Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 dicembre 2001
Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AL TONOMA DEI MONOPOLI Dl STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n.907, sul monopolio dei sali e dei tabaccati e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n.825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n.724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 marzo 1985. n.76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1 gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio;
Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consntno sui tabacchi lavorati;
Visto il regolamento CE n. 1103/07 del 17 giugno 1997, concernente le guide linea per iintroduzione dell'euro;
Visto il regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, con il quale, tra l'altro, sono state stabilite le disposizioni transitorie valide fino al 31 dicembre 2001;
Visti i regolamenti CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 e n. 1478/2000 del 19 giugno 2000, con i quali sono stati fissati irrevocabilmente i tassi di conversione tra l'euro e le monete dei dodici Stati membri che hanno adottato la moneta unica;
Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1 marzo 1997, che fissa al 58 per cento l'aliquota di base dell'imposta di consumo delle sigarette;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 21, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recanti misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, con il quale l'aliquota di base sui sigari e sigaretti e' stabilita nella misura unica del 23 per cento dei prezzo di vendita al pubblico;
Visto il decreto 13 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 1999, che fissa, tra l'altro, nelle allegate tabelle B, C, e D la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette;
Visto il decreto 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2000 che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo piu' richiesta nel corso del 2001 e' stata quella di L. 210.000 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base prevista dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, nella misura del 58 per cento stabilita dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 febbraio 1997;
Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e' pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendila al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella tabella allegato A, che sostituisce la tabella allegato A, allegata al decreto direttoriale 20 gennaio 2000, e nelle tabelle allegati B, C e D, che sostituiscono le tabelle B, C e D allegate al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 2002, per chilogrammo convenzionale, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rispettivamente delle sigarette, dei sigari e sigaretti, del tabacco da fumo trinciato fino per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo, nonche' dei tabacchi da fiuto e da mastico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001
Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2001, Ufficio di controllo sui Ministeri - economici-finanziari
Registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 382.
 
----> vedere TABELLE da pag. 7 a pag. 47 della G.U. <----
 
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