Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2001
Organizzazione del Dipartimento della protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 1, della predetta normativa che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Funzioni del Dipartimento della protezione civile
1. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e dalla vigente normativa in materia di protezione civile.
2. Il Dipartimento della Protezione civile provvede inoltre:
a) a organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita' gia' di competenza del Servizio sismico nazionale;
b) a garantire il supporto alle attivita' della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile nonche' del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
c) a curare le attivita' concernenti il volontariato di protezione civile;
d) a sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.
 
Art. 2.
Il capo Dipartimento e il vice capo Dipartimento
1. Il capo Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attivita' del Dipartimento della protezione civile.
2. Il vice capo Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in tutti i suoi compiti e responsabilita' in caso di vacanza, assenza o impedimento di qualsiasi natura e durata.
 
Art. 3.
Uffici e servizi
1. Il Dipartimento della protezione civile si articola in non piu' di otto uffici, di livello dirigenziale generale, e non piu' di quarantatre servizi, di livello dirigenziale.
2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale generale:
Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi;
Ufficio gestione delle emergenze;
Ufficio grandi eventi, infrastrutture e logistica;
Ufficio interventi strutturali e opere di emergenza;
Ufficio servizio sismico nazionale;
Ufficio volontariato e relazioni istituzionali;
Ufficio amministrazione e finanza;
Ufficio organizzazione e attuazione.
3. L'Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
Servizio metodologie di pianificazione e previsione;
Servizio rischio vulcanico;
Servizio rischio idrogeologico e idrico;
Servizio rischio incendi boschivi;
Servizio rischio industriale e nucleare;
Servizio rischio ambientale e sanitario;
Servizio rischio trasporti e attivita' civili.
4. L'Ufficio gestione delle emergenze si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
Servizio unita' di crisi;
Servizio organizzazione nuclei operativi emergenza;
Servizio coordinamento impiego mezzi e materiali;
Servizio centro situazioni unificato; nell'ambito di tale servizio operano il servizio COAU (Centro operativo aeronautico unificato) e il servizio COEM (Centro operativo emergenze in mare).
5. L'Ufficio grandi eventi, infrastrutture e logistica si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
Servizio linee guida e progettazione grandi eventi;
Servizio pianificazione e gestione grandi eventi;
Servizio telecomunicazioni;
Servizio sistema informatico centrale;
Servizio centro polifunzionale.
6. L'Ufficio interventi strutturali e opere di emergenza si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
Servizio eventi sismici e vulcanici;
Servizio dissesti idrogeologici;
Servizio gestione crisi idriche;
Servizio calamita' meteorologiche.
7. L'Ufficio servizio sismico nazionale si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
Servizio sismogenesi e vulnerabilita' ambiente fisico;
Servizio di vulnerabilita' delle costruzioni e delle infrastrutture;
Servizio vulnerabilita' dei sistemi antropizzati;
Servizio dinamica delle costruzioni;
Servizio sistemi di monitoraggio;
Servizio indirizzi classificazione sismica e normativa.
8. L'Ufficio volontariato e relazioni istituzionali si articola nei seguenti servizi di livello dirigenziale:
Servizio volontariato;
Servizio formazione;
Servizio rapporti con le autonomie;
Servizio relazioni internazionali;
Servizio informazione e diffusione dati;
Servizio studi, ricerche e statistiche.
9. L'Ufficio amministrazione e finanza si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
Servizio politiche contrattuali;
Servizio affari amministrativi;
Servizio affari finanziari;
Servizio contenzioso.
10. L'Ufficio organizzazione e attuazione si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
Servizio gestione del personale e organizzazione;
Servizio coordinamento monitoraggio e attuazione;
Servizio ispettivo;
Servizio controllo interno.
11. Alle dirette dipendenze del capo Dipartimento operano:
il consigliere giuridico;
il Servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali, di livello dirigenziale;
il Servizio ordinanze, di livello dirigenziale;
il Servizio piani d'emergenza e incarichi speciali, di livello dirigenziale;
due consulenti, dirigenti generali di prima fascia, per lo svolgimento di attivita' di studio.
Roma, 12 dicembre 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone