Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2001 (vai al sommario)
REGIONE MARCHE
LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 35
Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'Irpef, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attivita' produttive.

Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.

Provvedimenti tributari in materia di tasse automobilistiche IRAP ed
IRPEF

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (Omissis).
7. A decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'Irpef di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, e' determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, secondo gli scaglioni di reddito indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
 
Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
La presente legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche.
Ancona, 19 dicembre 2001
Il presidente: D'Ambrosio
 
Tabella A

SCAGLIONI DI REDDITO AL FINE DELL'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
REGIONALE ALL'IRPEF (art. 1, comma 7)

|fino a Euro 10.329,14 | 0,9 % oltre Euro 10.329,14 |fino a Euro 15.493,71 | 0,9 % oltre Euro 15.493,71 |fino a Euro 30.987,41 | 1,91 % oltre Euro 30.987,41 |fino a Euro 69.721,68 | 3,6 % oltre Euro 69.721,68 | | 4,0 %
 
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