IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Genova in data 31 agosto 2001, protocollo n. 1934/23/01, dalla quale risulta che le attivita' di tutti gli uffici giudiziari della citta' di Genova, con esclusione degli atti urgenti di natura penale e di quelli relative alle materie indicate negli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario, sono state sospese dal 16 al 22 luglio 2001 a causa dei problemi di ordine pubblico e di viabilita' connessi alla riunione dei Capi di Stato e di Governo conosciuta come "G8"; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dal 16 al 22 luglio 2001 delle attivita' di tutti gli uffici giudiziari della citta' di Genova, con esclusione degli atti urgenti di natura penale e di quelli relativi alle materie indicate negli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario, i termini di decadenza per il compimento di atti riguardanti le attivita' anzidette presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 23 novembre 2001 Il Ministro: Castelli |