Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 4 dicembre 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 3 aprile 2001;
Vista la nota prot. n. 44953 del 15 maggio 2001 con la quale la predetta delibera del senato accademico e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca non ha fatto rilievi;
Decreta:
Sono approvate le seguenti modifiche allo statuto emanato con decreto rettorale n. 83 del 16 gennaio 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 dei 31 gennaio 2001.
PARTE II
Organi e struttura dell'universita'
Capo I
ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'
(Omissis).
Art. 11.
Norme generali riguardanti la eleggibilita'
negli organi di governo e nelle strutture
didattiche e di ricerca
1. Per la nomina alle cariche elettive dei professori di ruolo e fuori ruolo, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento e' richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte salve specifiche riserve di legge.
2. (invariato).
3. (invariato).
4. (invariato).
5. (invariato).
6. (invariato).
(omissis).
Capo II
STRUTTURE DIDATTICHE
E DI RICERCA E ORGANI RELATIVI
Art. 15.
Strutture didattiche e di ricerca
1. Sono strutture didattiche dell'Universita' le facolta', i corsi di studio di facolta' (corsi di laurea, corsi di laurea specialistica), i corsi di studio di Ateneo (corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca e corsi di master universitario) e i consigli di coordinamento, orizzontali e verticali, degli studi.
2. (invariato).
Art. 16.
Facolta'
1. Nelle facolta' sono istituiti i consigli di corso di studio, articolati in corsi di laurea e corsi di laurea specialistica, corsi di specializzazione e corsi di master universitario.
2. (invariato).
Art. 17.
Consigli di facolta'
1. (invariato).
2. (invariato).
3. Sono compiti del consiglio di facolta':
a) (invariato);
b) (invariato);
c) (invariato);
d) (invariato);
e) (invariato);
f) (invariato);
g) (invariato);
h) (invariato);
i) (invariato);
j) procedere, annualmente, alla programmazione didattica, all'assegnazione del carico didattico ai professori di ruolo ed ai ricercatori ed alla approvazione del manifesto degli studi, nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo;
k) (invariato);
l) (invariato).
4. (invariato);
5. (invariato);
6. (invariato);
7. (invariato);
8. (invariato);
9. (invariato);
10. (invariato).
Art. 19.
Consigli di corso di studio di facolta'
1. I consigli di corso di studio di facolta' sono articolati in:
a) consigli di corso di laurea;
b) consigli di corso di laurea specialistica.
Possono essere altresi' costituiti, su delibera motivata dei consigli dei singoli corsi di studio interessati, uno o piu' consigli di coordinamento (orizzontali e verticali) degli studi che comprendono piu' corsi di studio attivati presso la facolta'.
I poteri e le competenze dei consigli di coordinamento degli studi coincidono con quelli dei consigli di corso di studio che sostituiscono.
2. I consigli di corso di studio hanno il compito di:
a) (invariato);
b) (invariato);
c) (invariato);
d) (invariato);
e) costituire le commissioni di esame per i corsi di studio;
f) (invariato);
g) (invariato);
h) (cassato);
i) (cassato);
j) (invariato);
k) (invariato);
l) (invariato);
m) (invariato);
n) (invariato);
o) (invariato);
p) (invariato);
3. (invariato).
4. Ciascun consiglio di corso di studio dovra' istituire un osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da professori, ricercatori, assistenti r.e. sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con i compiti previsti dal regolamento didattico d'Ateneo.
5. (invariato);
6. (invariato);
7. (invariato);
8. (invariato);
9. (invariato).
Art. 19-bis.
Consigli di corso di studio di Ateneo
1. I consigli di corso di studio di Ateneo sono articolati in:
a) consigli di corso di specializzazione;
b) consigli di corso di master universitario.
2. I consigli di corso di studio di Ateneo hanno il compito di:
a) coordinare le attivita' di insegnamento e di studio;
b) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attivita' didattica del corso di studio;
c) coordinare i programmi dei corsi;
d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
e) costituire le commissioni di esame;
f) assegnare le supplenze, gli affidamenti ed i contratti relativi al corso di studio;
g) formulare ed approvare il regolamento organizzativo del consiglio di corso di studio;
h) eleggere una giunta di presidenza la cui composizione, durata e compiti sono definiti dal regolamento;
i) eleggere il presidente;
j) approvare il proprio manifesto degli studi.
3. I consigli di corso di studio hanno l'obbligo di elaborare ed applicare uno strumento di verifica sull'efficacia e sull'efficienza dei corsi di insegnamento, compreso il rispetto del calendario accademico e dell'impegno orario dei docenti.
4. Ciascun consiglio di corso di studio dovra' istituire un osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da professori, ricercatori, assistenti r.e. sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con i compiti previsti dal regolamento didattico d'Ateneo.
5. E' fatto obbligo che il regolamento preveda l'esercizio del diritto a ricorrere nei riguardi del mancato rispetto da parte dei professori, ricercatori, assistenti r.e. per quanto attiene agli impegni didattici programmati.
6. Il consiglio di corso di studio e' composta da:
a) il presidente che lo presiede e lo convoca con le modalita' definite dal regolamento del consiglio di corso di studio;
b) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al corso;
c) gli incaricati stabilizzati afferenti al corso, sino alla cessazione degli incarichi di insegnamento;
d) i professori di ruolo ed i ricercatori che svolgono per affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso;
e) una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti r.e., afferenti al corso di studio, pari al 50% dei docenti di cui alle lettere b), c), d);
f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alle lettere b), c), d), e);
g) i professori a contratto ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, e del correlato regolamento interno emanato dall'Ateneo, con voto consultivo.
7. I componenti di cui alla lettera f) contribuiscono al numero legale solo se presenti.
8. Nei consigli di corso di specializzazione gli studenti durano in carica due anni e decadono al momento del conseguimento del titolo di studio; nei consigli di corso di master universitario gli studenti durano in carica un anno.
9. I componenti del consiglio che partecipano alle sedute con voto consultivo non vanno computati per la determinazione del numero legale.
10. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto e' regolata secondo la legge, mentre la partecipazione alla discussione e' estesa a tutti gli appartenenti al consiglio di corso di studio, fatte salve specifiche disposizioni di legge e regolamenti statali.
11. I docenti che insegnano in piu' corsi di studio possono optare anno accademico per anno accademico di afferire ad almeno uno di detti corsi di studio.
(Omissis).
PARTE TERZA
Attivita' didattica e di ricerca
Capo I
ATTIVITA' DIDATTICA
Art. 26.
Liberta' di insegnamento
1. (invariato).
2. Il professore di ruolo che, nell'ambito del suo corso di insegnamento, non abbia l'opportunita' di realizzare il proprio impegno orario, dovra' avere affidato lo svolgimento di attivita' didattiche aggiuntive.
Art. 27.
Doveri didattici dei docenti
1. I professori, ricercatori, assistenti r.e. adempiono nei corsi di studio ai compiti didattici previsti dalla legge e dal regolamento didattico di Ateneo.
2. (cassato).
(Omissis).
PARTE VI
Disposizioni di attuazione e transitorie
(Omissis).
Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
(Omissis).
Art. 55.
(Nuovo)
1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo.
Palermo, 4 dicembre 2001
Il rettore: Silvestri
 
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