Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2001 (vai al sommario)
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
COMUNICATO
Istruzioni in materia di statistiche di bilancia dei pagamenti. Changeover valute UEM-euro, criteri di applicazione della soglia di esenzione delle segnalazioni di matrice valutaria e di comunicazione valutaria statistica. (Istruzioni UIC RV n. 2001/3 del 21 dicembre 2001).

A seguito del passaggio all'euro dal 1 gennaio 2002 si comunicano gli adeguamenti necessari per le segnalazioni statistiche. Con l'occasione si forniscono chiarimenti in ordine ai criteri di applicazione della "nuova soglia di esenzione", stabilita con istruzioni UIC RV n. 2001/2 del 16 ottobre 2001.

1. Changeover valute UEM-Euro.
1.a) Segnalazione di CVS.
Dal 1 gennaio 2002, per le segnalazioni canalizzate, cesseranno di validita' tutte le valute UEM, inclusa la lira italiana.
Per le segnalazioni dei regolamenti decanalizzati, la lira italiana e le altre valute UEM avranno validita' fino al 28 febbraio 2002.
Gli importi relativi al fatturato, fatturato all'export e acquisti all'estero potranno essere espressi in lire fintantoche' il relativo bilancio di riferimento sia espresso in lire.
Nei seguiti statistici di operazioni espresse in una delle valute UEM cessate, quando richiesto da esigenze relative alla gestione informatica delle segnalazioni, le valute e i valori delle operazioni potranno essere convertiti in euro.
Tutte le controvalutazioni previste nelle segnalazioni statistiche, a partire dal mese di riferimento gennaio 2002, dovranno essere effettuate in euro.
1.b) Segnalazioni di matrice valutaria.
Dal 1 gennaio 2002 cesseranno di validita' tutte le valute UEM, inclusa la lira italiana; eventuali regolamenti espressi in divise dei Paesi aderenti all'UEM (banconote o mezzi di pagamento) dovranno essere segnalati nel controvalore in euro.
A far tempo dalla stessa data, allo scopo di monitorare i flussi di banconote in euro tra l'Italia e i Paesi non aderenti all'UEM, viene istituita la causale "Trasferimenti di banconote in euro" - codice 308.
Con riferimento al contenuto della colonna "divisa" dello schema, il valore 1 (euro) identifichera' esclusivamente rapporti in euro. Il valore 2 continuera' ad identificare i rapporti nelle valute "out".

2. Criteri di applicazione della soglia di esenzione.
La soglia di esenzione si applica ai regolamenti in qualsiasi valuta con provenienza/destinazione qualsiasi Paese.
Con riferimento solo alle segnalazioni di matrice valutaria:
la soglia di esenzione non si applica alle segnalazioni riguardanti le seguenti tipologie di operazioni bancarie per le quali non e' richiesta l'indicazione di una specifica causale valutaria riferita all'operazione economica sottostante:
a) movimenti su conti di non residenti e conti all'estero della segnalante effettuati tramite "Target" o "Eba";
b) movimenti di "Target" ed "Eba" per conto di altre banche residenti;
c) "girofondi" tra banche residenti;
d) segnalazioni di "Cassa Valute".
e' abolita la causale 101. La causale 104 viene ridenominata "Regolamento per merci";
la causale 7010 "Regolamenti di valore inferiore a 12.500 euro" dovra' essere attivata nelle sottovoci 54 e 78 delle forme tecniche della matrice valutaria.
Operazioni canalizzate.
La soglia dei 12.500 euro va riferita all'importo del singolo atto di regolamento. Pertanto, in presenza di un unico atto di regolamento (bonifico) di importo uguale o superiore alla soglia, che raggruppi pagamenti riferiti ad operazioni diverse (mercantili, non mercantili, finanziarie), vale quanto segue:
matrice valutaria: deve essere segnalata la causale delle singole operazioni cui il regolamento si riferisce anche se tali operazioni, singolarmente considerate, siano di valore inferiore alla soglia citata;
La segnalazione di bonifici bancari di importo inferiore a 12.500 euro, rientranti in "accordi" di gestione massiva ed automatizzata, dovra' essere resa, con causale 7010, dalla banca che cura il regolamento anziche' dalla banca controparte dell'operatore residente. Il successivo giro a quest'ultima e' considerato regolamento interno.
comunicazione valutaria statistica: deve essere segnalata la causale delle singole operazioni cui il regolamento si riferisce solo se il valore di tali operazioni, singolarmente considerate e dopo aver applicato il principio di omogeneita' (come definito al 1/2 3 delle istruzioni UIC RV n. 1998/1), siano uguali o superiori alla soglia.
In ogni caso, per facilitare la gestione informatica delle segnalazioni, e' libera scelta della banca produrre segnalazioni di matrice valutaria e di CVS anche per importi inferiori alla soglia.
Operazioni decanalizzate (CVS).
In presenza di regolamento effettuato con mezzi di pagamento (assegni e/o banconote) il singolo atto si riferisce alla somma dei mezzi di pagamento consegnati per la stessa operazione nello stesso periodo di riferimento.
La segnalazione di CVS e' dovuta solo se tale singolo atto di regolamento sia uguale o superiore alla soglia dei 12.500 euro. Anche in questa ipotesi e' applicabile il principio di omogeneita'.
Fasi doganali delle operazioni mercantili (CVS).
Atteso che la nuova soglia di esenzione deve essere riferita non piu' al valore del contratto ma unicamente al valore dell'atto di regolamento o doganale, dovranno formare oggetto di segnalazione decanalizzata anche le fasi doganali di valore uguale o superiore a 12.500 euro che prevedano regolamenti, anticipati e/o posticipati entro 60 giorni, di valore inferiore alla soglia.
Conseguentemente la fase doganale, di valore uguale o superiore alla soglia, di un'operazione mercantile:
regolata per l'intero ammontare con rate (anticipate, contestuali o posticipate) che non superano la soglia, dovra' essere segnalata all'atto dell'operazione doganale (come definita al 1/2 3 delle istruzioni UIC RV 1998/1 del 27 febbraio 1998).
regolata con una rata o piu' rate di valore uguale o superiore a 12.500 euro, previste oltre 60 giorni dallo sdoganamento, dovra' essere segnalata all'atto dell'operazione doganale ed ogni successivo regolamento uguale o superiore alla soglia sara' segnalato come seguito statistico;
regolata con almeno una rata (non necessariamente la prima) di valore uguale o superiore a 12.500 euro, anticipata o posticipata con scadenza prevista entro 60 giorni dalla data dell'operazione doganale, dovra' essere segnalata al momento del regolamento di tale rata.
Operazioni finanziarie il cui regolamento comprenda quote inferiori alla soglia riferite a dietimi (per i valori mobiliari) o interessi (per i prestiti) (CVS).
Per le operazioni finanziarie con regolamento uguale o superiore a 12.500 euro, che comprenda una quota di valore inferiore alla soglia, riferita a dietimi (operazioni su valori mobiliari) o interessi (per es.: rimborsi di prestiti), la segnalazione potra' essere resa per l'intero valore del regolamento distinguendo tale quota nell'apposito riquadro "di cui interessi e/o reddito" del modulo t06 associato al t04. Ovviamente, in questi casi, resta la possibilita' di segnalare l'importo inferiore alla soglia (interessi, dietimi ecc.) con la pertinente causale, utilizzando il modulo t03 della CVS.
Operazioni in "compensazione" (CVS).
Nessuna innovazione riguarda le segnalazioni delle operazioni regolate in compensazione se non il solo adeguamento del valore, riferito alla soglia.
 
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