Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2001 (vai al sommario)
REGIONE LIGURIA
DELIBERAZIONE 12 settembre 2001
Rinnovo concessione dell'acqua minerale denominata "Fontana Fredda" in comune di Montegrosso Pian Latte, con annesso stabilimento di imbottigliamento in comune di Pornassio Santa Vittoria S.r.l. (Deliberazione n. 1011).

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la propria deliberazione n. 2840 del 29 maggio 1981, con la quale e' stata rilasciata la concessione di acqua minerale denominata "Fontana Fredda", per un periodo di anni 20, alla Sorgente Santa Vittoria S.a.s., successivamente trasformata in Sorgente Santa Vittoria S.r.l.;
Vista la propria deliberazione n. 4838 del 28 novembre 1997, con la quale la Sorgente Santa Vittoria S.r.l. e' stata autorizzata a proseguire l'imbottigliamento dell'acqua minerale captata nell'ambito della concessione mineraria denominata "Fontana Fredda" nello stabilimento produttivo di Pornassio (Imperia) - loc. Castello, in vari contenitori e formati, con la denominazione "Nuova S. Vittoria";
Visto il decreto dirigenziale n. 1078 del 19 maggio 2000, con il quale e' stato rilasciato il nulla-osta al trasferimento della concessione mineraria dalla Sorgente Santa Vittoria S.r.l. alla Santa Vittoria S.r.l., con sede in Pornassio (Imperia) - loc. Castello (Codice fiscale n. 01253140089);
Vista l'istanza 25 settembre 2000, con la quale la Santa Vittoria S.r.l. ha richiesto alla regione Liguria la proroga della concessione anzidetta per ulteriori anni 20;
Visto il programma di sfruttamento minerario allegato all'istanza di proroga, dal quale emerge che la Santa Vittoria S.r.l. intende proseguire lo sfruttamento produttivo del giacimento di acqua minerale oggetto della concessione razionalizzando le captazioni di acqua esistenti e potenziando le strutture produttive mediante messa in esercizio di una nuova linea di imbottigliamento;
Vista la relazione in data 26 aprile 2001, redatta da dipendente regionale a seguito di accertamenti effettuati in sito, dalla quale risulta che la Santa Vittoria S.r.l. prosegue regolarmente lo sfruttamento del giacimento oggetto della concessione di cui e' titolare;
Dato atto che la Santa Vittoria S.r.l. ha corrisposto regolarmente alla regione il canone proporzionale annuo di cui all'art. 23 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni;
Dato atto che e' stata espletata la procedura di cui all'art. 16, commi 6 e 7, della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni, ed in particolare ai sensi del comma 6 e' stata data comunicazione, con nota prot. n. 152388/5031 in data 7 novembre 2000, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Imperia al Distretto minerario di Carrara, alla Comunita' montana "Valle Arroscia" ed ai comuni di Montegrosso Pian Latte e Pornassio, della presentazione, da parte della Santa Vittoria S.r.l., dell'istanza di proroga in argomento, ed ai sensi del comma 7 la medesima istanza e' stata pubblicata, unitamente alla documentazione progettuale, all'Albo pretorio dei comuni di Montegrosso Pian Latte e Pornassio;
Preso atto che non sono state presentate osservazioni ai sensi del comma 6 dell'art. 16 citato;
Visto il parere favorevole espresso, a norma dell'art. 16-bis della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni, dall'azienda sanitaria locale n. 1 - Imperiese, con lettera protocollo n. 29222 del 28 giugno 2001;
Considerato che in data 4 luglio 2001 la Santa Vittoria S.r.l. ha presentato documentazione progettuale integrativa concernente le modifiche apportate alle strutture esterne dello stabilimento produttivo, a seguito di concessione edilizia 16 febbraio 2000, rilasciata dal comune di Pornassio;
Ritenuto che persistono, nei confronti della societa' richiedente, i requisiti di capacita' tecnico-economica in relazione alla possibilita' di un razionale sfruttamento della concessione di acqua minerale "Fontana Fredda":
Su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, dott. Giacomo Gatti;
Delibera:
1. Di concedere alla Santa Vittoria S.r.l., indicata nelle premesse, in considerazione del programma di sfruttamento minerario e degli investimenti economico-finanziari che intende sostenere, il rinnovo per anni 20, a decorrere dal 29 maggio 2001, della concessione di acqua minerale denominata "Fontana Fredda" sita nel territorio del comune di Montegrosso Pian Latte (Imperia), con annesso stabilimento di imbottigliamento in comune di Pornassio (Imperia). La superficie della concessione di ettari 179, coincidente con quella originariamente rilasciata, e' indicata con linea nera continua sul piano topografico scala 1:5.000 e sulle mappe catastali in scala 1:5.000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
2. Di autorizzare la Santa Vittoria S.r.l. ad eseguire il programma di sfruttamento minerario presentato allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
3. La predetta societa' e' tenuta:
a) a corrispondere annualmente alla regione, a norma dell'art. 23 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni il canone annuo anticipato il cui ammontare, ai sensi del decreto dirigenziale n. 1684 del 16 dicembre 1998, e' di L. 1.689.760 Euro 872,69, pari al diritto proporzionale annuo di L. 9.440, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area della concessione, nonche' al pagamento della tassa sulle concessioni regionali pari a L. 3.226.000 Euro 1.666.09, quale tassa per la concessione dei giacimenti di acqua minerale, e di L. 3.638.000 - Euro 1.878,87 quale tassa sulla modificazione dell'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti di produzione di acqua minerale;
b) a far pervenire alla regione, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autenticata della nota certificante l'eseguita trascrizione del presente provvedimento alla competente conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni;
c) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dalla superficie in concessione mineraria entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso;
d) a presentare alla regione, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo ed il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento;
e) ad eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di dipendenti della regione, la misura della portata dell'acqua captata;
f) a procedere, almeno ogni 5 anni, all'effettuazione delle analisi fisiche e chimico-fisiche ed almeno una volta all'anno, all'analisi batteriologica, su campioni prelevati alla presenza di un dipendente regionale;
g) a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste ed a fornire ai dipendenti regionali, all'uopo incaricati, i mezzi necessari ad ispezionare i lavori;
h) a rispettare le norme di carattere igienico-sanitario e ad attenersi alle disposizioni ed alle prescrizioni che, nel corso dell'esercizio della concessione venissero comunque impartite dalla regione o dalla A.S.L. competente territorialmente, per il regolare sfruttamento del giacimento di acqua minerale.
4. Ai sensi dell'art. 17-bis della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni, la messa in esercizio della nuova linea di imbottigliamento dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale e' subordinata a preventivo accertamento, su richiesta ed a spese della Santa Vittoria S.r.l., da eseguirsi dalla competente azienda sanitaria locale, al fine di verificare la conformita' delle strutture realizzate con i progetti autorizzati, nonche' all'accertamento, mediante analisi di laboratorio, della igienicita' del prodotto.
5. La Santa Vittoria S.r.l. e' altresi' tenuta a rispettare gli accordi con il comune di Montegrosso Pian Latte, riportati nel verbale di componimento redatto in data 31 gennaio 1981, ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla precedente deliberazione n. 2840 del 29 maggio 1981.
6. Il rinnovo della cencessione mineraria e' accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.
La presente deliberazione viene pubblicata, per esteso, nel bollettino ufficiale della regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
Si attesta la regolarita' amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Genova, 12 settembre 2001
Il dirigente: Montomoli
 
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