Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 dicembre 2001
Recepimento della direttiva 2000/73/CE della Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministridella Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, come rettificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 aprile 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7 dicembre 2000, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/92/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1994;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 novembre 1995, di rettifica al decreto ministeriale 3 novembre 1994 riguardante l'attuazione della direttiva 93/92/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1995;
Vista la direttiva 2000/73/CE della Commissione del 22 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 300 del 29 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote;

A d o t t a
il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2000/73/CE della Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote.

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.
1. Gli allegati da II a VI al decreta del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/92/CEE, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non e' consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote; oppure
b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
per motivi riguardanti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, sono rispettate.
2. A decorrere dal 1 luglio 2002, non e' consentito rilasciare l'omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, non sono rispettate.
 
Art. 3.
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
 
Allegato Gli allegati da II a VI al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, di atttuazione della direttiva 93/92/CEE sono modificati come segue: I. L'allegato II e' modificato come segue
a)
b) Il punto 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i motocicli conformemente alla direttiva 97/24/CE, o omologati per i veicoli delle categorie M e N, conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui ciclomotori. c) il punto 6.7.5.e' sostituito dal seguente:
"6.7.5. Orientamento: l'asse di riferiemnto dei catadiottri deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo e orientato verso l'esterno. I candidati situtati nella parte anteriore possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzatura. II. L'allegato III, e' modificato come segue:
a) Il punto 2 e' completato come segue:
"2.5 proiettore fendinebbia anteriore,
2.6 luce posteriore per nebbia,
2.7 proiettore di retromarcia
2.8 segnalazione d'emergenza".
b) Il punto 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i motocicli conformemente alla direttiva 97/24/CE, o omologati per i veicoli delle categorie M e N, conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui ciclomotori a tre ruote e sui quadricicli leggeri"..
c) Il punto 6.5.3.1. ultimo trattino e' sostituito dal seguente:
i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm, tale distanza puo' essere ridotta a 400mm se la larghezza massima del veicolo e' inferiore a 300mm".
d) il punto 6 e' completato come segue:
"6.11. Proiettore fendinebbia anteriore
6.11.1 Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.7.1. a 6.7.11 dell'allegato VI
6.12. Luce posteriore per nebbia
6.12.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.81. a 6.8.1.1 dell'allegato VI
6.13. Proiettori di retromarcia
6.13.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti 6.9.1. a 6.9.10 dell'allegato VI
6.14. Segnale di emergenza
6.14.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.10.1 a 6.10.4 dell'allegato VI III L'allegato IV e' modificato come segue:
a) il punto 5 e' sostituito come segue:
"5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i veicoli delle categorie M, e N, conformemente alla direttiva pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui motocicli.
b) IV. L'allegato V e' modificato come segue:
"5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i veicoli delle categorie M, e N, conformemente alla direttiva pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui motocicli con sidecar. V. L'allegato VI e' modificatocome segue: .br: a) il punto 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i veicoli delle categorie M, e N, conformemente alla direttiva pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui tricicli.
b)
c) il punto 6.5.3.1. ultimo trattino e' sostituito dal seguente:
i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm, tale distanza puo' essere ridotta a 400 mm se la larghezza massima del veicolo e' inferiore a l 300 mm.
 
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