Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2001
Soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette, istituzione dei centri operativi di Pescara e Venezia e dei centri di assistenza telefonica, modifiche all'organizzazione interna di alcune direzioni centrali.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e in conformita' al parere reso dal comitato direttivo dell'Agenzia delle Entrate nella seduta del 30 novembre 2001;
Dispone:
1. Soppressione dei centri di servizio.
1.1. Sono soppressi, alle date di seguito indicate, i centri di servizio delle imposte dirette e indirette:
a) 31 dicembre 2001: Milano, Palermo, Pescara, Roma e Venezia;
b) 30 aprile 2002: Bologna e Salerno;
c) 30 giugno 2002: Cagliari, Genova, Torino e Trento;
d) 31 dicembre 2002: Bari.
1.2. Escluse quelle trasferite ai centri operativi di cui al punto 2, le attivita' gia' svolte dai centri di servizio sono attribuite, secondo il criterio della competenza territoriale, agli uffici locali o, dove questi ultimi non sono stati ancora attivati, agli uffici distrettuali delle imposte dirette.
1.3. Con proprio provvedimento il direttore regionale individua gli uffici competenti per i rapporti pendenti in materia di rimborsi e per quelli pendenti con il concessionario della riscossione e con la ragioneria provinciale dello Stato.
2. Istituzione dei centri operativi di Pescara e Venezia.
2.1. Sono istituti, quali strutture di livello dirigenziale, il centro operativo di Venezia e il centro operativo di Pescara. I predetti centri sono attivati il 1 gennaio 2002. I centri operativi dipendono, rispettivamente, dalle direzioni regionali del Veneto e dell'Abruzzo ed operano sotto il coordinamento funzionale della direzione centrale gestione tributi.
2.2. Il centro operativo di Venezia supporta l'attivita' di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e cura, a tal fine, gli aspetti di seguito indicati:
a) analisi del funzionamento delle procedure di controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) controllo preventivo degli esiti della liquidazione automatizzata;
c) controlli di qualita' su comunicazioni di irregolarita', ruoli e rimborsi che derivano dalla liquidazione automatizzata;
d) controllo delle dichiarazioni presentate a seguito di ravvedimento operoso;
e) iscrizione a ruolo, nei casi di urgenza o indifferibilita', dei tributi derivanti dalle dichiarazioni e irrogazione delle relative sanzioni.
2.3. Il centro operativo di Pescara cura le seguenti attivita':
a) controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto;
b) controllo dei crediti di imposta previsti da leggi speciali;
c) controllo delle comunicazioni provenienti da Stati esteri riguardanti i redditi percepiti all'estero da contribuenti residenti in Italia;
d) gestione dei rimborsi a non residenti in materia di crediti d'imposta sui dividendi e di imposta sul valore aggiunto;
e) gestione delle competenze gia' demandate all'ufficio del registro concessioni governative di Roma e successivamente trasferite all'ufficio di Roma 2;
f) gestione delle comunicazioni relative alle spese di ristrutturazione edilizia;
g) acquisizione dei dati dei questionari degli studi di settore;
h) rimborsi ai Comuni dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1993;
i) sgravi e rimborsi derivanti dal contenzioso sulle dichiarazioni relative agli anni di imposta 1992 e precedenti;
j) ricezione della documentazione cartacea relativa alle predette attivita'.
2.4. I centri operativi curano inoltre:
a) la ricezione delle dichiarazioni presentate alle banche e alle poste;
b) l'esecuzione dei controlli di qualita' sulle dichiarazioni trasmesse dalle banche e dalle poste;
c) lo svolgimento delle attivita' connesse al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al 1997, non completate alla data di soppressione di ciascun centro di servizio e non assegnate ad altri uffici dal direttore regionale secondo quanto previsto al punto 1.3.
2.5. Gli adempimenti indicati al punto 2.4 sono curati dal centro operativo di Venezia con riferimento all'attuale competenza territoriale dei centri di servizio di Bologna, Genova, Milano, Torino, Trento e Venezia e dal centro operativo di Pescara con riferimento all'attuale competenza dei centri di servizio di Bari, Cagliari, Palermo, Pescara, Roma e Salerno.
2.6. I centri operativi si avvalgono dei poteri previsti dall'art. 32, primo comma, numeri 3, 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per il controllo, la revoca o il diniego dei crediti d'imposta concessi o fruiti dalle imprese si applicano le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 3 agosto 1998, n. 311. Alle domande presentate dai non residenti per il rimborso di ritenute e crediti d'imposta si applicano le disposizioni contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per i rimborsi ai comuni dell'imposta comunale sugli immobili relativa al 1993 si applicano le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 24 settembre 1999, n. 367.
3. Centri di assistenza telefonica.
3.1. Sono istituiti, quali strutture di livello dirigenziale, i centri di assistenza telefonica di Cagliari, Pescara, Roma, Salerno, Torino e Venezia. I centri di Cagliari, Pescara, Roma, Torino e Venezia sono attivati il 1 gennaio 2002. Il centro di Salerno e' attivato il 2 maggio 2002.
3.2. I centri di assistenza telefonica dipendono dalle direzioni regionali della Sardegna, dell'Abruzzo, del Lazio, della Campania, del Piemonte e del Veneto ed operano sotto il coordinamento funzionale della direzione centrale gestione tributi.
3.3. I centri di assistenza telefonica svolgono i seguenti compiti:
a) forniscono informazioni su scadenze ed obblighi fiscali e su iscrizioni a ruolo, avvisi di irregolarita' e rimborsi;
b) dispongono l'annullamento degli atti amministrativi di cui accertano l'illegittimita';
c) forniscono informazioni, tecniche e normative, per l'utilizzo dei servizi telematici internet e per l'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
d) curano l'assistenza telefonica specialistica nei confronti di professionisti, CAF, associazioni di categoria, grandi imprese e altri contribuenti che presentano problematiche di particolare complessita'.
3.4. All'interno dei centri di assistenza telefonica possono essere realizzati dei centri di risposta multicanale, quali strumenti di diversificazione delle modalita' di accesso al servizio e di risposta ai quesiti.
4. Modifica all'organizzazione interna della Direzione centrale rapporti con enti esterni e della Direzione centrale amministrativa.
4.1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 la Direzione centrale rapporti con enti esterni si articola nei settori e negli uffici di seguito indicati con le relative attribuzioni; alla predetta Direzione centrale possono essere assegnati due dirigenti con funzioni di assistente di direzione.
Ufficio del direttore centrale:
segreteria del direttore centrale;
attivita' di supporto tecnico-amministrativo per l'esercizio delle funzioni attribuite al direttore centrale e per l'adozione degli atti di sua competenza;
controllo di gestione della Direzione centrale;
formulazione della proposta complessiva di piano e di programma per le attivita' svolte a livello territoriale rientranti nell'ambito di competenza della Direzione centrale. Settore rapporti con gli intermediari ed i concessionari il settore
si articola nei seguenti tre uffici:
Rapporti con gli intermediari:
gestione del rapporto convenzionale con gli intermediari della riscossione;
gestione delle convenzioni stipulate per l'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione dei tributi e monitoraggio della qualita' dei dati;
gestione dei compensi agli intermediari ed ai concessionari;
Rapporti con i concessionari:
determinazione degli ambiti territoriali;
conferimento del servizio di riscossione e gestione del rapporto con i concessionari;
Procedure esecutive:
monitoraggio ed iniziative di impulso dell'attivita' dei concessionari ai fini del contrasto ai fenomeni di evasione da riscossione;
Ispettorato per i concessionari e gli intermediari:
attivita' di controllo e vigilanza nei confronti dei concessionari e degli intermediari del servizio di riscossione;
attivita' di coordinamento ed indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive;
al predetto Ispettorato sono addetti tre dirigenti con funzioni ispettive. Settore servizi e convenzioni - il settore si articola nei seguenti
due uffici:
Contratti di servizio ad enti:
promozione dei servizi di gestione operativa, di consulenza e di formazione agli enti in materia di applicazione di tributi propri;
stipula delle convenzioni con gli enti per lo svolgimento dei predetti servizi;
Assistenza agli enti:
consulenza per l'applicazione dei tributi locali;
progettazione di attivita' formative in materia di tributi locali.
Settore giochi - il settore si articola nei seguenti tre uffici:
Gestione giochi:
applicazione della normativa concernente i giochi;
Gestione manifestazioni a premio:
applicazione della normativa concernente le manifestazioni a premio;
Rapporti con i gestori dei giochi:
definizione delle concessioni concernenti le manifestazioni a premio e i giochi;
gestione delle concessioni e rapporti con i gestori.
Gli uffici indicati al presente punto esercitano, oltre ai compiti specifici di ciascuno di essi, le competenze indicate al punto 4.2 del provvedimento del 23 febbraio 2001.
4.2 A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l'ufficio analisi comparative e programmazione della Direzione centrale amministrativa; le relative competenze sono attribuite all'ufficio gare e contratti della medesima Direzione centrale.
Motivazioni.
Il presente provvedimento contiene una serie di disposizioni di carattere organizzativo, di seguito illustrate. Il testo del provvedimento e' stato oggetto di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.
Soppressione dei centri di servizio.
A seguito della riforma tributaria del 1973, il numero delle dichiarazioni che affluiva agli uffici dell'Amministrazione finanziaria era enormemente aumentato. Per gestire al meglio la mole dei documenti cartacei vennero istituiti nel 1980 i centri di servizio delle imposte dirette (art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146). I centri avevano il compito di:
ricevere le dichiarazioni e i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito;
provvedere alla liquidazione ex art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 delle imposte dovute ed ai connessi controlli, all'esecuzione dei rimborsi e alla formazione dei ruoli di pagamento, nonche' al controllo dei versamenti alle esattorie e alle banche;
gestire gli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.
L'ubicazione, la competenza territoriale e le funzioni dei centri di servizio vennero definiti con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, che ne fissava il numero in quattordici.
Negli ultimi anni, le esigenze che avevano portato alla creazione dei centri di servizio sono progressivamente venute meno. Le procedure telematiche, introdotte con i provvedimenti di riforma del sistema fiscale emanati in base alle deleghe contenute nella legge n. 662 del 1996, stanno infatti progressivamente portando alla scomparsa della carta. Inoltre, con le nuove procedure la liquidazione delle dichiarazioni viene gestita in modo automatizzato a livello centrale. Gia' da tempo, percio', l'Amministrazione finanziaria aveva preso in considerazione la possibilita' di rivedere la scelta compiuta con l'istituzione dei centri di servizio. Come prima iniziativa in tal senso, l'Amministrazione aveva stabilito di non dare corso all'attivazione delle due strutture (Firenze e Bergamo) tuttora mancanti per arrivare al previsto numero di quattordici.
In realta', dal 1 gennaio 1998 i centri avevano visto ampliarsi le loro competenze, venendo ridenominati centri di servizio delle imposte dirette e indirette: con decreto direttoriale del 29 dicembre 1997 erano stati infatti attribuiti ai centri compiti fino ad allora svolti dalle sezioni staccate delle direzioni regionali e dagli uffici IVA. Questa era stata pero' una soluzione "tecnica" (tra l'altro datata, visto che era stata prevista dalla legge di riforma dell'Amministrazione finanziaria n. 358 del 1991), tesa ad evitare che l'avvio dei nuovi uffici delle entrate venisse compromesso dalla necessita' di far fronte ad una serie di attivita' di natura tecnica-operativa.
Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate prevede, tra le disposizioni transitorie, che i centri di servizio rimangano operativi fino all'esaurimento delle lavorazioni relative all'anno di imposta 1997 o, in alternativa, fino al momento in cui il completamento di tali attivita' venga attribuito ad altri uffici. Questo limite temporale e' motivato dal fatto che le nuove procedure telematiche si applicano dall'anno di imposta 1998.
Coerentemente con questa disposizione il presente atto dispone la soppressione dei centri di servizio, secondo una graduazione cronologica che tiene conto dello stato di avanzamento delle lavorazioni delle attivita' di post-liquidazione relative alle annualita' fino al 1997, e stabilisce che le residue attivita' connesse a tali lavorazioni vengano attribuite a due uffici di nuova istituzione.
In particolare, sono soppressi il 31 dicembre 2001 i centri di Roma, Milano, Palermo, Pescara e Venezia. Gli immobili che ospitano i centri di Roma e Milano, condotti in locazione passiva, saranno restituiti alla proprieta'; gli altri tre immobili saranno riutilizzati dall'Agenzia. Il 30 aprile 2002 sono soppressi i centri di Bologna e Salerno. Tutti gli altri centri saranno soppressi il 30 giugno 2002, ad eccezione di quello di Bari, che presenta un carico di arretrati piu' pesante e che pertanto sara' chiuso il 31 dicembre 2002. Non si dara' luogo, naturalmente, all'attivazione dei centri di Firenze e Bergamo.
Come detto, gran parte delle competenze dei centri di servizio sono venute meno con l'adozione delle modalita' di invio telematico delle dichiarazioni e dei versamenti. Le residue competenze - ad eccezione delle gia' ricordate attivita' connesse alla liquidazione delle dichiarazioni fino al 1997 e di altre attivita' indicate al punto 2 del provvedimento - passano agli uffici locali, secondo il criterio della competenza territoriale. Si tratta, ad esempio, del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), degli accertamenti automatizzati (art. 41-bis dello stesso decreto del Presidente della Repubblica), dei rimborsi su istanza (articoli 37-38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973).
Al fine di assicurare una razionale distribuzione dei carichi di lavoro, si prevede tuttavia che, per i rapporti pendenti in specifiche materie (rimborsi, rapporti con il concessionario della riscossione e con la ragioneria provinciale dello Stato), il direttore regionale possa individuare con proprio provvedimento l'ufficio competente alla trattazione.
Istituzione dei centri operativi di Venezia e Pescara.
Sono istituiti due nuovi uffici, di livello dirigenziale, denominati centri operativi di Venezia e Pescara. Ad essi sono affidati sia lo stralcio delle attivita' di post liquidazione fino al 1997, sia altre lavorazioni (alcune gia' svolte dai centri di servizio o da altri uffici, altre nuove) che si ritiene opportuno gestire in modo accentrato. Le nuove strutture dipendono dalle direzioni regionali del Veneto e dell'Abruzzo ed operano sotto il coordinamento funzionale della Direzione centrale gestione tributi.
I nuovi uffici saranno operativi dal 1 gennaio 2002 e verranno ubicati negli stessi immobili che ospitano i sopprimendi centri di servizio di quelle due citta': in tal modo sara' possibile riutilizzare completamente i due immobili, di proprieta' demaniale, che attualmente sono in parte occupati da due centri di assistenza telefonica e, per quanto riguarda Pescara, da uno dei due uffici di quella citta'.
Il presente atto contiene l'indicazione analitica delle attribuzioni dei due uffici.
In particolare, il centro operativo di Venezia supporta l'attivita' di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni (art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973): individua le criticita' presenti nelle procedure di controllo automatizzato e gli eventuali interventi di miglioramento da adottare e provvede al controllo preventivo degli esiti della liquidazione ed al controllo di qualita' dei provvedimenti che da essa derivano. Si tratta di attivita' oggi non previste, ma che potranno rivelarsi molto utili per ridurre al minimo l'invio di comunicazioni di irregolarita' con dati errati e limitare l'afflusso dei contribuenti presso gli uffici locali per le richieste di correzione.
L'Ufficio provvede anche all'acquisizione di una piccola quota di dichiarazioni, e precisamente quelle che vengono presentate a seguito di ravvedimento operoso; tale attivita' costituira' anche un banco di prova per valutare, in prospettiva, la possibilita' di curare all'interno dell'Agenzia l'acquisizione delle dichiarazioni che oggi affluiscono a banche e poste.
L'Ufficio provvede infine ad iscrivere a ruolo le imposte dovute nei casi di urgenza o indifferibilita', quali l'esistenza di fondato pericolo per la riscossione o la necessita' di insinuazione nelle procedure fallimentari.
Il centro operativo di Pescara cura invece le seguenti attivita': Controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale (decreto ministeriale n. 567 del 28 dicembre 1993), sia per le imposte dirette
che per l'IVA.
Il controllo, che attualmente e' curato rispettivamente dai centri di servizio (imposte dirette) e dagli uffici locali (IVA), viene esteso al riscontro dell'effettiva indicazione in dichiarazione dei crediti che vengono compensati.
Una gestione unitaria di tale attivita' e' vantaggiosa per diversi motivi:
i concessionari della riscossione, che ricevono le domande di rimborso, hanno un unico interlocutore, con il quale possono colloquiare in via telematica, evitando la movimentazione di documentazione cartacea;
puo' essere meglio contrastata una delle forme piu' insidiose di truffa in tale settore, consistente nella costituzione, sul territorio nazionale, di una pluralita' di societa' non operative al solo fine di chiedere rimborsi in conto fiscale (oggi, in presenza di diversi soggetti che curano il controllo delle richieste, e' difficile tenere sotto controllo il fenomeno e contrastarlo efficacemente);
e' piu' semplice il controllo della validita' delle polizze fidejussorie, grazie alla possibilita' di un colloquio diretto con l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (ISVAP);
sono agevolati i rapporti con la struttura di gestione dei versamenti unificati, ai fini dei controlli del rispetto dei limiti previsti.
Controllo dei crediti di imposta previsti da leggi speciali.
I crediti di imposta, che vengono indicati nel quadro RU del modello Unico, consistono in un bonus da scontare per il pagamento dei tributi e dei contributi. Non sono sottoposti ad autorizzazione o concessione da parte degli uffici: il contribuente autoliquida il credito d'imposta e lo utilizza secondo la previsione delle singole leggi istitutive.
Si distinguono due categorie principali di credito d'imposta:
crediti attribuiti ad imprese operanti in settori di attivita' specifici (ad esempio: autotrasportatori, distributori di carburanti, eccetera);
crediti destinati alla generalita' delle imprese, con alcune esclusioni, ma limitati a specifici interventi (nuovi investimenti e/o nuova occupazione), di regola nelle aree svantaggiate del territorio nazionale.
Per comprendere la rilevanza del fenomeno si pensi che nel quadro RU del modello Unico 2001 sono indicati piu' di 20 tipologie di crediti d'imposta.
Le ragioni a favore di una gestione centralizzata di tali crediti sono le seguenti:
complessita' della normativa di riferimento, che e' estremamente frastagliata e disorganica e che richiede pertanto una particolare specializzazione;
necessita' di conoscenze che vanno al di la' della normativa tributaria, in quanto investono svariati settori, quali la normativa comunitaria, il diritto del lavoro, le norme sulla sicurezza dei posti di lavoro;
necessita' di una rilevazione sistematica del fenomeno, in funzione dei successivi controlli sulla spettanza del credito autoliquidato dal contribuente;
esigenza di assicurare il monitoraggio del fenomeno, in considerazione della sua importanza nell'ambito delle strategie di politica economica. Controllo delle comunicazioni provenienti da Stati esteri riguardanti
i redditi percepiti all'estero da contribuenti residenti in Italia.
Tali documenti, che provengono da fonti estere diverse, in base alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, sono attualmente archiviati presso il centro di servizio di Roma, ma non sono mai stati acquisiti. La giacenza attuale ammonta a circa 80.000 documenti.
Gestione dei rimborsi a non residenti.
Si tratta di due tipologie di rimborsi.
a) Ritenute e crediti d'imposta sui dividendi corrisposti a residenti all'estero.
Alcuni trattati contro le doppie imposizioni prevedono che i residenti in uno Stato, che percepiscono dividendi erogati da societa' residenti nell'altro Stato contraente, abbiano diritto a ricevere da quest'ultimo il rimborso di un importo pari al credito d'imposta sui dividendi spettante ai residenti di tale Stato; prevedono inoltre la possibilita' di ottenere il rimborso della maggiorazione di conguaglio pagata dalla societa' che ha erogato i dividendi.
I trattati prevedono un generico diritto al rimborso, senza precisare le modalita' dello stesso: l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile la norma generale sui rimborsi d'imposta (art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973); ne consegue che la competenza a provvedere sulle istanze di rimborso attualmente e' dei centri di servizio. Precedentemente l'istanza poteva essere presentata anche allo Schedario generale dei titoli azionari, soppresso con decreto direttoriale dell'11 agosto 1998.
b) Rimborsi IVA.
La disciplina dei rimborsi IVA ai non residenti e' contenuta nell'art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: la norma offre ai non residenti, entro determinati limiti e condizioni, la possibilita' di recuperare l'imposta relativa ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa.
In precedenza l'istanza di rimborso doveva essere presentata al soppresso secondo ufficio IVA di Roma ed e' poi passata all'ufficio di Roma 6. Si tratta di una anomalia, in quanto l'ufficio di Roma 6 e' l'unico in Italia ad essere gravato da tale incombenza.
Per entrambe le tipologie di rimborso esiste una serie di problematiche, che possono essere risolte con una gestione unitaria e specializzata:
complessita' della materia, che investe delicate questioni di rapporti tra gli Stati dell'Unione europea;
esigenza di garantire agli interlocutori esteri, ovvero ai loro intermediari italiani, un unico referente in Italia, che disponga di una struttura informatizzata e di personale con elevata specializzazione nella specifica materia;
opportunita' di prevedere una corsia preferenziale per il pagamenti dei rimborsi. Gestione delle competenze gia' demandate all'ufficio del registro
concessioni governative.
Anche in questo caso si tratta di attivita' che vengono gia' curate in modo unitario a livello nazionale: esse, precedentemente accentrate presso lo specifico ufficio del registro di Roma, sono state successivamente affidate, sempre in esclusiva, all'ufficio di Roma 2, dando luogo cosi' alla stessa peculiarita' rilevata, con riferimento all'ufficio di Roma 6, per i rimborsi IVA a non residenti. Gestione delle comunicazioni relative alle spese di
ristrut turazione edilizia.
L'attivita' ha carattere transitorio, essendo legata alla vigenza dell'agevolazione, che pero', dopo essere stata introdotta per due anni con l'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e' gia' stata piu' volte prorogata.
Acquisizione dei dati dei questionari degli studi di settore.
Anche questa attivita' ha carattere transitorio, in quanto e' destinata ad esaurirsi quando saranno stati approvati tutti gli studi di settore.
Rimborsi dell'ICI ai comuni.
Si tratta della particolare attivita', limitata all'anno 1993, prevista dal decreto interministeriale del 24 settembre 1999.
Sgravi e rimborsi da contenzioso fino al 1992.
Si tratta degli sgravi che derivano da decisioni delle Commissioni tributarie e che, in considerazione del loro numero ridotto, possono essere piu' opportunamente gestite in modo unitario anziche' suddivise tra gli uffici locali. Ricezione della documentazione cartacea relativa alle predette
attivita'.
Si tratta di:
richieste di crediti di imposta;
comunicazioni provenienti da Stati esteri;
richieste di rimborso di ritenute e crediti d'imposta sui dividenti corrisposti a residenti all'estero;
richieste di detrazione per ristrutturazioni edilizie;
questionari degli studi di settore.
Sono infine attribuite ad entrambi gli uffici, secondo un criterio di competenza territoriale, le seguenti ulteriori attivita': Ricezione delle dichiarazioni presentate alle banche e alle poste.
Per i contribuenti che non si avvalgono dei servizi telematici, la trasmissione delle dichiarazioni viene effettuata dalle banche e dalle poste. I predetti enti, dopo aver effettuato l'acquisizione dei dati, trasmettono i relativi supporti cartacei all'Agenzia. La loro archiviazione viene accentrata presso gli ex centri di servizio di Venezia e Pescara, che presentano spazi idonei. Esecuzione dei controlli di qualita' sulle dichiarazioni trasmesse
da banche e poste.
I controlli sono previsti da apposite convenzioni. La loro gestione accentrata evita una laboriosa attivita' di fotocopiatura e consegna delle dichiarazioni alla societa' esterna attualmente incaricata dei predetti controlli (si tratta di decine di migliaia di fotocopie ogni anno). Ciascun centro operativo curera' i controlli sulle dichiarazioni che riceve. Attivita' conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al 1997 non ultimate dai centri di
servizio che vengono di volta in volta soppressi;
resta ferma la possibilita', per il direttore regionale, di individuare l'ufficio competente in materia di rimborsi, come precisato al punto 1.3 del provvedimento.
Come gia' ricordato, il trasferimento ad altri uffici di queste attivita' a stralcio e' previsto dall'art. 7, comma 2, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia.
Per disciplinare lo svolgimento delle attivita' assegnate alle nuove strutture dovranno essere emanate successive istruzioni operative. In particolare dovra' essere disciplinata la gestione del contenzioso conseguente alle attivita' a stralcio, in previsione del venir meno della procedura speciale prevista, per i sopprimendi centri di Servizio, dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 787 del 1980.
Centri di assistenza telefonica.
Il provvedimento istituisce, come strutture di livello dirigenziale, i centri di assistenza telefonica di Cagliari, Pescara, Roma, Torino, Venezia e Salerno. I primi cinque centri, che attualmente operano, come strutture di livello non dirigenziale, all'interno della direzione regionale del Lazio (Roma) e dei centri di servizio (gli altri quattro), assumono la nuova veste il 1 gennaio 2002. Il centro di assistenza telefonica di Salerno entrera' in funzione dopo la soppressione del centro di servizio di quella citta'.
I centri di assistenza telefonica dipendono dalle rispettive direzioni regionali ed operano sotto il coordinamento funzionale della Direzione centrale gestione tributi. L'elevazione al rango di struttura dirigenziale e' motivata dalla delicatezza e dalla complessita' delle funzioni affidate al responsabile del centro.
Tali funzioni vengono ulteriormente ampliate con il presente provvedimento, il quale prevede che i centri di assistenza, oltre alle attuali attribuzioni, forniscano anche ausilio, tecnico e normativo, sulle procedure di compilazione e invio telematico delle dichiarazioni e per l'applicazione dei parametri e degli studi di settore, nonche' assistenza specialistica ad utenza qualificata. Si prevede inoltre la realizzazione, al loro interno, di centri multicanale (contact center), per diversificare le modalita' di accesso al servizio e di risposta ai quesiti.
L'estensione dell'assistenza ai servizi telematici (attivita' che in parte viene gia' svolta dai call center anche in mancanza di un'attribuzione ufficiale) appare molto utile all'utenza, in quanto i quesiti possono essere risolti in maniera piu' puntuale se il consulente telefonico possiede, oltre alle conoscenze tecniche, anche quelle relative alla normativa tributaria. Modifica all'organizzazione interna della Direzione centrale rapporti
con enti esterni e della Direzione centrale amministrativa.
Con decorrenza dal 1 gennaio 2002 viene modificata l'organizzazione interna della Direzione centrale rapporti con enti esterni, al fine di renderla piu' rispondente alle effettive esigenze della struttura ed ai suoi compiti istituzionali.
La modifica interviene dopo quasi un anno di operativita' della struttura. In tale periodo e' stato possibile verificare che la mole di adempimenti in materia di rapporti con i concessionari e gli intermediari rende onerosa e complessa l'attivita' dell'unico ufficio al quale sono oggi attribuite tali incombenze. Del resto, le regole che disciplinano il rapporto convenzionale con le due tipologie di soggetti sono diverse tra loro. E' emersa dunque la necessita' di sdoppiare l'attuale ufficio in due strutture distinte (ufficio rapporti con gli intermediari e ufficio rapporti con i concessionari), creando inoltre uno specifico settore che ne assicuri il coordinamento. All'ufficio rapporti con gli intermediari viene affidata la gestione dei compensi spettanti ad entrambe le tipologie di soggetti convenzionati, al fine di mantenere concentrata in un'unica struttura l'analisi e la gestione dei meccanismi economico-finanziari che sovrintendono alla determinazione dei compensi stessi.
Nell'ambito del nuovo settore rapporti con gli intermediari e i concessionari viene inserito anche l'ufficio procedure esecutive, la cui attivita' presenta significative connessioni con l'ufficio rapporti con i concessionari.
Per quanto riguarda poi l'attuale settore servizi e convenzioni, esso viene a ricomprendere l'ufficio contratti di servizio ad enti, gia' dipendente dal settore stesso, e l'ufficio assistenza agli enti. Sono evidenti le esigenze di coordinamento delle due strutture, dal momento che gran parte delle attivita' della prima di esse (contratti) si concretizza in adempimenti della seconda (assistenza).
Al fine di ridurre al minimo l'impatto delle modifiche proposte in termini di aumento del numero delle posizioni dirigenziali, si prevede infine la riduzione - da tre a due - degli assistenti di direzione. Rimangono invariati e con le attuali attribuzioni, oltre all'ufficio del Direttore centrale, il settore giochi e l'Ispettorato per i concessionari e gli intermediari.
Un'altra modifica, sempre con decorrenza 1 gennaio 2002, riguarda la Direzione centrale amministrativa, all'interno della quale viene soppresso l'ufficio analisi comparative e programmazione, trasferendo le relative attribuzioni all'ufficio gare e contratti. Questo accorpamento consente di razionalizzare le attivita' oggi affidate a due strutture distinte, evitando possibili sovrapposizioni.
Riferimenti normativi dell'atto:
attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 68, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, commi 1 e 4).
Competenze delle strutture di vertice centrali e regionali e degli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate; organizzazione interna delle strutture di vertice centrali e regionali:
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 3; art. 4; art. 5; art. 7, comma 2);
atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2001 e successive modificazioni.
Roma, 7 dicembre 2001
Il direttore dell'Agenzia: Romano
 
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