Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 11 dicembre 2001
Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1 gennaio 2002-31 dicembre 2003.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 e' stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1 gennaio 1980;
Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1 gennaio 1982 alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto-legge 31 marzo 1998, n. 80;
Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1981, n. 1488; 26 novembre 1983, n. 2561; 19 novembre 1985, n. 1691; 13 novembre 1987, n. 1554; 24 novembre 1989, n. 1734; 25 novembre 1991, n. 44; 10 novembre 1993, n. 287; 28 novembre 1995, n. 288; 27 novembre 1997, n. 241; 21 dicembre 1999, n. 13891 (pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica n. 329 del 30 novembre 1981; n. 330 del 1 febbraio 1984; n. 280 del 28 novembre 1985; n. 275 del 24 novembre 1987; n. 280 del 30 novembre 1989; n. 299 del 24 dicembre 1991, n. 297 del 21 dicembre 1995 e n. 6 del 9 gennaio 1998) con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e' stato rivalutato per il biennio 1 gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 a L. 6.052; dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 in L. 8.031; dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 in L. 9.500; dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1998 in L. 10.516; dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 in L. 11.767; dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 in L. 13.261; dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 in L. 14.521; dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 in L. 15.944; dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 in L. 16.677; dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 in L. 17.261 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
Vista la nota n. 3959 in data 19 novembre 2001 dell'ISTAT - Direzione centrale per la diffusione dell'informazione e della cultura statistica, dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo di ottobre 1999-ottobre 2001 e' +5,3%;
Considerato, pertanto, che la misura del detto sovracanone e' da elevare da L. 17.261 a L. 18.176 per ogni kW di potenza nominale media per il biennio 1 gennaio 2002-31 dicembre 2003;
Decreta:
Articolo unico
La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2003, da L. 17.261 a L. 18.176 pari ad Euro 9,39 per ogni kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.
Roma, 11 dicembre 2001
Il Ministro: Matteoli
 
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