Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 12 dicembre 2001 |
Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1 gennaio 2001 e scadenza 1 luglio 2008, emessi ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che: i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate; la somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facolta' di definizione automatica; l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue; al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita: a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2000; b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2001; c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2002; d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2003; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' ammesse ai benefici della normativa in parola, ha ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo, ancora da corrispondere, pari a lire 2.400 miliardi, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere b), c) e d) suindicate; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 3 della legge 29 novembre 2001, n. 419, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il decreto 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1999, con il quale il Ministero delle finanze ha definito le modalita' ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999; Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999, con cui, per le finalita' del citato art. 60, comma 6, della legge n. 112 del 1999, si e' provveduto all'emissione della prima annualita' dei titoli di Stato previsti dalla citata normativa, assegnando certificati di credito del Tesoro con godimento 1 gennaio 2000 e scadenza 1 luglio 2007; Vista la lettera n. 204384 in data 19 novembre 2001 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso un apposito elenco, riguardante, per la seconda delle suddette annualita', i nominativi, degli aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali in conseguenza della presentazione delle relative domande di rimborso e di discarico per inesigibilita', ai quali dovranno essere assegnati titoli di Stato per complessivi 206.081.000 euro, tenuto conto dell'importo di lire 163.456.000 derivante dagli arrotondamenti da effettuare; Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalita', un'emissione di certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di complessivi 206.081.000 euro, pari a lire 399.028.457.870, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di L. 398.865.001.870 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di L. 163.456.000; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte titoli S.p.a, il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Decreta: Art. 1.
Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 60, comma 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato ed integrato dall'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 206.081.000 euro, da assegnare ai soggetti aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni: godimento: 1 gennaio 2001; scadenza: 1 luglio 2008; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1 luglio 2008; tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di seguito indicate. Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito emessi con il presente decreto, verra' determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per la semestralita' dal 1 gennaio al 1 luglio successivo e alla fine del mese di giugno per la semestralita' dal 1 luglio al 1 gennaio successivo. Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT. Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, e' pari: in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota; in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantita'. Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralita' verra' determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessanta giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento. Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verra' determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile. Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralita' sara' pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalita' indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralita'. In applicazione dei suddetti criteri, i tassi d'interesse lordi, relativi alle semestralita' decorse, sono pari al: 2,50% per la prima semestralita', con decorrenza 1 gennaio 2001 e scadenza 1 luglio 2001; 2,25% per la seconda semestralita', con decorrenza 1 luglio 2001 e scadenza 1 gennaio 2002. Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle semestralita' successive alla seconda verra' reso noto con comunicato stampa e verra' accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 2.
E' affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei certificati agli aventi diritto, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto. Qualora l'importo dovuto agli aventi diritto non consenta l'assegnazione per pari capitale nominale, l'importo stesso verra' arrotondato per eccesso ai 1.000 euro superiori e, tenuto conto di tale arrotondamento, si procedera' all'assegnazione dei certificati stessi; l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli in tal modo assegnati e quello del credito complessivo dovra' essere versato dai soggetti assegnatari in contanti, senza pagamento di dietimi di interesse. Il versamento dovra' essere effettuato presso le filiali della Banca d'Italia contestualmente all'assegnazione dei certificati effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 3. La Banca d'Italia, a sua volta, provvedera' a riversare sulla sezione di Tesoreria provinciale di Roma le suddette somme introitate. La sezione di Tesoreria provinciale di Roma emettera' quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 4. |
| Art. 3.
L'importo minimo assegnabile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto e' di mille euro nominali. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, l'importo assegnato dei certificati e' rappresentato da iscrizioni contabili; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale assegnato agli aventi diritto verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli presso la predetta societa', intestati agli intermediari finanziari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, i quali accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto. |
| Art. 4.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea. |
| Art. 5.
Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno. La prima semestralita' e' pagabile il 1 luglio 2001 e l'ultima il 1 luglio 2008. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alla semestralita' scaduta. Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996. Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo dei certificati pari a 1.000 euro. Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale. Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, cosi' come determinato al comma precedente, per il rapporto di conversione permanente lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire piu' vicine. |
| Art. 6.
Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione il 1 luglio 2008, tenendo conto delle disposizioni dei citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997, nonche' del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998. |
| Art. 7.
I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 27 novembre 1998. In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative. |
| Art. 8.
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2001 Il Ministro: Tremonti |
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