Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 30 novembre 2001
Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie relative ai "grandi progetti" di cui all'art. 6, comma 3 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per il bando del 2000 del "settore turistico-alberghiero" - 9o bando di attuazione

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
VISTO l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
VISTO l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali, nonche' di due graduatorie multiregionali relative ai "grandi progetti";
VISTO il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato "regolamento", concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del paese;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3 del citato regolamento che attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;
VISTE le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900026 del 17 gennaio 2001;
VISTI i decreti ministeriali del 21 dicembre 2000 e del 21 marzo 2001 con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del "settore turistico-alberghiero" del 2000;
VISTI i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 9 novembre 2000, del 13 novembre 2000 e del 7 agosto 2001 con i quali sono state fissate le misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000 e sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni e province autonome del centro-nord;
Vista la delibera del CIPE del 6 agosto 1999 concernente l'approvazione del piano finanziario programmatico del Programma di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006;
Viste le delibere del CIPE del 15 febbraio 2000, n. 14 e del 4 agosto 2000, n. 84, che destinano una quota di 3.144,43 miliardi di lire relative alle aree depresse per il periodo 2000-2002 al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992, di cui 2.543,43 miliardi alle aree dell'obiettivo 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e 601 miliardi alle restanti regioni e province autonome del centro-nord, di cui 90,7 da ripartire tra le regioni Umbria e Marche;
Viste le note n. 922 del 20 dicembre 2000 della regione Marche e n. 31002 del 19 dicembre 2000 della regione Umbria con le quali vengono comunicati i criteri di riparto dei predetti 90,7 miliardi di lire secondo i quali alla regione Marche vengono destinati 38,82 miliardi, pari al 42,8%, ed alla regione Umbria 51,88 miliardi, pari al 57,2%;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 2000 che, dei suddetti 2.543,43 miliardi, ha assegnato in via programmatica al bando "turismo" del 2000 1000 miliardi di lire (di cui, dei suddetti 90,7 miliardi, 10,74 alla regione Marche e 14,36 alla regione Umbria) e, di questi ultimi, ha destinato 130 miliardi di lire, pari al 13% delle risorse complessivamente disponibili, alle graduatorie dei "grandi progetti", ripartendo le restanti risorse tra le regioni, secondo le misure fissate dal CIPE con la predetta delibera del 15 febbraio 2000, come segue (importi in miliardi di lire):

=====================================================================
regioni risorse ---------------------------------------------------------------------
Piemonte 26,22
Valle d'Aosta 0,89
Lombardia 14,87
Provincia Autonoma
di Bolzano 1,54
Provincia Autonoma
di Trento 0,76
Veneto 14,37
Friuli Venezia Giulia 4,33
Liguria 12,65
Emilia Romagna 4,57
Toscana 20,40
Umbria 22,31
Marche 17,03
Lazio 26,35
Grandi progetti centro-nord 24,85
Abruzzo 30,33
Molise 18,23
Campania 168,33
Puglia 115,41
Basilicata 31,32
Calabria 86,77
Sicilia 168,89
Sardegna 84,45
Grandi progetti obiettivo 1 105,15 ---------------------------------------------------------------------

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 che, all'art. 6, autorizza il Ministero ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488/1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attivita' ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge, corrispondenti, quindi, a 1,0 miliardi di lire;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 febbraio 2001 con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del "settore turistico-alberghiero" del 2000, nonche' la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate come di seguito specificato:

=====================================================================
tipo di misura delle
graduatoria risorse
speciale disponibili per
la graduatoria
speciale --------------------------------------------------------------------- Piemonte ATTIVITA' 50% Valle d'Aosta NESSUNA - - Lombardia ATTIVITA' 50% Provincia Autonoma
di Bolzano NESSUNA - - Provincia Autonoma
di Trento NESSUNA - - Veneto ATTIVITA' 40% Friuli Venezia Giulia NESSUNA - - Liguria ATTIVITA' 30% Emilia Romagna NESSUNA - - Toscana AREA 15% Umbria NESSUNA - - Marche AREA 20% Lazio NESSUNA - - Abruzzo NESSUNA - - Molise NESSUNA - - Campania NESSUNA - - Puglia ATTIVITA' 50% Basilicata AREA 30% Calabria AREA 50% Sicilia ATTIVITA' 50% Sardegna AREA 50%

Vista la convenzione stipulata il 22 novembre 2001 tra il Ministero delle attivita' produttive - D.G.C.I.I. e la regione Campania - A.G.C.S.P.A.S.T. concernente le modalita' per l'utilizzo delle risorse del P.O.R. 2000-2006 (Asse IV, misura 4.5, azione A) della stessa regione Campania attraverso i bandi della legge 488/92 e, in particolare, le modalita' relative al bando del 2000;
Considerato che la detta convenzione prevede altresi' che per il bando del 2000 della legge 488/92 vengano utilizzate le risorse individuate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4007 del 29.8.2001, pari a 100 miliardi di lire;
Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono assegnate a ciascuna regione, per il bando del "settore turistico-alberghiero" del 2000, le seguenti risorse finanziarie (in miliardi di lire):

=====================================================================
regioni graduatorie graduatorie
speciali ordinarie --------------------------------------------------------------------- Piemonte 13,0969 13,0969 Valle d'Aosta 0,0000 0,8891 Lombardia 7,4276 7,4276 Provincia Autonoma
di Bolzano 0,0000 1,5385 Puglia 57,6473 57,6473 Provincia Autonoma
di Trento 0,0000 0,7592 Veneto 5,7423 8,6134 Friuli Venezia Giulia 0,0000 4,3257 Liguria 3,7912 8,8461 Emilia Romagna 0,0000 4,5654 Toscana 3,0569 17,3227 Umbria 0,0000 22,2877 Marche 3,4006 13,6024 Lazio 0,0000 26,3237 Abruzzo 0,0000 30,2997 Molise 0,0000 18,2118 Campania 0,0000 268,1617 (1) Basilicata 9,3866 21,9021 Calabria 43,3416 43,3416 Sicilia 84,3556 84,3556 Sardegna 42,1828 42,1828 --------------------------------------------------------------------- (1) compresi 100,00 miliardi del P.O.R. 2000-2006

e 24,8252 miliardi di lire alla graduatoria dei grandi progetti delle regioni del centro-nord e delle province autonome di Bolzano e Trento e 105,0444 miliardi di lire alla graduatoria dei grandi progetti delle regioni dell'obiettivo 1;
VISTO il decreto ministeriale del 27 settembre 2001 con il quale il termine finale di invio al Ministero delle attivita' produttive da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del bando del "settore turistico-alberghiero" per l'anno 2000 e' stato prorogato al 26 ottobre 2001;
Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

Decreta
Art. 1

1. Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le iniziative di cui in premessa per il bando del 2000 (9o) del "settore turistico-alberghiero", ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/32 al presente decreto. Negli allegati n. 2/33 e n. 2/34 sono riportate le graduatorie dello stesso bando relative ai "grandi progetti". 2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per n. di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
 
Art. 2

1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 2 del regolamento citato nelle premesse, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento medesimo.
 
Art. 3

1. Ad eccezione delle iniziative che sono state inserite nelle graduatorie di cui al precedente art. 1 ai sensi del punto 11.1 della circolare ministeriale n. 900516 del 13 dicembre 2000 e dell'art. 6, comma 8 del regolamento che, se non agevolate, non possono essere ulteriormente ripresentate con le medesime modalita', le iniziative che, a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo, nel pieno rispetto, tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale graduatoria e fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero intervenire successivamente al presente decreto, mantenendo valide, ai soli fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Fatto sempre salvo quanto detto in merito alle eventuali modifiche normative, qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilita' delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 8 citato e ripresenta la domanda stessa, riformulata, entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia medesima, termini che saranno fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. Le predette modalita' di inserimento automatico o di riformulazione si applicano anche alle domande che, sempre a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, alle condizioni richiamate al punto 5.6 della circolare n. 900516 del 13.12.2000. 2. Le iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali che, a causa dell'insufficienza delle relative disponibilita' finanziarie, occupano una posizione che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie. 3. Le iniziative non indicate nelle graduatorie di cui all'art. 1 sono invece escluse dalle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92.
 
Art. 4

1. Per le iniziative di cui all'art. 3, ivi comprese quelle inserite automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, con successivi provvedimenti, sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni. Dalla data della comunicazione decorrera' il termine di legge per l'impugnazione del provvedimento di esclusione.

Roma, 30 novembre 2001
IL DIRETTORE GENERALE: Sappino
 
Allegato n. 1

NOTE ESPLICATIVE

Le graduatorie sono trentaquattro, come di seguito specificato :

1) PIEMONTE speciale (All. n. 2/1) 2) PIEMONTE ordinaria (All. 2/2) 3) VALLE D'AOSTA ordinaria (All. n. 2/3) 4) LOMBARDIA speciale (All. n. 2/4) 5) LOMBARDIA ordinaria (All. n. 2/5) 6) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ordinaria (All. n. 2/6) 7) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ordinaria (All. n. 2/7) 8) VENETO speciale (All. n. 2/8) 9) VENETO ordinaria (All. n. 2/9) 10) FRIULI VENEZIA GIULIA ordinaria (All. n. 2/10) 11) LIGURIA speciale (All. n. 2/11) 12) LIGURIA ordinaria (All. n. 2/12) 13) EMILIA ROMAGNA ordinaria (All. n. 2/13) 14) TOSCANA speciale (All. n. 2/14) 15) TOSCANA ordinaria (All. n. 2/15) 16) UMBRIA ordinaria (All. n. 2/16) 17) MARCHE speciale (All. n. 2/17) 18) MARCHE ordinaria (All. n. 2/18) 19) LAZIO ordinaria (All. n. 2/19) 20) ABRUZZO ordinaria (All. n. 2/20) 21) MOLISE ordinaria (All. n. 2/21) 22) CAMPANIA ordinaria (All. n. 2/22) 23) PUGLIA speciale (All. n. 2/23) 24) PUGLIA ordinaria (All. n. 2/24) 25) BASILICATA speciale (All. n. 2/25) 26) BASILICATA ordinaria (All. n. 2/26) 27) CALABRIA speciale (All. n. 2/27) 28) CALABRIA ordinaria (All. n. 2/28) 29) SICILIA speciale (All. n. 2/29) 30) SICILIA ordinaria (All. n. 2/30) 31) SARDEGNA speciale (All. n. 2/31) 32) SARDEGNA ordinaria (All. n. 2/32) 33) GRANDI PROGETTI delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio e delle Province autonome di Bolzano e Trento (All. 2/33) 34) GRANDI PROGETTI delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (All. 2/34)

La singola graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 ubicate nel territorio di riferimento (graduatorie regionali ordinarie, speciali per area o grandi progetti) o operanti nei settori di riferimento (graduatorie regionali speciali per attivita).
La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza e' determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori normalizzati dei quattro indicatori, di cui al punto 5.c5) sub 1), 2), 3) e 4) del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 (per le graduatorie dei grandi progetti gli indicatori sono tre, con esclusione di quello relativo alle priorita' regionali), ciascuno incrementato del 5% per le imprese che abbiano gia' aderito o intendano aderire, entro l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.
Si ricorda che il valore degli indicatori e' cosi' determinato: * indicatore n. 1: capitale proprio attualizzato investito nel programma investimento ammissibile attualizzato * indicatore n. 2: numero di occupati attivati dal programma investimento ammissibile attualizzato * indicatore n. 3: 100 agevolazione richiesta (in punti percentuali di quella massima consentita) * indicatore n. 4: punteggio (compreso tra 0 e 30) conseguito dal programma sulla base delle specifiche priorita' regionali di cui al punto 5.c5.4 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 (si ricorda che tale indicatore non e' utilizzato nelle graduatorie dei grandi progetti); Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi: Colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato in colonna L. Colonna B (Numero di progetto): il n. di progetto della domanda. Colonna C (Ragione Sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni. Colonna D (Prov.): la provincia del comune ove e' ubicata l'unita' locale interessata dal programma. Colonna E (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito. Colonna F (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso e' convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati. Colonna G (3 - Agevolazione richiesta): il valore dell'indicatore n. 3, determinato sulla base dell'agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita. Colonna H (4 - Indicatore Regionale): il valore dell'indicatore n. 4 relativo alle priorita' regionali; esso e' compreso tra 0 e 30 nella graduatoria regionale ordinaria, tra 0 e 20 nella graduatoria regionale speciale e non e' utilizzato nella graduatoria dei grandi progetti. Colonna I (Maggiorazione degli indicatori): l'eventuale incremento del 5% del valore di ciascuno degli indicatori in relazione all'adesione ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS. Colonna L (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori, cosi' come eventualmente incrementati del suddetto 5%. Tale valore e' quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria. Colonna M (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni : P = piccola impresa M = media impresa G = grande impresa. Colonna N (Ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unita' locale interessata dal programma: 1 = Obiettivo 1 (Mezzogiorno) 2 = Obiettivo 2 (Centro-nord aree in declino industriale) ST = Sostegno Transitorio (Centro-nord, aree ammesse al sostegno transitorio) FO = fuori obiettivo. Colonna O (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilita' o meno della domanda: A = agevolabile N = non agevolabile P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali) Colonna P (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni: 1 = esaurimento delle risorse attribuibili 4 = superamento della riserva del 70% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare 5 = motivi 1 e 4 insieme Colonna Q (Agevolaz. concedibile LM) : l'ammontare, in milioni di lire e due decimali, dell'agevolazione concedibile. Tale ammontare e' inferiore a quello richiesto qualora nella Colonna O sia indicato "P" ; e' pari a zero qualora nella Colonna O sia indicato "N". Colonna R (Agevolaz. concedibile Euro) : l'ammontare, in EURO, dell'ammontare della Colonna Q. Colonna S (POR): l'utilizzo o meno delle risorse POR regionali (solo Campania): SI = utilizzate nulla = non utilizzate
 
Allegato n. 2
----> Vedere Allegato da pag. 14 a pag. 97 <----
 
Allegato n. 3
----> Vedere Allegato da pag. 98 a pag. 119 <----
 
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