Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 18 dicembre 2001, n. 462
Sentenza della Corte di giustizia europea (Sesta Sezione) 12 luglio 2001 (c-n. 399/98) sulla realizzazione diretta da parte di un privato di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di concessione dovuto. Appalto di lavori pubblici, ai sensi della direttiva 93/37. Indirizzi e chiarimenti operativi.

Con la sentenza del 12 luglio 2001 (c-399/98), la Corte di giustizia della Comunita' europea - Sesta Sezione, ha ritenuto che la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva di cui trattasi.
La sentenza e' relativa alla realizzazione di un'opera di urbanizzazione di importo, stimato in base ai prezzi e alle modalita' di computo approvati dalle amministrazioni comunali, pari o superiore a 5.000.000 di ecu. Gli stessi contenuti della sentenza in esame hanno riguardo agli affidamenti dei relativi incarichi di progettazione, come disciplinati dalla direttiva del consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
Secondo il dispositivo della sentenza, all'opera urbanizzazione di importo pari o superiore a 5.000.000 di ecu (pari a L. 9.681.350.000) si applica, ai fini dell'affidamento, il contenuto della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE.
A tale proposito, comunque, la soglia dei 5.000.000 di ecu non deve essere considerata con riguardo al complesso delle opere di urbanizzazione ma con riferimento alla singola opera, come individuata, da parte del responsabile del procedimento, nell'ambito della progettazione dell'intervento di trasformazione urbanistica, secondo criteri di funzionalita', fruibilita' e fattibilita' dell'opera di urbanizzazione con riferimento all'art. 14, comma 7, della legge n. 109/1994.
Nel contesto suddetto e', in linea generale, l'amministrazione comunale che gestisce le procedure di appalto. Nella sentenza citata - peraltro, premessa la finalita' della Direttiva europea di tutelare la concorrenza - si sostiene che l'amministrazione comunale possa affidare al privato lottizzante la realizzazione di un'opera di urbanizzazione esclusivamente nella forma del mandato alla realizzazione, a spese di quest'ultimo, per conto del comune e nel rispetto delle regole europee che si applicano allo stesso comune concedente.
Il principio di diritto affermato, con riferimento alle opere di importo superiore a 5.000.000 di ecu, e' fondato sull'assunto che la realizzazione delle opere crea in ogni caso vantaggio per il privato che lucra un corrispettivo pari all'esonero dall'obbligo del versamento di quanto dovuto a titolo di onere di urbanizzazione.
Ne deriva che tale principio non si applica laddove l'affidamento dell'incarico non assume caratterizzazione onerosa, ossia quando il privato manifesti la disponibilita' all'esecuzione dell'opera senza ricevere corrispettivo sub specie di esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.
Attesa la rilevanza della questione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini di certezza del diritto, ha in corso di elaborazione le espresse modifiche legislative finalizzate a contemperare le necessita' di tempestivita', garanzia e contestuale esecuzione delle opere di urbanizzazione nell'ambito di un piano di lottizzazione convenzionato (o di altro strumento di programmazione negoziata) con la direttiva europea n. 93/37/CEE.
D'altro canto, il principio di primazia del diritto comunitario comporta l'immediata operativita' della prescrizione comunitaria e la conseguente disapplicazione delle disposizioni interne eventualmente contrastanti, a prescindere dalle modifiche de iure condendo della legislazione nazionale.
Tuttavia sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia e' da ritenere impregiudicata la definizione dei lavori che siano gia' iniziati alla data del 12 luglio 2001 nell'ambito dei piani di lottizzazioni o di altri interventi di trasformazione urbanistica.
Roma, 18 dicembre 2001
Il Ministro: Lunardi
 
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