Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 dicembre 2001
Determinazione del contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri e ai bagagli al seguito - Oneri aggiuntivi ai diritti di imbarco passeggeri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;
Visto il decreto interministeriale del 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme d'attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
Visto l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/1992, nonche' l'art. 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministero dei trasporti e della navigazione il potere di stabilire, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che effettivamente ne usufruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;
Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999 e 14 dicembre 2000 con i quali, in attesa della "definitiva determinazione dei corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3 dellalegge n. 217/1992 e dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 85/1999, e' stato fissato, a titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai paseggeri ed al bagaglio al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, pari ad Euro 1,81 (L. 3.500), applicabile rispettivamente fino al 31 dicembre 2000 e dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre dello stesso anno;
Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000 n. 86/2000 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000 concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, la quale annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza di cui al citato decreto ministeriale n. 85/1999;
Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la richiamata delibera del 4 agosto 2000 costituisce per le amministrazioni e gli organi competenti atto di indirizzo cui le stesse devono uniformarsi nella determinazione dei diritti, tasse e corrispettivi in esso indicati;
Considerato che la delibera CIPE n. 86/2000 ed il decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, prevedono che debba provvedersi alla determinazione dei compensi per le operazioni di controllo e di sicurezza avendo a riferimento i costi sostenuti per l'espletamento ed organizzazione dei servizi, gli obiettivi di funzionalita' del servizio fissati annualmente nonche' gli standards adottati a livello internazionale;
Considerata l'emergenza apertasi in materia di sicurezza aeroportuale a seguito dei recenti gravi accadimenti internazionali dell'11 settembre scorso che hanno reso necessario da parte delle autorita' competenti ridefinire il livello dei controlli aeroportuali e rafforzare le misure di sicurezza negli scali nazionali;
Viste le nuove disposizioni di cui al "Programma nazionale di sicurezza", approvato nella riunione del Comitato interministeriale di sicurezza dell'11 ottobre 2001, in corso di attuazione ed il cui impatto sui costi di gestione ed organizzazione del servizio di sicurezza relativo al passeggero ed al relativo bagaglio al seguito e' al momento di difficile commisurazione, tenuto conto anche degli investimenti che le nuove misure richiedono;
Considerato che e' in fase di emanazione il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, cui dovra' uniformarsi il Programma nazionale di sicurezza appena richiamato, dal quale sara' possibile rilevare gli standards a livello nazionale ed internazionale per le funzionalita' di servizio posti a base del calcolo di cui alla delibera CIPE n. 86/2000;
Considerato che, secondo quanto riferito dall'ENAC con la nota n. 101262 del 19 dicembre 2001, l'attuazione della delibera CIPE n. 86/2000 per la complessita' dei parametri di calcolo non potra' essere completata entro il termine del 31 dicembre 2001, indicato dall'art. 1 del decreto ministeriale 14 dicembre 2000;
Riconosciuta pertanto la necessita' di prorogare gli effetti dei provvedimenti dei decreti 5 luglio 1999 e 29 dicembre 2000, citati in premessa, fino all'emanazione del provvedimento definitivo di cui all'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ed all'art. 8 del decreto ministeriale n. 85/1999, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
Il contributo di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2000, nella misura in esso stabilita, resta in vigore fino alla definizione della disciplina organica di cui all'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ed all'art. 8 del decreto interministeriale 28 gennaio 1999, n. 85, da calcolarsi sulla base dei criteri fissati dalla delibera CIPE n. 86/2000, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1 gennaio 2002.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Ministro: Lunardi
 
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