Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452
Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di operare interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario con riguardo agli oli lubrificanti e in materia di rimborsi IVA, nonche' di modificare la classificazione dei combustibili derivati dai rifiuti;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza, in considerazione della crisi determinatasi nel settore dei concessionari della raccolta delle scommesse su avvenimenti ippici e sportivi e dei conseguenti effetti negativi che ne possono derivare sul piano del gettito erariale e delle entrate di bilancio del CONI e dell'UNIRE di ridefinire le condizioni economiche di tali concessioni e di prevedere la riattribuzione delle concessioni meramente rinnovate;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di aumentare le poste dei giochi e di adottare altre misure in vista dell'introduzione dell'euro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Oli emulsionati

1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
 
Art. 2
Aliquota di accisa sul gas metano
per combustione per uso industriale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
 
Art. 3
Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
zone montane ed in altri specifici territori nazionali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
 
Art. 4
Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
 
Art. 5
Agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresi', ai seguenti soggetti: a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale,
regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822,
al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422
del 1997; c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in
servizio pubblico per trasporto di persone.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola: "purche'" sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti
in cui"; b) le parole: "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il
15 per cento".
 
Art. 5-bis (1)
(( Disposizioni in materia di pubblicita'
effettuata con veicoli ))


(( 1. All'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
4-bis. L'imposta non e' dovuta altresi' per l'indicazione, sui
veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo
dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per
conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da
tali indicazioni"; b) al comma 3:
1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite le
seguenti: "dell'art. 13, comma 4-bis, e";
2) la parola: "introdotto" e' sostituita dalla seguente:
"introdotti". ))
 
Art. 5-ter (1)
(( Contabilita' speciali ))

(( 1. Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilita' possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agi uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attivita' e programmi agli stessi affidati.
2. Il titolare di ciascuna contabilita' speciale e' individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente. ))
 
Art. 5-quater (1)
(( Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise ))


(( 1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 15, le parole: "delle benzine" sono sostituite dalle
seguenti: "della benzina e del gasolio per autotrazione"; b) al comma 16:
1) nel primo periodo, le parole: "rivendite di benzine" sono
sostituite dalle seguenti: "rivendite di carburanti" e le parole:
"pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413
euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro";
2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono sostituite
dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "e' assegnata alla
regione la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate
alle regioni le quote"; le parole: "lire 800" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il
gasolio per autotrazione"; la parola: "diminuita" e' sostituita
dalla seguente: "diminuite";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine vendute
nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul gasolio per
autotrazione venduto nell'anno 2001". ))
 
Art. 6
Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti

1. E' soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE".
2. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Articolo 62 (Imposizione sui bitumi di petrolio) - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I. 2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non e' applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. 3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. 4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4.".
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 2002.
 
Art. 7
Istituzione di un contributo di
riciclaggio e di risanamento ambientale

1. A decorrere dal 1 ottobre 2002, e' istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attivita' di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonche' di potenziare l'attivita' di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica: a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di
prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio
nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi
comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi; b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui
lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di
provenienza comunitaria o da Paesi terzi; c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti
aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di
alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri
poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti
nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di
provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati,
messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15o Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume.
4. Obbligato al pagamento del contributo e': a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale; b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria; c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.
5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica: a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti
utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che
ne effettuano la rivendita; b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del
ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero
nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente
in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che
agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione; c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto
dell'importazione.
6. In relazione all'esigenza di assicurare competitivita' all'attivita' di rigenerazione puo' essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita' produttive, l'entita' della parte del contributo destinata all'attivita' di riciclaggio.
7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonche' quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.
8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entita' pari al 30 per cento del contributo dovuto.
9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 6, si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro.
10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 7, comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera: "1-bis) il combustibile derivato da rifiuti"; b) nell'articolo 33, comma 8, e' soppressa la lettera c).
 
Art. 7-bis (1)
(( Pagamento differito dei generi di
Monopolio da parte dei rivenditori ))


(( 1. Le disposizioni concernenti il pagamento differito dei tabacchi lavorati, introdotte a favore di rivenditori dall'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei depositari autorizzati, titolari dei depositi fiscali di tabacchi lavorati di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. ))
 
Art. 8
Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni
per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.
Riattribuzione delle concessioni rinnovate

1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonche' della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse.
2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni.
3. Le concessioni rinnovate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono riattribuite ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto, fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite.
 
Art. 9
Gioco del lotto

1. Il 31 dicembre 2001, alle ore 18,30, sara' effettuata una estrazione straordinaria in lire del gioco del Lotto, alla quale sara' abbinato il concorso pronostici Enalotto di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni.
2. L'importo della giocata minima del lotto e' fissato in 1,00 euro. Gli importi degli incrementi delle giocate saranno pari ad 0,50 euro e la giocata massima non puo' essere superiore a 200,00 euro.
3. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari ad 0,05 euro o multipli di 0,05 euro.
4. Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagate, previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, dal raccoglitore del gioco del Lotto presso il quale e' stata effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite attraverso giocate effettuate presso le ricevitorie speciali o con schede del Lotto telefonico, il cui pagamento puo' essere richiesto presso qualsiasi ricevitoria.
5. Per le vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e fino a 10.500,00 euro, gli scontrini vanno presentati, entro i suddetti termini, presso il punto di raccolta ove e' stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto, ai fini della prenotazione al Concessionario della relativa vincita. Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente al Concessionario.
6. Il premio massimo cui puo' dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo della scommessa, non puo' eccedere la somma di 1.000.000,00 di euro.
7. L'importo delle schede del Lotto telefonico viene fissato in 10,00 euro, con incrementi di 2,50 euro e non puo' essere superiore a 500,00 euro.
8. Le disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 2002.
 
Art. 10.
Lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea
1. Il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle lotterie ad estrazione istantanea, indette dal 1 gennaio 2002, e' fissato, rispettivamente, in 3,00 euro ed 1,50 euro.
 
Art. 11.
Scommessa "Formula 101"
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'importo della giocata minima della scommessa "Formula 101" e' determinato in 1,00 euro per due colonne fino ad un'ora prima delle prove ufficiali. La giocata minima dopo tale orario e' determinata in 2,00 euro.
 
Art. 12.
Concorsi pronostici
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, la posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e' determinata in 0,50 euro per colonna e la giocata minima e' pari a due colonne.
 
Art. 13
Scommesse

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore, compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili, e' pari a 1,00 euro e la giocata minima e' di 2,00 euro. L'unita' minima delle scommesse a quota fissa e' pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro.
 
Art. 14.
Enalotto
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto e' fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro.
2. La posta unitaria di partecipazione al concorso e' di 0,408 euro per colonna.
 
Art. 15.
Eliminazione del limite al Jackpot
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, e' abrogato il quarto comma dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, emanato con decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958, e successive modificazioni, concernente limitazioni alle vincite di prima e seconda categoria.
 
Art. 15-bis (1)
(( Termini per la richiesta di collaudo delle sale Bingo ))

(( 1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole da: ", contestualmente" fino a:
"novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "chiedano la
proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato
decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei
lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un
periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di
scadenza del predetto termine"; b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "La richiesta di
proroga, gia' formulata prima della data di entrata in vigore
della presente legge, deve essere espressamente confermata
dall'interessato". ))
 
Art. 15-ter (1)
(( Disposizioni varie in materia di giochi ))

(( 1. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
2. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze". ))
 
Art. 15-quater (1)
(( Campione d'Italia ))

(( 1. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: "in lire italiane" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "in euro, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale
di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione
dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel
triennio"; b) al comma 2, le parole: "in lire italiane" sono sostituite dalle
seguenti: "in euro". ))
 
Art. 16
Disposizioni in materia di rimborsi IVA

1. I contribuenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75: a) se hanno gia' ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato emessi
ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
349, possono richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili
corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del
capitale nominale dei medesimi; b) se non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato di
cui alla lettera a), possono richiedere il pagamento in contanti
dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della citata
normativa, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui
all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 16-bis (1)
(( Disposizioni in materia di
trasferimento di beni demaniali ))


(( 1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' abrogato.
2. Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della legge n. 448 del 2001. ))
 
Art. 16-ter (1)
(( Assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie ))

(( 1. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, recante disposizioni sul processo tributario, dopo le parole: "della rendita catastale" sono aggiunte le seguenti: "e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane". ))
 
Art. 16-quater (1)
(( Interventi per l'ulteriore potenziamento
della giustizia tributaria ))


(( 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 8, comma 1, lettera c), concernente
l'incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di componente
delle commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione
finanziaria, le parole da: "del Dipartimento delle entrate" fino
alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "delle
Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni"; b) nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei
componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessita' di servizio,
il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su
richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del
quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12"; c) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici componenti
eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal
Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i
professori di universita' in materie giuridiche o i soggetti
abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che
risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno
dodici anni";
2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
"2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non
possono esercitare attivita' professionale in ambito tributario,
ne' alcuna altra attivita' suscettibile di interferire con le
funzioni degli organi di giustizia tributaria"; d) nell'articolo 22, comma 3, concernente le votazioni per l'elezione
del consiglio di presidenza, prima delle parole: "Le schede devono
essere preventivamente controfirmate", e' inserito il seguente
periodo: "Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di
sei candidati"; e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del
consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la
lettera m), e' inserita la seguente:
"m-bis) dispone, in caso di necessita', l'applicazione di
componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata,
rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di
un anno;".
2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennita' di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria. ))
 
Art. 16-quinquies (1)
(( Indennita' di presidio per il funzionamento del Servizio nazionale della riscossione dei tributi ))

(( 1. Per il biennio 2002-2003, la rideterminazione della remunerazione per lo svolgimento del Servizio nazionale della riscossione, disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2002, consegue ad una analisi dello stato del servizio di riscossione dei tributi da concludere entro il 30 aprile 2002. L'analisi e' condotta congiuntamente da funzionari degli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie delle entrate e delle dogane nonche' da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie; le conclusioni del lavoro di analisi sono presentate al Ministro dell'economia e delle finanze anche per l'adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma.
2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1, per l'anno 2002 e' corrisposta, in via provvisoria e quale anticipato importo erogato sulla futura rideterminazione a fronte della quale dovra' essere previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio, per ogni concessione del Servizio, comprese quelle gestite in regime cominissariale, una indennita' di presidio correlata anche ai risultati di gestione, in luogo degli aggi erogati a carico del bilancio dello Stato sulle riscossioni erariali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, nelle misure e secondo i criteri indicati nei commi 3, 4, 5 e 6.
3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennita' di cui al comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di competenza delle corrispondenti unita' previsionali di base potra' essere incrementato inmisura non superiore al tasso di inflazione programmato previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per l'eventuale eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta: a) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che
per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale,
rispetto alla media dei carichi del triennio precedente e al netto
delle riscossioni su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione
conseguita nel 2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari,
rispetto alla media dei carichi del triennio precedente. Per ogni
punto percentuale di minore riscossione si procede ad una
corrispondente riduzione della percentuale spettante; b) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che
per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale
superiori all'anno 2001. Per ogni punto percentuale di maggiore
riscossione rispetto alla predetta percentuale si procede alla
corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare
dell'indennita'; c) per l'80 per cento del suo ammontare mediante assegnazioni
periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002 ed entro il 31
ottobre 2002.
5. La percentuale di riscossione relativa all'anno 2001 nonche' quella utile ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) del comma 4 sono calcolate con criteri omogenei di raffronto del carico.
6. La determinazione della percentuale di riscossione nonche' le modalita' di erogazione delle percentuali di indennita' avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane sulla base dei seguenti criteri: a) la percentuale di riscossione per ciascuna gestione va
determinata, previa verifica dei dati effettuata con le singole
concessioni, sul carico triennale affidato in riscossione depurato
delle partite fallite, sgravate, sospese o riscosse; b) fissazione della misura dell'indennita' per ciascuna concessione
in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna concessione
ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo
58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
successive modificazioni; c) erogazione delle percentuali dell'indennita' di cui al comma 4,
lettere a) e b), in acconto, in misura non inferiore al 40 per
cento dell'intero ammontare entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo
entro il 30 giugno 2003.
7. All'articolo 77, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "31 dicembre 2001 e "1 gennaio 2002 sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2002 e "1 gennaio 2003 ". ))
 
Art. 16-sexies (1)
(( Contributo straordinario al CONI ))

(( 1. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario nel limite massimo di 103.291.000 euro per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono individuate le finalita' di utilizzazione del predetto contributo anche nel quadro di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'istituto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 17
Regolazione contabile

1. L'importo corrispondente alle agevolazione di cui agli articoli 3, 4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno 2002, nonche' quello relativo all'articolo 16, valutato in 72.304 migliaia di euro per il medesimo anno, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 17-bis (1)
(( Disposizioni per la copertura finanziaria ))

(( 1. Agli oneri relativi alla riduzione dell'aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate autoprodotte di cui all'articolo 1 valutati in 100 mila euro per l'anno 2002, al pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori di cui all'articolo 7-bis valutati in 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alle disposizioni in materia di pubblicita' effettuata con i veicoli di cui all'articolo 5-bis valutati in 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia di cui all'articolo 15-quater valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2002 e quanto a 22,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 6.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" - capitolo 3555 - dello stato di previsione del Mistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unita' previsionali di base per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 17-ter (1)
(( Contributo a favore dell'Associazione
Festival internazionale "Citta' di Trento" ))


(( 1. All'Associazione Festival internazionale film della montagna e dell'esplorazione "Citta' di Trento", con sede a Trento, e' assegnata la somma di 350 mila euro per l'anno 2002, per finanziare le spese connesse e collegate allo svolgimento della 50a edizione del Festival internazionale della montagna "Citta' di Trento".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 mila euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 18.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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