Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2001 (vai al sommario)
REGIONE LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2001, n. 27
Legge finanziaria 2002.

Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.

Determinazione di aliquote di tributi di competenza regionale, rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di
spesa

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali", come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133", a decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'Irpef e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote previste per scaglioni di reddito:
a) fino a Euro 10.329,14, 1,2%;
b) oltre Euro 10.329,14, fino a Euro 15.493,71, 1,2%;
c) oltre Euro 15.493,71, fino a Euro 30.987,41, 1,3%;
d) oltre Euro 30.987,41, fino a Euro 69.721,68, 1,4%;
e) oltre Euro 69.721,68, 1,4%;
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, ai redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a Euro 10.329,14, continua ad applicarsi l'aliquota dello 0,90 per cento.
3. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito, di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazioni degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della corrispondente imposta erariale.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nell'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
(Omissis).
Milano, 18 dicembre 2001
Il presidente: Formigoni
 
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