Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2001, n. 390
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 252 del 29 ottobre 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: "Proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219".

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002.



Riferimenti normativi:
- Il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 18 maggio 1981, n. 134, reca: "Intervento
statale per l'edilizia a Napoli".
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la
definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui
al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6,
della legge 17 maggio 1999, n. 144):
"2. In deroga all'art. 20 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, sono protratti di due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, i termini di
efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per
la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sono prolungati a sei
mesi, a decorrere dall'emanazione dei relativi decreti, i
termini per l'occupazione delle aree".



 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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