Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 dicembre 2001, n. 456
Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri, e in particolare l'articolo 8, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo e di composizione dell'organo decidente i reclami in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati;
Visto l'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 253 del 2000, il quale prevede che entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli enti, anche attraverso le associazioni di categoria, definiscono le procedure previste dall'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo e le comunicano alla Banca d'Italia;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la proposta della Banca d'Italia formulata con nota n. 20152 del 18 gennaio 2001;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001;
Ritenuto di non conformarsi alle indicazioni contenute nel predetto parere in ordine alla opportunita' di fornire la definizione di "reclamante", in quanto tale nozione risulta essere gia' sufficientemente definita ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento, nonche' di chiarire, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera h), il senso dell'espressione "adeguati requisiti di esperienza e professionalita'" essendo la stessa idonea ad assicurare che la scelta dei soggetti chiamati a far parte degli organi sia ispirata a criteri di professionalita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. ACG/116/DGT/5697 del 5 novembre 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni previste nell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, nel presente decreto si intende per:
a) "consumatori": i clienti persone fisiche che effettuano o ricevono bonifici transfrontalieri per scopi non riferibili all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) "organo decidente": l'organo preposto alla soluzione delle controversie di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e' il seguente:
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e delle finanze,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali".
- Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n.
253/2000 (per l'oggetto si fa rinvio alle premesse) e' il
seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intende per:
a) "direttiva , la direttiva n. 97/5/CE del
27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri;
b) "banca , l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria prevista dall'art. 10 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
c) "altro ente , ogni persona fisica o giuridica,
diversa da una banca, che, nell'ambito della propria
attivita' effettua bonifici transfrontalieri;
d) "ente , una banca o un altro ente; ai fini degli
articoli 4, 5 e 6 le succursali di una stessa banca ubicate
in diversi Stati membri dell'Unione europea, che
partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero,
sono considerate enti distinti;
e) "ente intermediario , l'ente, diverso dall'ente
dell'ordinante o da quello del beneficiario, che prende
parte all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero;
f) "cliente a seconda dei casi, l'ordinante o il
beneficiario;
g) "cause di forza maggiore , circostanze anormali e
imprevedibili, esterne ai soggetto che le adduce, le cui
conseguenze non sono evitabili nonostante l'ordinaria
diligenza;
h) "giorno lavorativo bancario , un giorno di
operativita' delle banche secondo il calendario ufficiale
del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel quale
siano operative le banche centrali nazionali di tutti i
Paesi in cui siano insediati gli enti che partecipano
all'operazione di bonifico transfrontaliero;
i) "bonifico transfrontaliero", l'operazione
effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente
insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine
di mettere una somma di denaro a disposizione di un
beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato
membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di
bonifico transfrontaliero possono coincidere;
j) "mettere a disposizione", atto con il quale si
attribuisce al beneficiario la facolta' di disporre del
denaro e che determina la decorrenza dei relativi
interessi;
k) "ordine di bonifico transfrontaliero", l'incarico
di eseguire un bonifico transfrontaliero, impartito in
qualunque forma da un ordinante a un ente;
l) "ordinante", la persona fisica o giuridica diversa
da una banca o da un altro ente che impartisce l'ordine di
eseguire un bonifico transfrontaliero a favore di un
beneficiario;
m) "beneficiario , la persona fisica o giuridica a
favore della quale e messo a disposizione l'importo del
bonifico transfrontaliero;
n) "interesse legale , il tasso di interesse previsto
dall'art. 1284 del codice civile;
o) "data di accettazione , la data in cui ricorrono
tutte le condizioni richieste da un ente per dare
esecuzione a un ordine di bonifico transfrontaliero.".
- Il testo del comma 1, dell'art. 8, del citato decreto
legislativo n. 253/2000 e' il seguente:
"1. A fronte dell'esecuzione delle operazioni di
bonifico transfrontaliero gli enti, anche per il tramite
delle associazioni di categoria, assicurano adeguate ed
efficaci procedure di reclamo per la soluzione delle
controversie tra l'ordinante o il beneficiario e gli enti
medesimi.".



 
Art. 2.
Disposizioni di carattere generale
1. Gli enti, anche per il tramite delle associazioni di categoria, disciplinano con apposito atto di autoregolamentazione la composizione dell'organo decidente e la procedura di soluzione delle controversie, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. Gli enti forniscono alla clientela adeguata informativa in ordine alla costituzione degli organi decidenti e alle procedure di reclamo, anche al fine di assicurare la massima facilita' di accesso a queste ultime. I clienti hanno diritto di ottenere copia dell'atto di autoregolamentazione.
3. I costi relativi al funzionamento degli organi decidenti non possono essere posti a carico dei clienti che presentano reclamo. Un contributo per le spese puo' essere chiesto alle associazioni dei clienti di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 3, comma 1, che abbiano effettuato le designazioni.
 
Art. 3.
Composizione degli organi
1. L'atto di autoregolamentazione prevede che:
a) gli organi preposti alla decisione delle controversie sono composti da un Presidente e da almeno quattro membri e comunque da un numero dispari di componenti;
b) il presidente e' nominato dal Governatore della Banca d'Italia tra persone di riconosciuta professionalita' e indipendenza;
c) almeno due membri sono nominati dagli enti o dalle loro associazioni di categoria;
d) almeno un membro e' nominato dagli enti o dalle loro associazioni di categoria su designazione delle associazioni dei consumatori e almeno un membro su designazione delle associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti;
e) la designazione dei componenti rappresentativi dei consumatori e' affidata ad almeno tre associazioni di categoria, prescelte dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, tra quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della medesima legge, ovvero allo stesso Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;
f) la designazione dei componenti rappresentativi delle altre categorie di clienti e' affidata ad almeno due associazioni, prescelte dagli enti o dalle loro associazioni, che raccolgono un significativo numero di aderenti, che abbiano svolto attivita' continuativa nei tre anni precedenti e che siano presenti su una porzione significativa del territorio nazionale;
g) sia assicurata la presenza di membri rappresentativi dei clienti in numero paritetico rispetto ai membri rappresentativi degli enti o delle loro associazioni;
h) i membri devono essere in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalita', in particolare in materia giuridica;
i) non possono essere nominati membri coloro che, nel triennio precedente, abbiano ricoperto cariche o svolto attivita' di lavoro subordinato, ovvero autonomo, avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o di altre categorie di clienti;
l) il presidente rimane in carica cinque anni con mandato non rinnovabile o rinnovabile una sola volta. I membri del collegio rimangono in carica tre anni, con mandato non rinnovabile o rinnovabile una sola volta. Il presidente e i membri non sono revocabili, se non per giusta causa.



Nota all'art. 3:
- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 30 luglio
1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e
degli utenti) e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 4 (Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di
seguito denominato "Consiglio .
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie
iniziative, della struttura e del personale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e'
composto dai rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'art. 5 e da un rappresentante delle regioni e delle
province autonome designato dalla conferenza dei presidenti
delle regioni, e delle province autonome, ed e' presieduto
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni
rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale
riconosciute e delle associazioni nazionali delle
cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere
invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono
funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato,
delle categorie economiche e sociali interessate, delle
pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle
materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di
disegni di legge del Governo, nonche' sui disegni di legge
di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti
che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e
degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai
programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui
problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli
utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza
dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle
informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il
potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti
ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento
tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela
dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative
dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli
interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle
autonomie locali. A tal fine il presidente convoca una
volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi
rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti
dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici
o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi
all'attuazione delle disposizioni in materia di
semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate
dal predetto Dipartimento anche mediante l'ispettorato
della funzione pubblica.".
"Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dei
seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento
dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5-bis). Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco
di cui al presente articolo e le successive variazioni, al
fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori.".



 
Art. 4.
Presentazione del reclamo
1. L'atto di autoregolamentazione puo' prevedere un termine massimo per la presentazione del reclamo all'organo decidente. Tale termine non puo' essere inferiore a novanta giorni dalla scadenza del termine convenuto con l'ordinante per l'esecuzione dell'ordine di bonifico ovvero con il beneficiario per la messa a sua disposizione dell'importo del bonifico.
2. Non possono essere proposti reclami inerenti a controversie sottoposte al giudizio dell'autorita' giudiziaria o rimesse a decisione arbitrale.
3. I clienti presentano il reclamo contestualmente sia all'ente sia all'organo decidente.
4. Il reclamo e' di norma presentato, anche in forma elettronica, utilizzando un modulo standardizzato, messo a disposizione dei clienti dagli enti. Il reclamo deve indicare gli estremi del ricorrente, dell'ente e del bonifico in questione e deve riportare i motivi del reclamo e la sottoscrizione o analogo elemento che permetta di identificare con certezza il reclamante.
5. Sono validi i reclami presentati senza utilizzare il modulo standardizzato, purche' contengano gli elementi di cui al comma 4.
6. Gli enti sono tenuti a prestare assistenza ai clienti nella predisposizione del reclamo, assicurando, in particolare, che esso non sia affetto da vizi formali.
 
Art. 5.
Durata della procedura
1. L'atto di autoregolamentazione fissa un termine, non superiore a trenta giorni dalla ricezione del reclamo, entro il quale l'ente puo' presentare deduzioni e documenti.
2. L'organo decidente si pronuncia entro sessanta giorni dal momento in cui ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell'ente o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione di queste ultime. L'organo decidente puo' sospendere la decorrenza del termine per chiedere ulteriori elementi alle parti, fissando un termine per la loro produzione.
3. Il reclamante puo' farsi assistere o rappresentare nella procedura.
 
Art. 6.
Decisione
1. La decisione del reclamo e' assunta a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
2. La decisione e' adeguatamente motivata e comunicata tempestivamente alle parti; essa e' assunta sulla base dei principi della direttiva 97/5/CE, delle previsioni di legge applicabili, di eventuali codici di condotta o secondo equita'. La decisione e' vincolante per l'ente se accettata dal reclamante.
3. La decisione prevede un termine breve di adempimento per l'ente. L'atto di autoregolamentazione prevede penali adeguate in caso di ritardo nell'adempimento.



Nota all'art. 6:
- Per l'oggetto della direttiva 97/5/CE si fa rinvio
alle premesse.



 
Art. 7.
Ufficio reclami
1. L'atto di autoregolamentazione puo' prevedere l'obbligo di esperire in via preventiva un tentativo di conciliazione tramite il ricorso all'ufficio reclami istituito presso l'ente. In tal caso l'atto di autoregolamentazione prevede che:
a) il reclamo e' presentato o trasmesso all'ufficio reclami dell'ente;
b) l'ufficio reclami dell'ente decide entro trenta giorni dal reclamo, dandone tempestiva comunicazione al cliente;
c) il cliente rimasto insoddisfatto della decisione dell'ufficio reclami, o il cui reclamo non abbia avuto esito entro il termine di cui alla lettera b), puo' ricorrere all'organo decidente entro trenta giorni, informandone l'ente o, in alternativa, incaricare l'ente di investire della controversia l'organo medesimo con la massima tempestivita'. In ogni caso l'ente e' tenuto a trasmettere senza ritardo all'organo decidente tutta la documentazione, comprese le controdeduzioni;
d) l'organo deve decidere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione.
 
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Gli enti che alla data di pubblicazione del presente regolamento gia' effettuano bonifici transfrontalieri, devono trasmettere, anche attraverso le associazioni di categoria, alla Banca d'Italia, entro centoventi giorni, l'atto di autoregolamentazione che intendono adottare.
2. Gli enti che, successivamente alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendano intraprendere l'effettuazione di bonifici transfrontalieri, trasmettono alla Banca d'Italia l'atto di autoregolamentazione che intendono adottare e possono iniziare tale attivita' dopo la verifica di conformita' prevista dal comma 3.
3. La Banca d'Italia verifica la conformita' degli atti di autoregolamentazione ai criteri previsti nel presente regolamento, valutando, in particolare, che risultino assicurate l'imparzialita' dell'organo e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'atto di autoregolamentazione, questo si intende approvato. Tale termine si intende interrotto nel caso in cui la Banca d'Italia richieda chiarimenti o modifiche da apportare all'atto di autoregolamentazione.
4. Gli organi decidenti e gli enti inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, informazioni anche periodiche in ordine ai reclami presentati, alle soluzioni adottate e all'eventuale mancata ottemperanza alle decisioni.
5. Gli organi decidenti pubblicano una relazione annuale relativa alle decisioni adottate, che consenta di valutare i risultati ottenuti e di identificare la natura delle controversie che sono state loro sottoposte.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 dicembre 2001
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 21
 
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