Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 3 dicembre 2001
Istituzione di una scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 "Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73";
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 "Disposizioni sull'ordinamento didatti universitario e successive modificazioni ed integrazioni";
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 "Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica";
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica";
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta' seduta del 6 giugno 2000, senato accademico seduta del 3 ottobre 2000);
Visto il parere del nucleo di valutazione interna seduta del 16 febbraio 2001;
Visto il parere del comitato regionale di coordinamento seduta del 24 aprile 2001;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale seduta dell'11 ottobre 2001;
Decreta:
Viene istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Palermo come da decreto ministeriale 11 maggio 1995.

Art. 1.
E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva presso l'Universita' degli studi di Palermo. La scuola in chirurgia plastica e ricostruttiva risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
 
Art. 2.
La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della chirurgia plastica e ricostruttiva.
 
Art. 3.
La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.
 
Art. 4.
Il corso ha la durata di cinque anni.
 
Art. 5.
La scuola ha sede amministrativa presso la cattedra di chirurgia plastica e ricostruttiva afferente all'istituto di clinica dermosifilopatica. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A, e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
 
Art. 6.
Tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5, il numero massimo degli specializzandi da ammettere e' di tre per ciascun anno di corso per un totale di quindici specializzandi. L'ordinamento didattico della scuola e' articolato secondo le seguenti tabelle.
 
Tabella A

Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico-disciplinari

A) Area propedeutica generale - obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia ed istologia normale e patologia della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tissutale con particolare riguardo alle ustioni. Settori: E09A - Anatomia umana, E09B - Istologia, F03X - Genetica medica, F04A - Patologia generale, F06A - Anatomia patologica.
B) Area propedeutica clinica - obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione e in urgenza e per affrontare le diverse eventualita' che possono presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica. Settori: F08A - Chirurgia generale, F08B - Chirurgia plastica, F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X - Anestesiologia.
C) Area clinica complementare - obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia plastica. Settori: F10X - Urologia, F12B - Neurochirurgia, F13C - Chirurgia maxillo facciale, F15A - Otorinolaringoiatria, F17X - Malattie cutanee e veneree, F20X - Ginecologia ed ostetricia, F16A - Malattie apparato locomotore, F14X - Malattie apparato visivo, M11E - Psicologia clinica.
D) Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica - obiettivi: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle specialita'. Settore: F08B - Chirurgia plastica.
E) Area disciplinare metodologie complementari - obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attivita' chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti, delle terapie riabilitative. Settori: E07X - Farmacologia, E10X - Biofisica medica, F08B - Chirurgia plastica, F16B - Medicina fisica e riabilitativa, F22A - Igiene generale e applicata, F22B - Medicina legale.
 
Tabella B
Standard complessivo
di addestramento professionalizzante

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di avere raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione:
a) aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi;
b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:
1. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;
2. almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
3. almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.
Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Palermo, 3 dicembre 2001
Il rettore: Silvestri
 
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