costituzione. 2. Alla scadenza dell'anno, il Consiglio di Amministrazione, previo parere conforme del Senato Accademico, provvede alla disattivazione degli Istituti ancora esistenti, collocando contestualmente nei Dipartimenti costituiti i professori e i ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione. 3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, provvede inoltre ad attribuire ai Dipartimenti le risorse e il personale tecnico-amministrativo degli Istituti.
 
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