Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 dicembre 2001
Registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 399, di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari; Visti gli artt. 1 e 2 della disposizione anzi citata che prevedono che con decreto del Ministro della Giustizia sono stabiliti i registri di sua competenza che devono essere tenuti a cura delle cancellerie presso gli uffici giudiziari e altresi' che con decreto del Ministro della Giustizia sono determinate le modalita' di tenuta di tali registri; Visto l'art. 14 del Decreto 27 marzo 2000 n. 264 recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1

I registri cosi' come previsti nell'art. 13 Decreto 27 marzo 2000 n. 264, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 41 e 48 da emanare con decreto concertato, sono stabiliti in conformita' ai modelli allegati al presente decreto e di seguito elencati.

CORTE D'APPELLO - TRIBUNALE - SEZIONE DISTACCATA

===================================================================== Numero Registro| Denominazione Registro |Codice Modello =====================================================================
|Ruolo generale degli affari civili - |
1 |cause ordinarie; | ---------------------------------------------------------------------
|- uffici non articolati in sezioni | Mod. 1/A ---------------------------------------------------------------------
|- uffici articolati in sezioni | Mod. 1/B ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo generale degli affari civili - |
2 |procedimenti speciali sommari; | Mod. 2 ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo generale degli affari civili - |
|controversie in materia di lavoro e di|
|previdenza e di assistenza |
3 |obbligatorie; | Mod. 3 ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo generale degli affari civili - |
4 |controversie agrarie; | Mod. 4 ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo sezionale per le cause |
5 |ordinarie; | Mod. 5 ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo delle cause assegnate a ciascun |
6 |giudice; | Mod. 6 ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo delle controversie in materia di|
|lavoro e di previdenza e di assistenza|
|obbligatoria assegnate a ciascun |
7 |giudice; | Mod. 7 ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo delle udienze per ciascun |
8 |giudice istruttore; | Mod. 8 ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo delle udienze in materia di |
|lavoro e di previdenza o assistenza |
9 |obbligatoria; | Mod. 9 ---------------------------------------------------------------------
|Registro dei provvedimenti di cui agli|
|articoli 186-bis, 186-ter, 186-quater |
10 |del codice di procedura civile; | Mod. 10 ---------------------------------------------------------------------
|Registro dei provvedimenti cautelari e|
11 |d'urgenza; | Mod. 11 ---------------------------------------------------------------------
|Registro del deposito delle ordinanze |
12 |pronunziate fuori udienza; | Mod. 12 ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo dei reclami avverso i |
13 |provvedimenti cautelari e d'urgenza; | Mod. 13 ---------------------------------------------------------------------
14 |Ruolo delle udienze collegiali; | Mod. 14 ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo delle udienze collegiali per le |
15 |controversie agrarie; | Mod. 15 ---------------------------------------------------------------------
|Registro delle sentenze e degli altri |
16 |provvedimenti emessi e pubblicati; | Mod. 16 ---------------------------------------------------------------------
|Registro degli affari amministrativi e|
17 |stragiudiziali; | Mod. 17 ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo generale degli affari civili non|
|contenziosi e da trattarsi in camera |
18 |di consiglio; | Mod. 18 ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo generale delle esecuzioni |
19 |civili; | Mod. 19 ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo generale delle espropriazioni |
20 |immobiliari; | Mod. 20 ---------------------------------------------------------------------
|Registro degli incarichi conferiti e |
|dei compensi liquidati ai notai per le|
21 |operazioni di vendita; | Mod. 21 ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo delle istanze per la |
22 |dichiarazione di fallimento; | Mod. 22 ---------------------------------------------------------------------
23 |Registro dei fallimenti dichiarati; | Mod. 23 ---------------------------------------------------------------------
24 |Pubblico registro dei falliti; | Mod. 24 ---------------------------------------------------------------------
25 |Registro dei concordati preventivi; | Mod. 25 ---------------------------------------------------------------------
|Registro delle amministrazioni |
26 |concordate; | Mod. 26 ---------------------------------------------------------------------
|Registro delle liquidazione coatti |
27 |amministrative; | Mod. 27 ---------------------------------------------------------------------
|Registro delle amministrazioni |
28 |straordinarie; | Mod. 28 ---------------------------------------------------------------------
|Registro per l'annotazione delle spese|
|anticipate dall'erario nelle procedure|
29 |fallimentari; | Mod. 29 ---------------------------------------------------------------------
30 |Registro delle adozioni; | Mod. 30 ---------------------------------------------------------------------
|Registro degli interdetti e degli |
31 |inabilitati; | Mod. 31 ---------------------------------------------------------------------
|Registro delle tutele dei minori e |
32 |degli interdetti; | Mod. 32 ---------------------------------------------------------------------
|Registro delle curatele dei minori |
33 |emancipati e degli inabilitati; | Mod. 33 ---------------------------------------------------------------------
|Registro delle istanze al giudice |
34 |tutelare; | Mod. 34 ---------------------------------------------------------------------
35 |Registro delle successioni; | Mod. 35 ---------------------------------------------------------------------
|Registro delle persone giuridiche; |
36 |(Vedi allegate istruzioni punto 36) | Mod. 36 ---------------------------------------------------------------------
|Registro per la trascrizione delle |
|vendite con patto di riservato |
37 |dominio; | Mod. 37 ---------------------------------------------------------------------
|Registro degli incarichi affidati e |
|dei compensi liquidati ai consulenti |
|tecnici, ai legali e ai curatori, |
38 |commissari e liquidatori fallimentari;| Mod. 38 ---------------------------------------------------------------------
|Registro per le istanze di ammissione |
39 |al gratuito patrocinio; | Mod. 39 ---------------------------------------------------------------------
|Registro dei verbali di adunanza della|
|commissione per il gratuito |
40 |patrocinio; | Mod. 40 ---------------------------------------------------------------------
|Registro delle spese concernenti le |
|cause in cui siano parti persone o |
|enti ammessi alla prenotazione a |
42 |debito; | Mod. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Registro per la pubblicazione di |
43 |giornali e periodici; | Mod. 43 ---------------------------------------------------------------------
|Registro cronologico dei provvedimenti|
44 |e degli altri atti originali; | Mod. 44 ---------------------------------------------------------------------
|Registro repertorio degli atti |
45 |soggetti a registrazione; | Mod. 45 ---------------------------------------------------------------------
|Registro per la trascrizione dei |
|contratti e degli atti costitutivi di |
|privilegi relativi a vendita o |
|locazione di macchine utensili o di |
|produzione di valore non inferiore a |
46 |L. 1.000.000; | Mod. 46 ---------------------------------------------------------------------
47 |Registro generale dei testamenti; | Mod. 47

Per l'individuazione dei registri di pertinenza della Corte di Appello, del Tribunale e della Sezione Distaccata si veda l'articolo 13 commi 1-3-4 del decreto 27 marzo 2000 n. 264.

CORTE DI CASSAZIONE

=====================================================================
| | Codice Registro per Numero Registro| Denominazione Registro | individuazione modello =====================================================================
|Ruolo generale degli |
1 |affari civili; | Mod. 1/Cass ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo di udienza per |
2 |ciascuna sezione; | Mod. 2/Cass ---------------------------------------------------------------------
|Registro cronologico dei |
|provvedimenti e degli atti|
3 |originali; | Mod. 44 ---------------------------------------------------------------------
|Registro repertorio degli |
|atti soggetti a |
4 |registrazione; | Mod. 45 ---------------------------------------------------------------------
|Registro delle spese |
|inerenti alle cause |
|riflettenti persone o enti|
|giuridici ammessi alla |
5 |prenotazione a debito. | Mod. 42

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

=====================================================================
| | Codice Registro per Numero Registro| Denominazione Registro | individuazione modello =====================================================================
|Ruolo generale degli |
1 |affari contenziosi civili:| ---------------------------------------------------------------------
|- Per le cause ordinarie | Mod. 1/A G.P. ---------------------------------------------------------------------
|- Per i procedimenti |
|speciali sommari | Mod. 1/B G.P. ---------------------------------------------------------------------
|Registro dei provvedimenti|
|ex art. 186-bis, 186 ter, |
2 |186 quater; | Mod. 10 ---------------------------------------------------------------------
|Registro del deposito |
|delle ordinanze |
3 |pronunziate fuori udienza,| Mod. 12 ---------------------------------------------------------------------
|Registro delle sentenze e |
|degli altri provvedimenti |
4 |emessi e pubblicati; | Mod. 16 ---------------------------------------------------------------------
5 |Ruolo di udienza | Mod. 5 G.P. ---------------------------------------------------------------------
|Ruolo generale degli |
|affari amministrativi, |
|stragiudiziali e non |
|contenziosi e relativa |
6 |rubrica alfabetica; | Mod. 6 G.P. ---------------------------------------------------------------------
|Registro cronologico dei |
|provvedimenti e degli |
7 |altri atti originali; | Mod. 44 ---------------------------------------------------------------------
|Registro repertorio degli |
|atti soggetti a |
8 |registrazione; | Mod. 45 ---------------------------------------------------------------------
|Registro delle spese di |
|giustizia anticipate |
9 |dall'erario; | Mod. 41 ---------------------------------------------------------------------
|Registro delle spese |
|concernenti le cause in |
|cui siano parti persone o |
|enti ammessi alla |
10 |prenotazione a debito; | Mod. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Registro degli incarichi |
|conferiti e dei compensi |
11 |ai consulenti tecnici; | Mod. 11 G.P.
 
Art. 2

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto 27 marzo 2000 n. 264 la tenuta dei registri non informatizzati, avviene anche in conformita' alle "Istruzioni" allegate al presente decreto.
 
Art. 3

I modelli sono utilizzati dagli uffici giudiziari a decorrere dal 1.01.2002.

Roma, 1 dicembre 2001
Il Ministro: CASTELLI
 
Allegato
----> Vedere Modelli <----
 
Allegato

ISTRUZIONI PER LA TENUTA DEI REGISTRI
IN FORMA CARTACEA
* * * * * * *

A) art.13, commi 1, 3 e 4, del regolamento
Va innanzitutto precisato che l'unico "ruolo generale degli affari civili contenziosi" e' stato suddiviso in quattro volumi autonomi: 1) Ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie 2) Ruolo generale degli affari civili - procedimenti speciali 3) Ruolo generale degli affari civili - controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie 4) Ruolo generale degli affari civili - controversie agrarie. Ciascuno di detti ruoli ha una propria numerazione annuale, che viene distinta ed identificata dall'aggiunta di una lettera: "C" per quello delle cause ordinarie; "S" per quello dei procedimenti speciali; "L" per quello delle controversie di lavoro ed assimilate; "A" per quello delle controversie agrarie. Cosicche', per esempio, all'iscrizione n.1 eseguita per l'anno 2000 nel ruolo delle cause ordinarie corrisponde il numero 1/C/2000.
L'iscrizione delle controversie nei vari ruoli va fatta con riferimento alla classificazione degli oggetti come da allegata tabella con le precisazioni che seguono.
1) Ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie
La tenuta del ruolo e' prevista per il Tribunale, per la sezione distaccata di Tribunale e per la Corte di Appello. Ne sono stati predisposti due modelli, a seconda che l'ufficio sia articolato o meno in piu' sezioni ordinarie.
Nei giudizi di separazione personale dei coniugi e per "divorzio" il passaggio dal rito contenzioso a quello consensuale non richiede ulteriore iscrizione.
Nelle "annotazioni" sono indicati i seguenti eventi: ricorsi incidentali, estinzione e sentenza definitiva o non definitiva, riunione, passaggio ad altra sezione o giudice, ove non previsti dalle specifiche colonne del presente registro.
Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a procedure ancora in corso.
2) Ruolo generale degli affari civili - procedimenti speciali sommari
E' utilizzato per l'iscrizione dei ricorsi come da allegata tabella, con la precisazione che quelli incidentali non danno vita a nuova e diversa iscrizione, ma soltanto ad annotazione nel ruolo generale di cui al numero precedente.
E' destinato alla sola fase speciale, dacche' l'emissione del provvedimento definisce la procedura e la elimina anche dalla pendenza. L'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo e la citazione a seguito di procedimento cautelare ante causa da' vita a nuova iscrizione nel registro di cui al numero 1.
Il ruolo non riceve i ricorsi per procedimenti speciali sommari riguardanti lavoro o previdenza ed assistenza obbligatorie, che vanno iscritti nel ruolo di cui al numero 3.
Il registro di che trattasi e' tenuto anche presso la sezione distaccata di Tribunale e presso l'Ufficio del Giudice di pace.
Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a procedimenti ancora in corso.
3) Ruolo generale degli affari civili - controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie
E' utilizzato per l'iscrizione dei ricorsi, anche sommari e cautelari relativi a tali controversie, secondo l'allegata tabella. La tenuta del ruolo e' prevista sia per il Tribunale, sia per la Corte di Appello.
Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a controversie ancora in corso.
4) Ruolo generale degli affari civili - controversie agrarie
Va utilizzato per l'iscrizione delle controversie, introdotte anche con ricorso per procedimento cautelare "ante causam", in materia di contratti agrari e di affitto di fondo rustico
secondo la tabella allegata.
I procedimenti cautelari in corso di causa non danno luogo ad autonoma iscrizione.
Nella colonna "annotazioni" devono essere indicati gli eventi come da relativa tabella.
Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a controversie ancora in corso.
5) Ruolo sezionale per le cause ordinarie
E' utilizzato per l'iscrizione delle cause assegnate a ciascuna delle sezioni ordinarie.
La tenuta del ruolo e' prevista sia per il Tribunale, sia per la Corte di Appello
Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a controversie ancora in corso.
6) Ruolo delle cause assegnate a ciascun magistrato
E' utilizzato per la presa in carico delle cause a lui assegnate. Contiene distinte colonne per la precisa indicazione degli eventi come da relativa tabella.
La tenuta del ruolo e' prevista sia per il Tribunale, per la sezione distaccata del Tribunale e per la Corte di Appello.
7) Ruolo delle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie assegnate a ciascun magistrato
E' utilizzato come per il numero precedente. Se ne consiglia l'uso anche per il secondo grado, al fine della precisa gestione e quantificazione delle controversie assegnate a ciascun relatore.
8) Ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore
E' utilizzato per la trattazione delle udienze tenute da ciascun giudice. Il ruolo ha valore documentale e, dunque, bisogna indicarvi la composizione dell'Ufficio, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza.
Vi sono elencate, in ordine crescente di numero del ruolo generale, le cause chiamate ad ogni udienza; prevede l'annotazione dell'esito della trattazione, nonche' della nuova udienza a seguito di riserva (art.186 c.p.c.). Nella colonna annotazioni vanno precisati gli eventi di cui alla tabella.
Sul ruolo, al termine dell'udienza, in calce all'elenco delle cause trattate, deve essere apposta la sottoscrizione del magistrato che l'ha diretta e quella di chi vi ha dato assistenza (in relazione a tale assistenza, e' inutile precisare che tanto l'indicazione del nominativo dell'impiegato, quanto la corrispondente sottoscrizione devono essere effetto di una circostanza realmente avvenuta).
La tenuta del ruolo e' prevista per il Tribunale, per la sezione distaccata di Tribunale, per la Corte di Appello, nonche' per l'Ufficio del Giudice di Pace, con la denominazione di "Ruolo di udienza."
9) Ruolo delle udienze in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie
E' utilizzato per la trattazione delle udienze tenute, in primo grado, da ciascun giudice. Come per il ruolo precedente, ha valore documentale e, quindi, bisogna indicarvi la composizione dell'Ufficio, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza. Vi sono elencate le controversie chiamate ad ogni udienza. Prevede l'annotazione dell'esito della trattazione e quella della nuova udienza. Nella colonna annotazioni vanno precisati gli eventi di cui all'allegata tabella.
Sul ruolo, al termine dell'udienza, in calce all'elenco delle cause trattate, deve essere apposta la sottoscrizione del magistrato che l'ha diretta e quella di chi vi ha dato assistenza (in relazione a tale assistenza, e' inutile precisare che tanto l'indicazione del nominativo dell'impiegato, quanto la corrispondente sottoscrizione devono essere effetto di una circostanza realmente avvenuta).
10) Registro dei provvedimenti ex artt.186 bis, 186 ter, 186 quater c.p.c.
E' utilizzato per l'elencazione cronologica (al momento della pronunzia) ed annuale delle ordinanze emesse ai sensi degli articoli citati, nonche' per la loro identificazione mediante il numero cosi' ricavato.
Per le stesse finalita' si consiglia di utilizzare il presente registro per le ordinanze di cui all'art. 423 c.p.c. adottando gli stessi criteri di registrazione.
La tenuta del registro e' prevista per il Tribunale e per la sezione distaccata di Tribunale e per l'Ufficio del Giudice di Pace. Si rappresenta l'opportunita' di istituire questo modello presso le Corti di Appello, ove se ne manifesti l'utilita', anche in relazione alle proprie competenze di primo grado.
11) Registri dei provvedimenti cautelari e d'urgenza.
E' utilizzato per l'elencazione cronologica ( al momento dell'emissione ) ed annuale dei provvedimenti emessi anche in corso di causa, quindi, per la loro identificazione mediante il numero cosi ricavato.
La tenuta del registro e' prevista per il Tribunale, per la sezione distaccata di Tribunale e per la Corte di Appello.
12) Registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza
E' utilizzato per la gestione dell'attivita' inerente all'emissione delle ordinanze a seguito di riserva -di cui alla seconda parte dell'art.186 c.p.c.-. Va tenuto in unico esemplare o per ciascuna sezione; prevede l'annotazione: della data dell'udienza di riserva, degli estremi della causa, della data del deposito dell'ordinanza e di quella della nuova udienza. Utile per tenere in evidenza le ordinanze non ancora emesse ed anche per il conteggio del tempo intercorso tra la data di riserva e quella di deposito.
E' previsto che il registro sia tenuto presso il Tribunale, presso la sezione distaccata di Tribunale e presso la Corte di Appello, ma, per gli stessi fini appena illustrati, dovra' essere utilizzato anche dalla cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace.
13) Ruolo dei reclami avverso i provvedimenti cautelari e d'urgenza
E' utilizzato per poter seguire compiutamente l'attivita' nascente dai reclami proposti contro i suddetti provvedimenti emessi "ante causam" o in corso di causa. Oltre al numero di iscrizione annuale, prevede la data di iscrizione (che deve corrispondere a quella del deposito del reclamo), l'indicazione del reclamante e del provvedimento reclamato, gli estremi della causa, la data ed esito del reclamo.
La tenuta del registro e' prevista per il Tribunale e per la Corte di Appello.
14) Ruolo delle udienze collegiali
E' utilizzato la trattazione delle udienze tenute dal collegio. Ha valore documentale e, quindi, bisogna indicarvi la composizione dell'Ufficio, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza. Vi sono elencate le cause chiamate ad ogni udienza. Prevede l'indicazione: delle parti, del consulente tecnico -nel caso in cui questi sia stato presente ex art 197 c.p.c.- del giudice relatore, delle conclusioni rassegnate dalle parti, dei provvedimenti pronunziati (assegnazione della causa a sentenza, rinnovazione delle prove davanti al collegio), del collegio giudicante.
La tenuta del ruolo e' prevista sia per il Tribunale, sia per la Corte di Appello. Puo' essere utilizzato in unico esemplare (per ufficio o per sezione), oppure per ciascun collegio tabellarmente previsto. E' lo stesso ruolo destinato anche alla trattazione delle udienze di discussione in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, di competenza dell'apposita sezione istituita presso la Corte di Appello.
15) Ruolo delle udienze collegiali per le controversie agrarie
E' utilizzato per la trattazione delle udienze tenute dalla sezione specializzata nelle controversie agrarie. Ha valore documentale e, quindi, bisogna indicarvi la composizione dell'Ufficio - comprendendovi anche gli esperti - l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza. Vi sono elencate le controversie chiamate ad ogni udienza. Si richiama quanto rappresentato al punto n. 14.
La tenuta del ruolo e' prevista per il Tribunale e per la Corte di Appello.
16) Registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati
Eutilizzato per la gestione dell'attivita' attinente alla decisione della causa: sia che trattasi di vecchio o di nuovo rito; di giudice collegiale o monocratico; di decisione presa a seguito di discussione orale o meno.
Si fa presente che il registro non e' stato istituito per la pubblicazione delle sentenze originali (operazione che continua a dover essere compiuta mediante l'elencazione cronologica ed immediata nell'unico - per ufficio - "elenco cronologico delle sentenze", dalla cui numerazione annuale la sentenza prende anche il numero identificativo), ma per seguire e documentare, a fini interni: a) la formazione dell'elaborato e del tempo occorso per il deposito della minuta; b) l'attivita' di formazione dell'originale ("copiatura") e collazione - quando la sentenza non sia stata gia' depositata in originale-; c) il tempo intercorso tra la formazione dell'originale e la pubblicazione (colonna 19). Nell'annotazione (col 20) va indicato se la sentenza e' contestuale (es.: art. 281 sexies cpc)
Si precisa inoltre che, a norma dell'art.119 delle norme di attuazione al codice di rito, la sentenza pronunziata dal collegio, sia in minuta che in originale, deve essere depositata in cancelleria gia' completa della sottoscrizione del presidente e del giudice estensore - poiche' soltanto in tal maniera assume la veste di provvedimento.
Utile per tenere in evidenza le sentenze non ancora depositate ed anche per il conteggio del tempo intercorso tra il termine iniziale (art.120 N. Att. c.p.c., artt.275 e 281 c.p.c.) ed il deposito, e', inoltre, necessario per poter ricavare il relativo dato statistico sul "lavoro dei magistrati".
E' previsto che il registro sia tenuto (in unico esemplare per tutto l'ufficio, ovvero in un esemplare per ogni sezione) presso il Tribunale, presso la sezione distaccata di Tribunale e presso la Corte di Appello, ma, per gli stessi fini appena illustrati, dovra' essere utilizzato anche dalla cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace.
17) Registro degli affari amministrativi e stragiudiziali
E' destinato alla iscrizione degli affari che non hanno natura giurisdizionale ma che, comunque, necessitano di un intervento, per il controllo di regolarita', dell'Autorita' giudiziaria, come ad esempio: a) domande per ottenere la pubblicazione di una "testata" nel c.d. Registro della stampa; b) istanza per ottenere l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici; ecc..
La tenuta del registro e' prevista per il Tribunale e per la sezione distaccata di Tribunale.
18) Ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio
Nasce dalla fusione del ruolo degli affari civili non contenziosi (ivi compresi quelli gia' di competenza della Pretura) con quello degli affari da trattarsi in camera di consiglio. E' destinato non soltanto alle istanze di volontaria giurisdizione, di natura non contenziosa, dirette ad ottenere le autorizzazioni necessarie ad integrare la volonta' del richiedente, ma anche a quell'attivita' di natura contenziosa che, di norma, viene trattata in camera di consiglio, come da allegata tabella.
La tenuta del registro e' prevista per il Tribunale, per la sezione distaccata di Tribunale e per la Corte di Appello.
Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle procedure ancora in corso.
19) Ruolo generale delle esecuzioni civili
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale. E', in pratica, lo stesso ruolo che l'art.29, n.6, delle norme di attuazione al codice di rito gia' prevedeva per la cancelleria della Pretura. Ad esso sono stati apportati i dovuti aggiornamenti, come, ad esempio, l'eliminazione della colonna per l'annotazione del deposito di carta bollata e spese di cancelleria. Vi trovano iscrizione le procedure come da tabella allegata.
Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a controversie ancora in corso.
20) Ruolo generale delle espropriazioni immobiliari
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale. E', in pratica, lo stesso ruolo che l'art.30, n.11, delle norme di attuazione al c.p.c. gia' prevedeva per la cancelleria di detto ufficio. Ad esso sono stati apportati i dovuti aggiornamenti, come, ad esempio, l'eliminazione della colonna per l'annotazione del deposito di carta bollata e spese di cancelleria.
Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a controversie ancora in corso.
21) Registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai notai per le operazioni di vendita
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale, risponde alle esigenze derivanti dalla Legge 3 agosto 1998, n.302. In esso vengono iscritte, con numerazione progressiva annuale, le deleghe a vendere conferite dal G.E. ai notai. Oltre al numero progressivo annuale, prevede l'annotazione nella colonna 2 del numero del ruolo di riferimento (delle esecuzioni civili, nel caso di mobili registrati, delle espropriazioni immobiliari, nel caso di immobili), quindi, del nominativo del creditore e di quello del debitore, del Giudice dell'esecuzione che ha conferito l'incarico, della data del provvedimento di delega, del notaio e sede del suo ufficio, del bene oggetto della vendita. Nella colonna 10 bisogna indicare la data di consegna degli atti al professionista (e' opportuno raccogliere nella colonna annotazioni la firma di questi per ricevuta), seguono le colonne da 11 a 14 per l'annotazione di quanto previsto negli articoli da 3 a 8 della Legge citata. Nella colonna 15 andra' indicato il prezzo di vendita, che, nel caso di vendita in piu' lotti, sara' quello complessivo. La colonna 16 e' destinata all'annotazione del compenso liquidato al notaio (col.16a data del decreto del GE; col.16b ammontare del compenso ).
E' necessario che il registro sia corredato da uno schedario, impostato per ciascun nominativo, con l'annotazione della data della delega, del G.E. che l'ha conferita e del compenso liquidato.
22) Ruolo delle istanze per la dichiarazione di fallimento
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso ruolo gia' utilizzato dalla cancelleria di detto ufficio per l'attivita' che prende il via con la presentazione del ricorso e termina con il rigetto della stessa, oppure con la dichiarazione di fallimento.
Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle procedure ancora in corso.
23) Registro dei fallimenti dichiarati
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale. Con qualche modifica formale (eliminazione della ridondante numerazione progressiva all'infinito), e' lo stesso registro gia' utilizzato dalla cancelleria di detto ufficio per l'attivita' che prende il via dalla dichiarazione di fallimento e segue l'iter della procedura.
Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle procedure ancora in corso.
24) Pubblico registro dei falliti
Registro di pubblicita' tenuto dalla cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro (art.50 R.D.267/1942) gia' utilizzato da detto ufficio per inserirvi il nominativo dell'imprenditore individuale nato nel circondario e dichiarato fallito da qualsiasi tribunale dello Stato, ovvero l'indicazione dell'impresa su base sociale avente sede nel circondario (si vuol ricordare che in tal caso, oltre alla ragione sociale, vanno indicati anche i nominativi dei soci responsabili o dell'amministratore).
25) Registro dei concordati preventivi
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso gia' utilizzato dalla cancelleria di detto ufficio per tali procedure.
Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle procedure ancora in corso.
Erroneamente nel DM 27.3.2000 n. 264 il registro e' indicato come registro delle "amministrazioni concordate".
26) Registro delle amministrazioni controllate
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso gia' utilizzato dalla cancelleria di detto ufficio per tali procedure.
Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle procedure ancora in corso.
27) Registro delle liquidazioni coatte amministrative
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso gia' utilizzato dalla cancelleria di detto ufficio per tali procedure.
Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle procedure ancora in corso.
28) Registro delle amministrazioni straordinarie
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale. Si compone di ventiquattro colonne, per l'iscrizione e l'annotazione dell'attivita', nelle sue varie fasi (presentazione del ricorso, sentenza accertamento dell'insolvenza, Commissario giudiziale, verifica dello stato
passivo, apertura dell'amministrazione straordinaria, Commissario straordinario, comitato di sorveglianza, gestione dell'amministrazione, concordato, dichiarazione di fallimento o conversione dell'amministrazione in fallimento), riguardante le procedure previste dal Decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270.
Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle procedure ancora in corso.
29) Registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale. Risponde alle esigenze nascenti dal disposto dell'art.91 del R.D. 15 marzo 1942, n.267.
30) Registro delle adozioni
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro gia' utilizzato dalla cancelleria di detto ufficio per le annotazioni documentali a seguito della dichiarazione di adozione. Si rammenta che l'istanza di adozione va iscritta nel "ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio".
31) Registro degli interdetti e degli inabilitati
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale. Serve mettere in evidenza le circostanze essenziali derivanti dalla domanda di interdizione o di inabilitazione. Oltre al numero progressivo annuale contiene: col.2) l'indicazione del numero di "ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie" dove e' stato iscritto il ricorso; col.3) le generalita' dell'interdicendo o dell'inabilitando; col.4) il nominativo del tutore o del curatore provvisorio; col.5) la data della sentenza di rigetto; col.6) ... di interdizione; col.7) ... di inabilitazione; col.8) la data dell'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art.423 c.c.; col.9) la data della sentenza di revoca; nell'ultima colonna annotazioni non dovra' mancare l'indicazione del numero di iscrizione della tutela o della curatela nell'apposito registro. Va precisato che, per l'esecuzione degli adempimenti di cui al citato articolo, non bisogna attendere il passaggio in giudicato della sentenza, poiche' questa, riguardando stato della persona, svolge immediatamente i suoi effetti, che durano fino all'eventuale sentenza di revoca.
32) Registro delle tutele dei minori e degli interdetti
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro gia' utilizzato dalla cancelleria della Pretura.
33) Registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale, e' diretto esclusivamente alla registrazione delle curatele degli inabilitati, attese le sopravvenute modifiche normative che hanno abolito le categorie dei minori emancipati.
34) Registro delle istanze al giudice tutelare
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale. Serve ad annotarvi tutte quelle varie richieste dirette al G.T. in relazione ad una tutela o ad una curatela, che nel passato venivano inserite nel fascicolo di riferimento senza lasciare alcuna traccia di se'.
35) Registro delle successioni
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro gia' utilizzato dalla cancelleria di detto ufficio per le procedure riguardanti: (parte prima) le eredita' accettate con beneficio di inventario; (parte seconda) le rinunzie all'eredita'; (parte terza) le eredita' giacenti e le dichiarazioni degli esecutori testamentari.
36) Registro delle persone giuridiche
Tale registro, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore del D.P.R. 10/02/2000 n. 361 non deve essere piu' tenuto presso gli uffici giudiziari.
37) Registro per la trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso gia' utilizzato in relazione agli articoli 1524 e 2762 del c.c.. La sua numerazione e' progressiva annuale ed in esso le trascrizioni devono essere eseguite in ordine strettamente cronologico.
38) Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici, ai legali, ai curatori, ai commissari e ai liquidatori fallimentari
Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso ruolo gia' utilizzato per la nomina e la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice. E' tenuto dalla cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale, nonche', limitato ai soli consulenti tecnici, anche dalla cancelleria del Giudice di Pace e della Corte di Appello.
E' necessario che il registro sia corredato da uno schedario, impostato per ciascun nominativo, con l'annotazione della data dell'incarico del Giudice che l'ha conferito e del compenso liquidato.
39) Registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale e della Corte di Appello. Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro gia' utilizzato dalla cancelleria di detti uffici per l'iscrizione delle domande di ammissione al gratuito patrocinio.
Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle istanze ancora in corso.
40) Registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale e della Corte di Appello. Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro gia' utilizzato dalla cancelleria di detti uffici per la suddetta attivita'.
41) Registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario
Aggiornato nel suo contenuto, mediante l'eliminazione di colonne non piu' attuali e con l'aggiunta di altre divenute necessarie (spese per indennita' ai Giudici di pace, spese per pubblicazioni ed affissioni, spese per intercettazioni ...), e' tenuto dalle cancellerie del Giudice di Pace, del Tribunale, delle Sezioni distaccate di Tribunale e della Corte di Appello.
42) Registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito
Tenuto dalla cancelleria del Giudice di Pace, del Tribunale e della Corte di Appello, nonche' della sezione distaccata di Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro gia' utilizzato dalle cancellerie di detti uffici per la prenotazione a debito delle spese occorse nelle cause in cui una delle parti e' stata ammessa (di diritto o su decisione della Commissione) al beneficio del gratuito patrocinio.
43) Registro per la pubblicazione di giornali e periodici
E' tenuto dalla cancelleria del Tribunale per l'iscrizione nel registro di pubblicita' dei giornali quotidiani, dei periodici, dei giornali radio, telegiornali e dei periodici telematici.
44) Registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali
Tenuto dalla cancelleria di tutti gli uffici giudiziari - compresi quello del Giudice di Pace e le sezioni staccate di Tribunale -, nonostante qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro sin qui gia' utilizzato. Su provvedimento del Dirigente della cancelleria, e' possibile istituirne piu' volumi (con autonoma numerazione annuale e distinti da una lettera di identificazione e diversificazione) a seconda delle esigenze di ciascun ufficio.
45) Registro repertorio degli atti soggetti a registrazione
Tenuto dalla cancelleria dei tutti gli uffici giudiziari - comprese le sezione staccate di Tribunale -, nonostante qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro gia' utilizzato per sottoporre atti e provvedimenti all'imposta di registro.
46) Registro per la trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi relativi a vendita o locazione di macchine utensili o di produzione di valore non inferiore ad euro 516,46
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro speciale gia' utilizzato dalla cancelleria di detto ufficio a norma della Legge 28 novembre 1965, n.1329.
47) Registro generale dei testamenti
Tenuto dalla cancelleria del Tribunale, serve per annotarvi, annualmente ed in stretto ordine cronologico le comunicazioni dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi o segreti trasmesse dai notai ex art.622 del codice di procedura civile. Si rappresenta l'opportunita' di istituire tale modello anche presso le Sezioni Distaccate di Tribunale.
48) Registro dei ruoli per la riscossione
Tenuto dalle cancellerie del Giudice di Pace, del Tribunale, delle Sezioni Distaccate di Tribunale e della Corte di Appello, e' destinato alla formazione dei ruoli di esazione a carico dei debitori dell'Erario dello Stato - dopo che il provvedimento di condanna sia divenuto irrevocabile.
B) art.13, comma 5, del Regolamento - registri della Corte Suprema di Cassazione
1) Ruolo generale degli affari civili e relativa rubrica alfabetica
Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso ruolo gia' utilizzato dalla cancelleria della suprema corte; e' assistito da rubrica alfabetica.
2) Ruolo di udienza per ciascuna sezione
Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso ruolo gia' utilizzato per le udienze celebrate da ciascuna delle sezioni della Suprema Corte.
3) Registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali
Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro gia' utilizzato dalla cancelleria della Suprema Corte.
4) Registro repertorio degli atti soggetti a registrazione
Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro gia' utilizzato dalla cancelleria della Suprema Corte.
5) Registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito
Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro gia' utilizzato dalla cancelleria della Suprema Corte.
C) art.13, comma 6, del regolamento - registri dell'Ufficio del Giudice di Pace
1a) Ruolo generale degli affari contenziosi civili - modello A cause ordinarie
Tenuto con le stesse modalita' di cui al n.1 della lette A delle presenti istruzioni, e' assistito dalla rubrica alfabetica. Sostituisce il Ruolo degli affari civili contenziosi e non contenziosi sin qui utilizzato dalla cancelleria di detto ufficio.
1b) Ruolo generale degli affari contenziosi civili - modello B procedimenti speciali sommari
Tenuto con le stesse modalita' di cui al n.2 della lettera A delle presenti istruzioni, e' assistito dalla rubrica alfabetica. Sostituisce il Ruolo degli affari civili contenziosi e non contenziosi sin qui utilizzato dalla cancelleria di detto ufficio.
2) Registro dei provvedimenti ex artt.186 bis, 186 ter e 186 quater)
Vale quanto detto per il n.10 della lettera A delle presenti istruzioni, trattandosi di modello strutturato e tenuto nella stessa maniera.
3) Registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza
Vale quanto detto per il n.12 della lettera A delle presenti istruzioni, trattandosi di modello strutturato e tenuto nella stessa maniera.
4) Registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati
Vale quanto detto per il n.16 della lettera A delle presenti istruzioni, trattandosi di modello strutturato e tenuto nella stessa maniera.
5) Ruolo di udienza
Vale quanto detto per il n.8 della lettera A delle presenti istruzioni, trattandosi di modello strutturato e tenuto nella stessa maniera.
6) Ruolo generale degli affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi
Assistito dalla rubrica alfabetica, sostituisce il ruolo degli affari amministrativi e stragiudiziali sin qui utilizzato dalla cancelleria di detto ufficio. Il ruolo e' destinato a ricevere anche gli affari civili non contenziosi.
7) Registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali
Necessario per la precisa documentazione cronologica del compimento di atti e provvedimenti, con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro gia' utilizzato dalle cancellerie degli altri uffici giudiziari.
8) Registro repertorio degli atti soggetti a registrazione
Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro gia' utilizzato dalla cancelleria dell'ufficio.
9) Registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario
Vale quanto detto per il n.41 della lettera A delle presenti istruzioni, anche per quanto attiene al modello di registro.
10) Registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito
Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro gia' utilizzato dalla cancelleria dell'ufficio. Si veda quanto detto per il n.42 della lettera A delle presenti istruzioni.
11) Registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici
Con qualche lieve modifica formale, e' lo stesso registro gia' utilizzato dalla cancelleria dell'ufficio. Si veda quanto detto per il n.38 della lettera A delle presenti istruzioni.
12) Registro dei Ruoli
Vale quanto detto per il n. 48 della lettera A delle presenti istruzioni.
N.B. Il regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari del 27 marzo 2000, n. 264, non modifica il regolamento del servizio dei depositi giudiziari.
N.B. Tutti i registri, ad eccezione di quelli indicati: ai numeri 8, 9, 12, 14, 15, 16, 24, 34, 37, 40, 41, 44, 45, 46 della lettera A; ai numeri 2, 3 e 4 della lettera B; ai numeri 3, 4, 5, 7, 8, 9, della lettera C, se non tenuti su supporto informatico, devono essere corredati da separata rubrica alfabetica.
N.B. Si rammenta che la data di iscrizione nei registri deve corrispondere al giorno in cui l'attivita' e' stata effettivamente compiuta.
 
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