Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2001
Determinazione per l'anno 2002 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 2000).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE, e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' la soppressione della Commissione di cui all'art. 12, della legge medesima;
Visti, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera g), e l'art. 5, comma 1, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione nell'albo e' necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura e' stabilito annualmente per classi di volumi di affari, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, com-ma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1984, n. 355, con il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonche' il prospetto relativo al certificato di assicurazione allegato al decreto ministeriale stesso;
Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1416, del 28 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2, con il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2000 e sono state apportate modifiche al prospetto allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984;
Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1652 del 3 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2000, n. 182, con il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2001;
Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 2002;
Considerato che non vi sono elementi che evidenzino la necessita' di aumentare per l'anno 2002 l'ammontare minimo di copertura della sopraindicata polizza fissato per l'anno 2001 dal citato provvedimento dell'ISVAP del 3 agosto 2000;

Dispone:
Art. 1.
L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), e all'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, e' fissato per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
euro 1.032.913,80 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino ad euro 1.549.370,70;
euro 2.065.827,60 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori ad euro 1.549.370,70;
euro 2.582.284,50 per mediatori che esercitano la riassicurazione.
La quota dell'eventuale franchigia non puo' superare il limite massimo di euro 25.822,84.
 
Art. 2.
La polizza di cui all'art. 1, dovra' prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, con le modifiche disposte dall'art. 2 del provvedimento dell'Isvap n. 1416 del 28 dicembre 1999 entrambi citati nelle premesse del presente provvedimento.
Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2001
Il presidente: Manghetti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone