Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 29 novembre 2001
Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2002. (Deliberazione n. 13365).

IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
Considerate le osservazioni delle associazioni degli operatori interessati consultate in merito ai criteri di tariffazione;
Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2002, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Delibera:
Art. 1.
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2002, un contributo denominato "contributo di vigilanza":
a) le societa' di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2002, nell'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;
b) le banche autorizzate, alla data del 2 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;
c) le societa' di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2002 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), dello stesso decreto;
d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2002, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e c), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;
e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data del 2 gennaio 2002 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
f) le societa' di gestione del risparmio iscritte nell'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le societa' di investimento a capitale variabile iscritte nell'albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998 ed i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;
g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2002, nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;
h) la Borsa Italiana S.p.a.;
i) la Mts S.p.a.;
l) la Monte Titoli S.p.a.;
m) la Cassa di compensazione e Garanzia S.p.a.;
n) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi del punto 3 della comunicazione Consob n. 97747 del 24 dicembre 1998 in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2002;
o) i soggetti, diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli organismi internazionali a carattere pubblico, emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2002;
p) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, iscritti nella sezione A dell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/99 in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2002;
q) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera f), che alla data del 2 gennaio 2002, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2001 ed il 1 gennaio 2002, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97, comma 1, lettera b), o 103, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 58/1998;
r) le societa' di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2002, nell'albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.
 
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 29 novembre 2001
Il presidente: Cardia
 
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